• C. 1046 EPUB Proposta di legge presentata il 1° agosto 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1046 Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1046

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FARO, BUOMPANE, ANGIOLA, ADELIZZI, D'INCÀ, DONNO, FLATI, GUBITOSA, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, RADUZZI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO, BELLACHIOMA

Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di introduzione del principio di partecipazione per la formazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa

Presentata il 1° agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende predisporre e offrire un quadro normativo indispensabile per garantire un maggiore potere decisionale dei cittadini nelle scelte riguardanti il territorio in cui vivono, attraverso l'uso del bilancio partecipativo, vincolando le modalità di scelta della destinazione d'uso di una parte delle spese programmate dalle regioni e dai comuni. Quindi, la destinazione d'uso di una quota pari ad almeno il 2 per cento delle spese programmate dagli enti locali sarà decisa dalla popolazione tramite lo strumento del bilancio partecipativo.
  La presente proposta di legge intende fare sì che una parte della scelta su quali destinazioni siano preferite o comunque sentite come necessarie dai cittadini di un territorio sia affidata ai cittadini del territorio stesso, favorendo così scelte più performanti e corrispondenti ai reali bisogni della popolazione.
  Il bilancio partecipativo è un procedimento attraverso il quale la popolazione, individualmente e attraverso le proprie forme di aggregazione sociale, è chiamata a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse a disposizione dell'ente locale o di una parte di esse.
  Attraverso il bilancio partecipativo è possibile costruire un rapporto diretto tra i cittadini e la governance locale, riavvicinando le persone e l'elettorato alla politica e al governo del territorio. Esso rappresenta uno strumento privilegiato per favorire una reale apertura della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell'assunzione di decisioni sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici, superando le tradizionali forme meramente consultive e creando un ponte tra democrazia diretta e rappresentata. È un esempio pratico di democrazia partecipativa e diretta, diventandone uno strumento indispensabile, dato che l'attuabilità di politiche e la fattibilità di interventi sul territorio sono determinate dalla copertura finanziaria e dalla possibilità di effettuare investimenti economici.
  Consentendo la condivisione di una porzione della spesa pubblica, il bilancio partecipativo punta a raggiungere i seguenti obiettivi di governance: a) aumentare la trasparenza della politica fiscale e della gestione della spesa pubblica; b) ridurre gli episodi di corruzione; c) massimizzare la partecipazione al processo politico attraverso il miglioramento della responsabilità pubblica e della fiducia dell'elettorato; d) creare i presupposti per una buona governance in termini di urbanistica e di amministrazione socio-economica.
  È prevista l'istituzione di un Fondo con dotazione annua di 1 milione di euro per tre anni a decorrere dal 2018 per la creazione di software a sorgente aperta (software libero), al fine di predisporre gli strumenti di democrazia partecipativa da mettere a disposizione di regioni e comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Bilanci partecipativi)

  1. Allo scopo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa, nonché nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche, in coerenza con il principio di democrazia partecipativa, è fatto obbligo alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i loro rispettivi statuti, di utilizzare strumenti di democrazia partecipativa per coinvolgere i cittadini nella scelta di azioni di interesse comune.
  2. All'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Principio della partecipazione»;

   b) dopo il paragrafo 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Principio della partecipazione.
   Il sistema di bilancio di previsione svolge un ruolo preminente nell'attività di programmazione delle regioni e degli enti locali.
   Il principio della partecipazione è volto a garantire che nei documenti contabili di programmazione e di previsione di bilancio siano evidenziate le volontà dei cittadini in merito alle attività da svolgere.
   Per tale finalità la legge individua le quote vincolate che possono essere utilizzate solo previa consultazione diretta dei cittadini e disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di partecipazione, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative alla messa in campo di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte delle regioni e degli enti locali».

  3. Alle regioni e agli enti locali è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento della spesa programmata con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano i cittadini nella scelta di azioni di interesse comune. Le scelte di cui al presente comma devono essere inserite nel bilancio programmatico delle regioni e degli enti locali.
  4. Le regioni e gli enti locali predispongono gli strumenti di democrazia partecipativa idonei a coinvolgere in maniera diretta i cittadini nella scelta di azioni di interesse comune e stabiliscono i criteri per la ripartizione della quota vincolata, di cui al comma 3, da destinare alle predette azioni sulla base dei seguenti indicatori:

   a) impatto sociale, utilizzando l'indice di benessere equo e sostenibile (BES);

   b) impatto ambientale, utilizzando gli indici dell'impronta ecologica e dell'impronta di carbonio (carbon foot print).

  5. Le regioni e gli enti locali forniscono, per ogni azione di interesse comune, di cui al comma 4, tutte le informazioni e tutti i dati utili a favorire una scelta consapevole da parte dei cittadini.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per la democrazia partecipativa)

  1. In via sperimentale, al fine di consentire la predisposizione di strumenti partecipativi, anche informatici, da parte delle singole regioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la democrazia partecipativa, con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2018 al 2020.
  2. Gli strumenti partecipativi informatici finanziabili con il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusivamente i software a codice sorgente aperto, ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e messi a disposizione delle regioni e degli enti locali.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.