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Atto a cui si riferisce:
C.5/01347 (5-01347)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01347

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa presente che l'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119 del 2018 esonera, dagli obblighi in materia di fatturazione elettronica tra privati, «i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000» stabilendo, peraltro che «tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».
  L'Onorevole interrogante rileva al riguardo che «sebbene ispirata a principi di semplificazione, la norma presenta punti oscuri». In particolare, secondo l'Onorevole la citata disposizione «non chiarisce come i soggetti interessati possano “assicurare” che i propri obblighi di fatturazione siano adempiuti dai rispettivi cessionari o committenti e cosa fare nell'ipotesi di diniego, ritardo o omissione da parte di questi né quale modalità di fatturazione – cartacea o elettronica – debbano adottare qualora il cliente non sia soggetto passivo d'imposta o rientri tra le categorie esonerate».
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze «se ritiene opportuno chiarire con quali modalità i soggetti aderenti al regime della legge 398 – il cui volume di proventi commerciali ha superato, nell'esercizio precedente, la soglia di 65.000 euro – adempiono ai propri obblighi di fatturazione elettronica, in considerazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 10, comma 01 del DL 119 del 2018».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che quanto previsto dall'articolo 10, comma 01, del decreto-legge n. 119, in merito alla emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo, è conforme alla regola generale dettata dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 secondo la quale il soggetto passivo IVA, per ciascuna operazione imponibile, è tenuto ad emettere fattura o ad assicurare che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
  Tale regola risulta a sua volta conforme a quanto disposto dall'articolo 220 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
  La normativa fiscale non detta specifiche disposizioni circa le modalità che il soggetto passivo IVA deve adottare per assicurare che la fattura sia emessa da altri per suo conto e, pertanto, tale aspetto risulta demandato agli accordi tra le parti, ferma restando la necessità che sul documento sia indicato che la fattura è emessa dal cliente o da un terzo per conto del fornitore/prestatore.
  Con riguardo all'ulteriore aspetto concernente la traslazione della qualifica di debitore d'imposta in capo al soggetto che emette la fattura, deve sottolinearsi che, il soggetto che emette la fattura non assume tale ruolo in quanto la responsabilità per l'emissione della fattura e per l'assolvimento dell'imposta permane in capo al cedente/prestatore.
  La traslazione degli obblighi di fatturazione elettronica su cessionari e committenti non si risolve, pertanto, in una ipotesi di inversione contabile.
  Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti che optano per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nel corso di un confronto pubblico con l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili del 15 gennaio 2019, che nulla vieta a detti soggetti di emettere le fatture elettroniche a prescindere dal fatto che abbiano o no il limite dei 65.000 euro di proventi derivanti dall'attività commerciale.
  È utile ricordare, peraltro, che anche per tali soggetti, essendo titolari di partita IVA, sono disponibili i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate per generare, trasmettere, conservare e consultare nel tempo le fatture elettroniche emesse e ricevute.