• C. 1143 EPUB Proposta di legge presentata il 6 settembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1143 Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
        Titolo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
        Titolo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
        Titolo IV
                Capo I
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                Capo II
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
        Titolo V
                        Articolo 32
        Titolo VI
                        Articolo 33
                        Articolo 34

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOSCOLO, BELLACHIOMA, BAZZARO, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BOLDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZIELLO

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri

Presentata il 6 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Quella funebre è un'attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito commerciale, in occasione dell'ovvia vendita del cofano funebre e di quanto altro è necessario per lo svolgimento di un funerale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. Proprie di tale attività sono la regolazione e la gestione di funzioni pubbliche, scopo delle quali è la tutela di diritti primari di cittadinanza, come il diritto di veder realizzate le volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quello conseguente di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti. L'evoluzione del settore nel corso dell'ultimo decennio, inoltre, ha visto l'operatore funebre, o un suo addetto, assumere funzioni «pubbliche» importanti facendo assumere a questo soggetto la funzione di incaricato di un pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, in sostituzione dell'addetto dell'azienda sanitaria locale competente, e funzioni sanitarie, come l'osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, quale la «casa funeraria», fino a pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali.
  La quantificazione del fenomeno è rilevante; basti pensare che in Italia, negli ultimi anni, sono stati registrati oltre 600.000 decessi (dati dell'ISTAT). Benché tanto cospicuo sia il numero di famiglie annualmente colpite da un lutto, il settore funerario italiano, nell'ambito funebre e cimiteriale, è normato, per ciò che concerne sia gli operatori privati sia gli enti pubblici, sanitari, para-sanitari o amministrativi, da una legislazione disorganica a livello regionale e assolutamente «vecchia» e inadeguata a livello nazionale. Infatti, da un lato sono attualmente vigenti ben diciotto leggi regionali, approvate a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001, e, sul piano nazionale, la normativa è ferma al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 in materia di polizia mortuaria, non solo datato ma già inadeguato rispetto alle necessità e alle esigenze sociali esistenti al momento della sua adozione. La difformità che intercorre non solo tra una regione che abbia e una che non abbia legiferato in merito, ma anche tra due regioni che abbiano legiferato con previsioni normative tra loro dissimili, se non antinomiche, disattende i predetti diritti di cittadinanza, non potendo sempre, travalicati i confini di una regione entro cui sono consentite, ottemperare alle volontà esequiali espresse in vita dal defunto, ovvero alle esigenze culturali proprie e particolari di ciascuna famiglia dolente.
  Analogamente, anche per il settore cimiteriale si deve mettere mano a seri e incisivi interventi per la razionalizzazione dei servizi a questo correlati e per il recupero di quella «produttività» che è possibile solo reimpostando il funzionale rapporto tra esigenze dell'utenza e prestazioni fornite, oggi messa in discussione dalle trasformazioni dei costumi intervenute nella società italiana, a partire dall'impetuoso sviluppo della cremazione.
  L'elevato numero dei cimiteri presenti nel Paese rappresenta, sicuramente, un'importante ricchezza e un servizio particolarmente vicino alle esigenze delle comunità del territorio, ma palesa anche la progressiva difficoltà a garantire servizi adeguati all'evolversi delle esigenze di queste stesse comunità e alle trasformazioni dei costumi. Il sistema cimiteriale diventa sempre più ingestibile con costi complessivi troppo elevati rispetto alle entrate oggi possibili.
  Si dovrà, quindi, ridefinire il ruolo delle regioni, affidando loro anche compiti programmatori relativamente ai cimiteri, prevedendo agevolazioni ai processi di accorpamento di queste strutture, al fine di garantire accettabili parametri di corretta gestione economica.
  Oltre alla garanzia della fornitura dei servizi istituzionali, le strutture cimiteriali dovranno favorire la libera espressione del ricordo e della memoria da parte delle famiglie in un contesto di armonica composizione delle componenti architettoniche e strutturali dei cimiteri.
  Il Parlamento, fin dal lontano 2001, si è posto il problema di aggiornare le norme per questo complesso e delicato settore senza però concludere l’iter legislativo per approdare a un'effettiva riforma, sempre più necessaria per adeguare le norme allo sviluppo sociale e culturale del Paese.
  Oltre a ricondurre a uniformità su tutto il territorio nazionale le norme relative al settore funerario, la presente proposta di legge si prefigge, a tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto e a garanzia del buon svolgimento di servizi per loro natura peculiari, quali sono le esequie funebri, di individuare e descrivere i requisiti che i soggetti economici devono continuativamente possedere, data la loro preminente vocazione igienico-sanitaria, per essere autorizzati allo svolgimento di tale attività.
  A fronte, infatti, degli oltre 600.000 decessi registrati negli ultimi anni, gli operatori funebri, benché non sia mai stato effettuato un censimento puntuale degli stessi, sono a tutt'oggi plausibilmente stimati dalle organizzazioni di categoria in oltre 6.000. Posta la sussistenza di imprese funebri con più punti vendita oltre alla sede principale, si desume che la larga maggioranza di tali operatori esegua nel complesso meno di cento servizi funebri all'anno. A fronte di ciò, è comprensibile come molti operatori non siano in grado di garantire requisiti minimamente sufficienti di affidabilità, formazione, professionalità e dotazione strutturale.
  Il contesto di diffusa polverizzazione societaria e la conseguente eccessiva densità di operatori funebri in ambiti territoriali ristretti favorisce fenomeni di accanimento sulle famiglie dolenti le quali, a causa del trauma di un lutto recente, risultano maggiormente vulnerabili e quindi condizionabili circa la scelta non solo dell'impresa funebre cui affidarsi, ma anche della tipologia di servizio funebre da svolgere. Compito dello Stato, anche per il tramite degli strumenti demandati alle regioni, è quindi non solo contrastare i predetti deprecabili fenomeni di malaffare, ma anche garantire la più ampia accessibilità a tale servizio pubblico, promuovendone il libero insediamento anche laddove non sussistano prerequisiti di mera economicità.
  Ciò detto, non si deve dimenticare che l'ambito delle attività funebri impiega, in forme diverse, migliaia di addetti e che nel contesto economico nazionale assume un rilievo di non poco conto, da curare, salvaguardare e sviluppare.
  A distanza di quasi trenta anni dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il vecchio regolamento di polizia mortuaria, lo Stato, con la presente proposta di legge, rinnova e aggiorna il suo ruolo di regolazione e armonizzazione, prendendo atto della funzione sociale dell'intero settore, della necessità di garantire sul territorio nazionale la maggiore accessibilità a tale servizio di pubblico interesse e della rilevanza complessiva dell'imprenditoria funeraria italiana:
  definendo livelli ottimali di copertura del servizio funebre e cimiteriale. Sarà necessario definire modalità e criteri, con un intervento combinato tra livello nazionale e regionale, atti a garantire servizi efficienti, funzionali e rispettosi delle esigenze degli utenti nonché a contrastare l'eccessiva polverizzazione contraria alle garanzie di regolarità di questo servizio;
  identificando i soggetti attori e i requisiti strutturali e organizzativi necessari per l'esercizio delle attività funebri e cimiteriali, idonei allo svolgimento di tali complesse attività da parte di tutti i soggetti della filiera funeraria. In questo contesto, la presente proposta di legge sviluppa le indicazioni relative alle funzioni affidate alle amministrazioni comunali quali soggetti centrali nel rilascio delle autorizzazioni e nelle funzioni di controllo;
  regolamentando le specifiche attività di contrasto della creazione di posizioni dominanti sul mercato, al fine di agire positivamente per una conseguente moralizzazione del settore: fondamentale è stata considerata la regolamentazione delle incompatibilità tra attività funebri, attività imprenditoriali marmoree e lapidee e le attività cosiddette «adiacenti», prestando particolare attenzione nel separare nettamente le attività in oggetto da quelle sanitarie e parasanitarie, al fine di attivare una coerente ed efficace azione di contrasto delle forme di malaffare diffuse, come il procacciamento nelle camere mortuarie ospedaliere;
  riordinando il sistema cimiteriale e il rapporto tra funzioni igienico-sanitarie e funzioni connesse al ricordo, alla memoria e al culto dei defunti. L'intervento delle regioni e dei comuni dovrà perseguire la razionalizzazione del sistema cimiteriale, garantendo livelli dimensionali adeguati di tali strutture e individuando soggetti gestori affidabili, nel rispetto delle normative generali;
  ridefinendo funzioni e modalità di rigoroso controllo sul settore, indispensabili per la tutela delle famiglie dolenti e per la regolarità dei servizi. Il sistema di controllo delineato dalla presente proposta di legge non solo non trascura alcun soggetto delle filiere in esame, ma richiama a maggiori livelli partecipativi anche i soggetti sociali interessati, quali le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
  ampliando le opportunità di scelta per le famiglie, senza tuttavia allentare il controllo pubblico sull'intera filiera e sulle specifiche operazioni. La presente proposta di legge promuove lo sviluppo delle «case funerarie», strutture di lunga tradizione in tutta l'Europa occidentale, al fine di favorire la possibilità, per le famiglie, di dare un dignitoso commiato al defunto;
  definendo, con il rigore necessario, il rispetto puntuale delle volontà del defunto, pur affidate ai parenti o agli aventi titolo;
  pur nella semplificazione delle procedure, la presente proposta di legge prevede norme omogenee sul territorio nazionale per la corretta certificazione della volontà del defunto in relazione alla cremazione e alla dispersione o conservazione domiciliare delle ceneri;
  delineando, infine, i contenuti generali della formazione obbligatoria per gli addetti del settore, demandandone la competenza organizzativa alle regioni; introducendo, inoltre, la possibilità di esercitare la tanatoprassi sui defunti, come in tutti i Paesi europei con giurisdizione più avanzata in materia, definendone le finalità, le modalità organizzative e i contenuti in stretto rapporto con i Ministeri competenti.
  Di seguito si riporta una sintesi dell'articolato della presente proposta di legge.

TITOLO I – Finalità e definizioni.

  Con l'articolo 1 (Finalità, princìpi e ambito di applicazione) sono definiti il perimetro delle attività e le funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali. Si definiscono, inoltre, i servizi funebri e i servizi cimiteriali quali distinte attività di interesse generale, preludendo così a una regolamentazione degli stessi, in vista della tutela e della salvaguardia degli interessi generali sottesi.
  Con l'articolo 2 (Definizioni) si introducono nozioni univoche per le attività funerarie, al fine di un omogeneo esercizio delle stesse nel Paese.

TITOLO II – Competenze ed attribuzioni.

  Con l'articolo 3 (Compiti e attribuzioni delle regioni) si definiscono le competenze e le attribuzioni delle regioni, in ossequio e in applicazione del principio di sussidiarietà.
  Con l'articolo 4 (Compiti e attribuzioni dei comuni) si individuano le competenze e i compiti dei comuni, nei limiti della legge e del diritto dell'Unione europea.
  Con l'articolo 5 (Programmazione territoriale) si disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'approvazione della pianta organica delle imprese funebri, strumento innovativo del quale si descrivono i contenuti e le finalità, introdotto proprio in vista della necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività funebre per evitare il lavoro nero, illegittime commistioni, attività di procacciamento, speculazioni in danno dei dolenti ed elusione della normativa vigente.
  Con l'articolo 6 (Compiti delle aziende sanitarie locali) si individuano i compiti delle aziende sanitarie locali, le quali si pongono come organo di supporto tecnico dei comuni.

TITOLO III – Disciplina dell'attività funebre.

  Con l'articolo 7 (Attività funebre) si qualifica l'attività funebre come attività economica attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, da svolgere in un contesto regolamentato (dettato per la tutela e il perseguimento degli interessi generali coinvolti), ma secondo princìpi di concorrenza nel mercato, in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Secondo questi princìpi, ai poteri di programmazione e di controllo attribuiti all'amministrazione, fa da contrappunto la piena libertà delle imprese autorizzate di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi. Gli strumenti di regolazione opportunamente previsti mirano a tutelare gli interessi generali sottesi e a garantire agli utenti i necessari diritti all'informazione.
  I servizi funebri e i servizi cimiteriali non possono essere svolti cumulativamente dai medesimi soggetti (separazione societaria), al fine di prevenire ogni forma di concorrenza sleale (mediarne il ricorso al lavoro sommerso) e qualsiasi abuso distorsivo di posizioni di dominio o di controllo, anche negli ambiti paralleli alle attività funebri. Si puntualizzano, inoltre, alcune minime modalità di svolgimento dell'attività funebre, in particolare per quanto riguarda il conferimento del mandato.
  Viene inoltre espressamente vietato il procacciamento di funerale e di qualsiasi tipo di attività di intermediazione funebre, con previsioni aventi pure rango penale.
  Con l'articolo 8 (Impresa funebre) sono individuati e definiti i servizi erogati dalle imprese funebri autorizzate, ribadendo il principio della separazione societaria con i soggetti esercenti servizi cimiteriali.
  Con l'articolo 9 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) sono individuati e descritti i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per essere autorizzati allo svolgimento delle attività funebri e che devono perdurare nel tempo. La legge detta requisiti diversi in considerazione dell'effettiva attività svolta. Viene altresì prevista la possibilità che un'impresa funebre si avvalga di mezzi e di risorse messi a disposizione da un'altra impresa, ma in tal caso la legge disciplina puntualmente le modalità consentite al fine di evitare prassi elusive e vietate nonché di garantire l'equilibrio e la trasparenza dell'intera filiera.
  Grande attenzione è, inoltre, dedicata alla predisposizione di misure atte a contrastare il lavoro sommerso o i meccanismi adottati per eludere gli obblighi previsti.
  Con l'articolo 10 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) sono fissati i requisiti morali, qualitativi e di competenza professionale per i soggetti che svolgono o concorrono allo svolgimento di attività funebri, ai fini della tutela dei princìpi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto.
  Con l'articolo 11 (Accertamento dei requisiti) è istituito un meccanismo di controllo della sussistenza e della perduranza dei prescritti requisiti, demandato ad appositi organi certificatori terzi, istituiti e individuati dalle regioni e chiamati ad affiancare i comuni nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo.
  Con l'articolo 12 (Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza) sono definiti i requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero e informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Nello stesso tempo è vietata la possibilità di svolgere e concludere transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in una condizione di oggettiva riduzione delle proprie facoltà di discernimento. Si prevedono, infine, modalità di promozione e di comunicazione atte a tutelare l'utenza.
  Con l'articolo 13 (Trasporti funebri) sono disciplinati i trasporti dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione. Si disciplinano, inoltre, le prerogative dell'addetto al trasporto.
  Con l'articolo 14 (Caratteristiche dei feretri) si disciplinano le modalità, anche tecniche, per il libero trasporto dei feretri, definendo le caratteristiche tecnico-costruttive e di commercializzazione dei feretri, in base alla tipologia di sepoltura o cremazione, da rendere cogenti per l'intero territorio nazionale.
  Con l'articolo 15 (Case funerarie e servizi mortuari) è definito un contesto unitario di riferimento concernente la gestione delle strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni. Si definiscono così le case funerarie, la cui gestione è riservata alle imprese funebri. Si prevede, inoltre, la possibilità di costruire e gestire crematori presso le case funebri.
  Con l'articolo 16 (Tanatoprassi), sulla base delle esperienze maturate in contesti europei, si introduce nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano un'esposizione meno dolorosa per i familiari. L'individuazione delle specifiche tecniche e la disciplina della professione di tanatoprattore sono rinviate ad altri provvedimenti normativi.
  Con l'articolo 17 (Attività collaterali e integrative) si chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgono attività ad esso collaterali, come ad esempio la fornitura di addobbi floreali o la vendita di marmi e bronzi, sono tenuti a disporre dei titoli (caso per caso) previsti dalle normative in vigore. Con il comma 2 si conferma l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  Con l'articolo 18 (Vigilanza e sanzioni) si identifica nel comune il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono individuati i proventi che devono derivare dall'applicazione delle sanzioni. Si stabilisce, altresì, un chiaro schema sanzionatorio di riferimento per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

TITOLO IV – Disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione.
CAPO I – Disciplina delle attività cimiteriali.

  Con l'articolo 19 (Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni) si individuano le competenze delle regioni e dei comuni nell'ambito della programmazione dell'attività e dei servizi cimiteriali, ripartita su due livelli di pianificazione. I comuni, sentite le aziende sanitarie locali e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, approvano il piano regolatore cimiteriale in conformità alle indicazioni contenute nel piano generale dei cimiteri e dei crematori, revisionandolo in base alle tendenziali esigenze della comunità. Si prevede una disciplina generale delle tariffe che i comuni devono approvare senza discriminare, direttamente o indirettamente, talune particolari forme di sepoltura.
  Con l'articolo 20 (Piano generale dei cimiteri e dei crematori) si disciplinano il contenuto e le finalità del principale atto di programmazione regionale in materia cimiteriale il quale è espressamente rivolto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
  Con l'articolo 21 (Piani regolatori cimiteriali) si prevedono le modalità di approvazione e i contenuti del piano regolatore cimiteriale che i comuni sono tenuti ad approvare e a revisionare, al fine di garantire i servizi cimiteriali sul proprio territorio. Si prevedono, inoltre, gli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti e di realizzazione di nuovi cimiteri e nuovi crematori, con l'indicazione di alcune prescrizioni operative di carattere generale.
  Con l'articolo 22 (Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri) si dettano le norme da rispettare nella costruzione dei cimiteri, con la previsione di specifiche sanzioni per la violazione delle stesse; si disciplinano, inoltre, le cappelle di sepoltura private.
  Con l'articolo 23 (Disposizioni in materia di sepolture) si vietano le sepolture effettuate al di fuori dei cimiteri e, fatta eccezione per le deroghe ivi indicate, si prevedono le relative sanzioni.
  Con l'articolo 24 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri) si dettano le particolari prescrizioni in materia di tumulazione e di estumulazione. Si stabiliscono, inoltre, le caratteristiche tecniche dei loculi aerati.
  Con l'articolo 25 (Affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali) si disciplinano le modalità con cui i comuni possono affidare la gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali, facendo espressamente salve le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della legge. A garanzia della corretta erogazione dei servizi, agli affidatari è richiesto di possedere particolari requisiti, di sottoscrivere una specifica carta di servizio e di costituire adeguate garanzie di cui i comuni si avvalgono qualora subentrino nella gestione. Si introducono, inoltre, obblighi formativi anche per gli addetti cimiteriali.
  Con l'articolo 26 (Oneri di gestione e di manutenzione) si individuano i soggetti a cui spettano gli oneri manutentivi e di gestione, con l'espressa indicazione delle modalità dei regimi applicabili ai fondi di accantonamento e agli investimenti. Si introducono, inoltre, misure per assicurare l'equilibrio gestionale dei cimiteri.

CAPO II – Disciplina della cremazione.

  Con l'articolo 27 (Princìpi fondamentali in materia di cremazione) si enucleano i princìpi fondamentali in materia di cremazione, in relazione alla più ampia libertà di scelta delle pratiche funerarie.
  Con l'articolo 28 (Manifestazione di volontà del defunto) si disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile esprimere la propria scelta di farsi cremare e di far disperdere le proprie ceneri.
  Con l'articolo 29 (Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri) si disciplinano le modalità per procedere all'affidamento, alla custodia e alla dispersione delle ceneri da parte dei soggetti aventi titolo.
  Con l'articolo 30 (Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri) si stabiliscono le sanzioni per la dispersione di ceneri non autorizzata.
  Con l'articolo 31 (Modalità di cremazione e garanzie) si dettano ulteriori norme in materia di cremazione, individuando anche i soggetti ai quali sono affidati particolari compiti e controlli per la tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

TITOLO V – Impianti cimiteriali per animali.

  Con l'articolo 32 (Cimiteri per animali di affezione) si prevede la possibilità di costruire cimiteri per gli animali domestici e di affezione, secondo un regime sostanzialmente analogo a quello dei cimiteri, ma semplificato.

TITOLO VI – Disposizioni di adeguamento e finali.

  Con l'articolo 33 (Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione) si disciplinano le modalità di attuazione della legge, anche in relazione alle misure di adeguamento e di raccordo con la legislazione vigente.
  Con l'articolo 34 (Abrogazioni) si individuano le norme da abrogare a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

  1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
  2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni nell'ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, considerando gli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
  3. In particolare, la presente legge:

   a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali, nonché le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

   b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

   c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

   d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività funebri e cimiteriali, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

  4. La costruzione, la cura e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.
  5. Sono di competenza esclusiva dei comuni le attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accettazione e alla sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione ordinaria.
  6. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso.
  7. La tutela e il mantenimento dei cimiteri, a partire da quelli storici e monumentali, sono affidati alle istituzioni nazionali e territoriali.
  8. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge:

   a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o prima dell'accertamento della morte;

   b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso o dopo l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

   c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

   d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

   e) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, ai fini dell'esercizio delle seguenti prestazioni:

    1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

    2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

    3) trasporto, con il personale necessario e con un idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

    4) ricomposizione del cadavere, mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

    5) eventuale gestione di case funerarie;

   f) per «impresa funebre ausiliaria» si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, mette a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri i propri requisiti;

   g) per «impresa funebre ausiliata» si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre che, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti indicati all'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), si avvale dei requisiti e dei servizi di un'impresa funebre ausiliaria mediante la stipula di un contratto di appalto di durata e di contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività;

   h) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

    1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate, con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre. In particolare il comune provvede alle attività necroscopiche::

  1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e in mancanza di altri soggetti che, qualora sia necessario, possano provvedere a eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
  1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un obitorio, un deposito di osservazione o un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

    2) dal servizio sanitario regionale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario o le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento;

   i) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendo per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

    1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti strutturali di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare preso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;

    2) per «sala del commiato» si intende la sala collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, nel cimitero o nel crematorio, ma sempre al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso. La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;

   l) per «trasporto funebre» si intende il trasferimento di salma o di cadavere, dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di proprio personale e mezzi, sufficienti e idonei;

   m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

   n) per «servizi cimiteriali istituzionali» si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

TITOLO II
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3.
(Compiti e attribuzioni delle regioni)

  1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.
  2. Le regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, definiscono:

   a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

   b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

   c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

   d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

   e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

   f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

   g) gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;

   h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

   i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

   l) le modalità per la formazione e per l'aggiornamento professionale, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4.
(Compiti e attribuzioni dei comuni)

  1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

   a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

   b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

   c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;

   d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

   e) esercita poteri di controllo e vigilanza avvalendosi, per quando riguarda gli aspetti igienico-sanitari, delle aziende sanitarie locali.

Art. 5.
(Programmazione territoriale)

  1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.
  2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili. La programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti ivi previsti, il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti.
  3. I criteri di autorizzazione di cui al comma 2 si applicano alle sedi principali e secondarie dei soggetti esercenti l'attività funebre.

Art. 6.
(Compiti delle aziende sanitarie locali)

  1. Le aziende sanitarie locali, nei limiti delle proprie competenze:

   a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

   b) impartiscono prescrizioni per la tutela della salute pubblica;

   c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

   d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

TITOLO III
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 7.
(Attività funebre)

  1. L'attività funebre è un'attività imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

   a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

   b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

   c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

   d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;

   e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

   f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

   g) eventuale gestione di case funerarie.

  2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
  3. L'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, sono vietati.
  4. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari, anche inerenti a persone ancora in vita, da soggetti non autorizzati all'attività funebre.
  5. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale devono essere svolti solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
  7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

   a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;

   b) la gestione del servizio obitoriale;

   c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private;

   d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

  8. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre anche acquisendo la certificazione regionale di cui all'articolo 11.

Art. 8.
(Impresa funebre)

  1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono esercitati nel rispetto dei princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
  2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità.
  3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.
  4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale istituzionale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse.
  5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché servizi parasanitari, socio-assistenziali o assimilabili.

Art. 9.
(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

  1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017 e deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

   a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funebri;

   b) una o più autofunebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e un'apposita rimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'autofunebre;

   c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, eventualmente coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

   d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

   e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro assunti a tempo pieno e indeterminato con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e in possesso dei relativi requisiti formativi.

  2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipula, esclusivamente con un'altra impresa funebre ausiliaria autorizzata, o con consorzio ausiliario autorizzato all'attività funebre, di un contratto di appalto di durata di almeno un anno e avente contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e le modalità previsti dalla presente legge.
  3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese funebri ausiliarie che mettono a disposizione di altre imprese funebri i propri requisiti devono essere comunque in possesso diretto di:

   a) un organico medio annuo di almeno dieci necrofori assunti a tempo pieno e indeterminato, con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione ai sensi del comma 1, lettera e);

   b) almeno tre autofunebri;

   c) un'ulteriore unità lavorativa annua (ULA), come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, per ogni contratto di appalto sottoscritto, o per ogni consorziato, eccedente il numero massimo di contratti, o di consorziati, stabilito dalle regioni. Ogni regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti sul proprio territorio, definisce il numero massimo di contratti sottoscrivibili che, comunque, non deve essere inferiore a sei o superiore a dodici. I requisiti minimi richiesti ai fini dei contratti sono quelli di cui alle lettere a) e b), fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla regione ove ha sede e svolge l'attività l'impresa funebre ausiliata;

   d) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

  4. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e).
  5. In base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, l'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di almeno un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.
  6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, qualora non possa provvedervi con la propria organizzazione può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti, mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e di reti di imprese. Dei suddetti contratti deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.
  7. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa.
  8. Presso la regione è istituito e tenuto l'elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni, dei direttori tecnici e degli addetti alla trattazione degli affari. Tali elenchi sono consultabili con strumenti telematici.

Art. 10.
(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

  1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per la formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 sono tenuti da enti formativi accreditati e da associazioni di settore operanti su scala nazionale, prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.
  5. È ammesso l'utilizzo, in imprese funebri, di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, fatta salva l'integrazione con specifici corsi.
  6. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

   a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

   b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

   c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

   d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

   e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

   g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

  7. Le condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico e all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi, con la conseguente cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 8.

Art. 11.
(Accertamento dei requisiti)

  1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività è effettuato dai comuni e dalle aziende sanitarie locali esercitando le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
  2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza permanente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
  3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  4. La certificazione ha validità annuale, è soggetta a revisione generale triennale ed è trasmessa a cura degli organi certificatori ai comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.
  5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 12.
(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza)

  1. Il comune, avvalendosi delle aziende sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi, nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

   a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero nel caso di disinteresse;

   b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o abitazione e luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

  2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.
  3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture sanitarie pubbliche o private e di cimiteri. È vietato l'utilizzo di sedi e di uffici mobili.
  4. È fatto divieto a chiunque di segnalare a imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale assegnato a enti pubblici, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.
  5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.
  6. I titolari delle imprese funebri sono tenuti a formulare per iscritto i preventivi, qualora richiesti dai clienti.
  7. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari di un'impresa funebre.
  8. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa.
  9. È fatto divieto di collocare promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 50 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, socio-sanitarie e socio-assistenziali nonché da cimiteri.
  10. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi funebri, nonché ai relativi prezzi e tariffe, diffusi e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.
  11. Le informazioni fornite all'utenza devono riguardare lo specifico servizio richiesto all'impresa funebre e garantire la certezza dell'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono nonché le eventuali voci non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e diritti comunali.
  12. Le pubblicità in materia funeraria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse entro tre mesi dalla medesima data.
  13. Allo scopo di garantire una corretta e trasparente informazione all'utenza, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con appositi regolamenti le modalità e le informazioni relative alle forme di comunicazione aziendale sia pubblicitarie che commerciali, compresi i contratti e le deleghe, dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.
(Trasporti funebri)

  1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio e la casa funeraria, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o no intervenuto l'accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie.
  2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove è stato sigillato il feretro al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal comune.
  3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato, dal medesimo soggetto, con l'impiego di una propria autofunebre e di proprio personale debitamente formato e numericamente sufficiente in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto di salma o di cadavere può essere subappaltato a soggetti terzi autorizzati all'attività funebre, attraverso la stipula di formali contratti di appalto nel rispetto dell'articolo 1655 del codice civile, che prevedano la fornitura di mezzi e di personale; i mezzi devono rispondere alle prescrizioni di legge e il personale deve essere regolarmente assunto dal soggetto che presta il servizio.
  4. L'addetto al trasporto di salma o di cadavere, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

   a) l'identità della salma o del cadavere;

   b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

   c) i nominativi dei necrofori e i dati dell'autofunebre utilizzati per il trasporto.

  5. L'addetto al trasporto redige il verbale di cui al comma 4 in duplice originale: un esemplare deve sempre accompagnare il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. Il comune di destinazione trasmette copia del verbale al comune in cui è avvenuto il decesso.
  6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
  7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo, ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria, non riconducibile in alcun modo all'attività funebre.
  8. Nell'attività di trasporto di salma o di cadavere sono altresì compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. L'attività di trasporto funebre termina all'arrivo al cimitero, dove il personale cimiteriale incaricato effettua il prelievo del feretro dall'autofunebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.
  9. I comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica, contestualmente al decesso, qualora non sussista pericolo per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma.
  11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune dove è destinata la salma, nonché all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della stessa.
  12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune dove è destinata la salma, nonché all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il comune di destinazione della salma deve dare notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al comune dove è avvenuto il decesso, per il rilascio della relativa documentazione.
  13. In caso di pericolo per l'igiene pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare per tale trasferimento.
  14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità in caso di trasporto all'estero.
  15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune dove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
  16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 1.1) e 1.2), i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.
  17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli.

Art. 14.
(Caratteristiche dei feretri)

  1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o aerato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

   a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo aerato non è richiesta la controcassa;

   b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile e inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo e univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforme alla norma UNI 11520:2014. Al fine di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

   c) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio, idrogeno e ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copra, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali nonché la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio, idrogeno e ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono da considerare biodegradabili i materiali che per tipo e spessore hanno superato con esito positivo la prova stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 291 del 14 dicembre 1990;

   d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione, allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti;

   e) limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014;

   f) sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle aziende sanitarie locali e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e di segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove necessario le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

   g) le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della salute o da un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero. II registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali, sia per i cofani che per gli accessori, provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione. Il certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute;

   h) le autorizzazioni ministeriali relative ai manufatti di cui al presente comma realizzati con materiali diversi da quelli ivi previsti perdono di efficacia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono vietati la realizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo di manufatti realizzati in difformità da quanto previsto dal presente comma.

Art. 15.
(Case funerarie e servizi mortuari)

  1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria sono autorizzati dal comune territorialmente competente in totale autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale. La struttura, in caso di permanenza di salme al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere presidiata da un numero congruo di addetti. I servizi specifici della casa funeraria non sono subappaltabili a soggetti esterni.
  2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
  3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.
  4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
  5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

   a) locale di osservazione o di sosta delle salme;

   b) camera ardente o sala di esposizione;

   c) locale di preparazione dei defunti;

   d) servizi igienici per il personale;

   e) servizi igienici per i dolenti;

   f) sala per onoranze funebri al feretro;

   g) almeno una cella frigorifera;

   h) deposito per i materiali.

  6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
  7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge. Le case funerarie rispondenti ai requisiti della presente legge già operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali risulta impossibile edificare presso la propria sede, possono costruire e gestire forni crematori edificati in altri luoghi purché nello stesso comune.
  8. Il soggetto autorizzato all'attività funebre che intende gestire una casa funeraria deve disporre direttamente delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1. Il personale addetto alla gestione dei servizi del commiato deve avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi.
  9. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria; possono essere gestiti solo in forma diretta e in nessun caso possono essere affidati a soggetti terzi esercenti attività funebre o soggetti ad essi collegati.

Art. 16.
(Tanatoprassi)

  1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale riguardo a:

   a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;

   b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

   c) i luoghi dove sono effettuati i trattamenti di tanatoprassi;

   d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

   e) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 17.
(Attività collaterali e integrative)

  1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessioni di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.
  2. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio previste dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 18.
(Vigilanza e sanzioni)

  1. I comuni e le aziende sanitarie locali vigilano e controllano l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.
  2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle aziende sanitarie locali e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
  3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti.
  4. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
  5. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.
  6. Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la reclusione da dodici mesi a cinque anni nei riguardi di chi ha provveduto alla segnalazione o comunicazione e del soggetto che ne è stato destinatario.
  7. In caso di recidiva, le violazioni delle disposizioni dell'articolo 12 comportano, inoltre, la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì predisposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

Capo I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 19.
(Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni)

  1. Le regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori.
  2. Le regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i crematori da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.
  3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.
  4. I comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite le aziende sanitarie locali competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.
  5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.
  6. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori purché rispondenti ai criteri di programmazione della regione.
  7. I comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.
  8. I comuni approvano le tariffe dei servizi istituzionali e delle concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1 del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per servizi gratuiti sono a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in alcun caso discriminare forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
  9. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

   a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

   b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

   c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

   d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

   e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

  10. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri; le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 20.
(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

  1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale», è predisposto e approvato dalle regioni, tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.
  2. Nella predisposizione del piano generale, le regioni tengono altresì conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi e individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o di nuovi crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.
  3. Il piano generale prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e i servizi cimiteriali.
  4. Il piano generale individua i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21.
(Piani regolatori cimiteriali)

  1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.
  2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il comune rileva scostamenti che influiscono negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.
  3. Il piano regolatore cimiteriale prevede una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.
  4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

   a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

   b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture mediante inumazione e tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

   c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

   d) la necessità di assicurare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

   e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

   f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

   g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

   h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

   i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

  5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e dalle eventuali norme regionali.
  6. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni garantiscono l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura, quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.
  7. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.
  8. Per le sepolture di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria sono previsti idonei spazi autonomi.
  9. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito di un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa, calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22.
(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

  1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
  3. Chi contravviene alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro ed è inoltre tenuto a demolire, a sue spese, i manufatti eretti. In caso di inadempienza all'ordine di demolizione, il comune provvede a spese del contravventore.
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 100 metri dal centro abitato, comunque almeno pari a 50 metri.
  5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.
  6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.
  7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

Art. 23.
(Disposizioni in materia di sepolture)

  1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.
  2. Le regioni, sentiti il comune e l'azienda sanitaria locale territorialmente competenti, qualora concorrano giustificati motivi possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
  3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 24.
(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

  1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o in tombe sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
  2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. Nel caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.
  3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.
  4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.
  5. Nel loculo, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
  6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.
  7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.
  8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richieda, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 25.
(Affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali)

  1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
  2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai comuni, che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.
  3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero devono dimostrare il possesso di idonee garanzie della propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.
  4. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre.
  5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.
  6. Le gestioni cimiteriali esistenti in contrasto con le disposizioni del presente articolo cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali istituzionali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.
  8. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali istituzionali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinati in base alle tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.
  9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.
  10. Gli addetti cimiteriali devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle regioni.
  11. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o ai terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate tali concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tumulazione, all'estumulazione, all'esumazione straordinaria, alla traslazione di defunti, nonché all'installazione e alla manutenzione di monumenti o di lapidi da svolgere nell'ambito del manufatto o del terreno oggetto di concessione.
  12. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadaveri per oltre quindici anni.

Art. 26.
(Oneri di gestione e di manutenzione)

  1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.
  2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.
  3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale delle attività produttive, qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.
  4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, ancorché situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.
  5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. I comuni, ai fini di un'equilibrata gestione cimiteriale, possono applicare un diritto di segreteria pari a 30 euro per ogni ingresso di cadavere, resti ossei o ceneri all'interno dei propri cimiteri.
  7. Gli introiti derivanti dalla cremazione, anche se esternalizzata, fanno parte integrante del bilancio riferito alla gestione dei cimiteri.
  8. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per la sepoltura o la cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto ad esclusivo carico degli stessi.
  9. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedono, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o un'altra destinazione delle spoglie mortali ovvero operazioni interessanti il sepolcro. Qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

Capo II
DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 27.
(Princìpi fondamentali in materia di cremazione)

  1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, le regioni, con proprie leggi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità della cremazione e il trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano provveduto, si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 28.
(Manifestazione di volontà del defunto)

  1. L'autorizzazione alla cremazione è esente da bollo, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari ovvero dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

   a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

   b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

   c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

  3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tal fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto dall'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
  4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del comune dove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in un altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.
  5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal medesimo comma 2, lettere a), b), c) e d).
  6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione è tenuta la relativa documentazione da allegare a quella di affidamento.
  7. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

Art. 29.
(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

  1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tal fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne ai sensi dell'articolo 21, comma 7. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere il proprio consenso scritto, sottoscrivendo un apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.
  2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d), unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.
  3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

   b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

   c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

   d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

  5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
  6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
  7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del comune ove le ceneri verranno conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne ai sensi dell'articolo 21, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare o al convivente. L'affidatario conserva l'urna in un locale idoneo, teca o similare, che abbia una destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.
  8. Nel caso di trasformazione delle ceneri, l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo.
  9. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a una specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.
  10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e il defunto.
  11. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna deve rilasciare un'apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione reca le generalità del defunto, la data in cui è avvenuta la morte e la data di cremazione.
  12. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 30.
(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31.
(Modalità di cremazione e garanzie)

  1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.
  2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna, che è successivamente sigillata.
  3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.
  4. Per i cadaveri e i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione è d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Detta rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato o da un esercente la professione sanitaria ovvero dal personale di un'impresa funebre adeguatamente formato.

TITOLO V
IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32.
(Cimiteri per animali di affezione)

  1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.
  2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione di tale parere, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, esso si ritiene espresso favorevolmente.
  3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
  4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 21 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 33.
(Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono adottate le linee di indirizzo alle quali le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.
  2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate dalla presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

   a) denuncia di morte e accertamento dei decessi;

   b) accertamento e certificazione della morte;

   c) locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

   d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri e ossa umane;

   e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

   f) disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

   g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

   h) reparti speciali nei cimiteri;

   i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

   l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

  3. Con il regolamento di cui al comma 2 si individuano le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie norme legislative e regolamentari entro diciotto mesi dalla adozione delle linee di indirizzo di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarando la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o delle province autonome in contrasto o difformi ovvero concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.
  5. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui al comma 2 e dei decreti emanati ai sensi della medesima legge, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 34.
(Abrogazioni)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.