• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02204 (4-02204)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02204presentato daPLANGGER Albrechttesto diGiovedì 7 febbraio 2019, seduta n. 122

   PLANGGER, GEBHARD, EMANUELA ROSSINI e SCHULLIAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   le nuove disposizioni normative – introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza – decreto-legge n. 113 del 2018 – sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera, prevedono il divieto a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo che per particolari forme opportunamente documentate di leasing, comodato o noleggio;

   la sanzione va da euro 712 a euro 2.848, con fermo amministrativo del veicolo e sua confisca se entro 180 giorni non è immatricolato in Italia o condotto al confine con foglio di via (previa consegna delle targhe estere), anche mediante trasporto su altro veicolo;

   la mancanza del documento con data certa a dimostrazione del leasing/comodato/noleggio viene sanzionata da euro 250 ad euro 1.000, con obbligo di esibizione dello stesso entro 30 giorni e fermo amministrativo del veicolo nel frattempo;

   tali norme sono state opportunamente inserite nel nuovo codice della strada allo scopo di bloccare gli abusi dei cosiddetti furbetti della targa estera, residenti in Italia e proprietari di auto con targa estera per diminuire la probabilità di incorrere in sanzioni o controlli fiscali, oltre che per evitare di pagare il bollo e per godere di tariffe assicurative molto più basse rispetto a quelle italiane;

   va comunque sottolineata la contraddizione della tolleranza rispetto alla concessione di autovetture in leasing o in locazione senza conducente ai residenti e alle imprese italiane da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva; fattispecie consentita anche negli altri Paesi europei, ma temperata dall'obbligo di una targatura nazionale dei veicoli concessi;

   inoltre, le nuove disposizioni sulla circolazione in Italia di veicoli con targa estera stanno producendo un pesante effetto collaterale: in Italia ora è vietato guidare l'auto di un parente, di un amico o di un collega che abitano all'estero, a qualsiasi titolo la si conduca, anche occasionalmente o a titolo di cortesia;

   nelle zone di confine, in particolare, questo divieto fa prevedere situazioni paradossali: si pensi solo ai parenti che non possono guidare l'auto, perché non immatricolata in Italia, mentre il proprietario è in visita di cortesia, lavoro o svago, o al proprietario che, per diversi motivi – stato di malessere, maltempo o perché ha bevuto un bicchiere di troppo – non può essere riaccompagnato con la sua vettura a casa, magari a pochi chilometri di distanza, dal parente o amico, perché l'auto ha targa straniera;

   è del tutto evidente che si rischia di creare situazioni inutilmente vessatorie e poco comprensibili soprattutto per i cittadini che vivono nei territori di confine, e che spesso sono abituati a oltrepassare quel confine molto frequentemente se non quotidianamente, e per i frontalieri che hanno a disposizione un'autovettura di servizio della ditta estera per raggiungere dall'Italia il posto di lavoro oltre confine –:

   se i Ministri interrogati non ritengano di adottare con urgenza iniziative normative al fine di prevedere ragionevoli e adeguate deroghe al divieto stabilito dal nuovo articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per i cittadini residenti nelle zone di confine.
(4-02204)