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Atto a cui si riferisce:
C.5/01109 (5-01109)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01109

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rappresentare come diversi comuni veneti che contribuiscono sia all'alimentazione che alla contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale (FSC) abbiano evidenziato un saldo negativo delle loro posizioni, chiede di conoscere quali correttivi, anche di natura normativa, si intendano adottare al fine di limitare il danno patito dai predetti comuni. Ciò, in ogni caso, senza pregiudicare la funzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto premettere che, dal punto di vista tecnico, l'attuale assetto normativo che regola la distribuzione ai comuni delle risorse assegnate a titolo di FSC già prevede una serie di meccanismi di natura normativa per poter intervenire al fine di evitare sperequazioni tra i comuni. Infatti, la legge 11 dicembre 2017, n. 232 all'articolo 1, comma 449, modificato a partire dal 1o gennaio 2018, stabilisce che, limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota di FSC pari al 45 per cento per l'anno 2018, al 60 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, è distribuita tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
  Con riferimento alla stima della capacità fiscale si fa presente che – come peraltro indicato dallo stesso Onorevole interrogante – i comuni in questione sono contraddistinti da una elevata capacità fiscale pro-capite dovuta in particolare alla componente immobiliare (IMU/TASI). In particolare, i comuni indicati nell'interrogazione in esame presentano per l'anno 2018 una capacità fiscale media pro-capite (1.205 euro) pari al triplo di quella media pro-capite nazionale dei comuni della medesima fascia di popolazione (420 euro).
  Deve, poi, comunque precisarsi che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequatale di tali comuni è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare.
  Sempre nell'ottica dell'attuazione del metodo perequativo, occorre inoltre richiamare il successivo comma 450 del medesimo articolo 1, il quale dispone che al risultato che si ottiene dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard viene applicato un apposito correttivo finalizzato a limitare le variazioni delle risorse di riferimento che, tra un anno e l'altro, superino determinate soglie rispetto all'ammontare delle risorse storiche.
   L'importo risultante da tale meccanismo è ulteriormente rettificato in virtù dell'applicazione del correttivo di cui al comma 450-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che le quote delle risorse da distribuire sono attribuite a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 dello stesso articolo 1 e una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta del FSC 2016.
  La disposizione della legge di bilancio 2017 contenuta nel comma 450-bis stabilisce inoltre che, limitatamente all'anno 2017, il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del FSC 2017 e la dotazione netta del FSC 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.
  Tale meccanismo è stato assicurato a regime a partire dall'anno 2018 in virtù dell'articolo 14, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  Occorre altresì aggiungere che la lettera d-bis) del comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede un importo, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, destinato a essere ripartito tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al predetto comma 450, una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.
  Si deve in ultimo osservare che la sede naturale in cui possono essere rappresentate e valutate le particolari esigenze dei comuni è la Conferenza Stato città ed autonomie locali alla quale devono essere sottoposti i criteri di riparto del FSC al fine di acquisire l'accordo per la successiva adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  A tale proposito, si ricorda che nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali del 29 novembre scorso il Governo e l'ANCI hanno stipulato un accordo volto a mantenere per l'anno 2019 i criteri applicati per il riparto del fondo 2018 e, in particolare, la medesima percentuale del 45 per cento applicata in ordine al criterio della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.
  L'articolo 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha dato, poi, attuazione al citato accordo in particolare confermando per l'anno 2019 gli stessi importi indicati per ciascun ente in merito al riparto del fondo 2018.
  Infine, la Ragioneria Generale dello Stato evidenzia quanto segue.
  Il comma 29-bis dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, introdotto dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ha previsto che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con cadenza biennale, a partire all'anno 2018, presenti una relazione alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dal funzionamento dello schema perequativo. Nell'ambito della predetta relazione, ancora in corso di definizione, verranno esaminati eventuali profili critici dell'attuale criterio di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ivi quelli inclusi quelli segnalati dai comuni veneti richiamati dall'Onorevole interrogante, nonché eventuali ipotesi integrative e correttive del criterio stesso.