• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01370 (5-01370)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01370presentato daRUSSO Giovannitesto diGiovedì 31 gennaio 2019, seduta n. 118

   GIOVANNI RUSSO, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO, IOVINO, ROBERTO ROSSINI e TRAVERSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della sospensione della leva obbligatoria, con l'articolo 16 della legge n. 226 del 2004 e successive modifiche, poi confluito nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), si è dato vita ad un meccanismo volto a compensare il calo dei militari di truppa;

   è stata creata una figura di volontari (volontari in ferma prefissata di un anno – «V.F.P.1» – o di quattro anni – «V.F.P.4») che possa assolvere i compiti prima devoluti ai militari di leva e, allo scopo di incentivare i giovani a scegliere tale forma di arruolamento a tempo determinato, è stato stabilito di riservare gli arruolamenti nei corpi di polizia ad ordinamento civile o militare e nella C.r.i.;

   una parte dei vincitori dei concorsi per l'arruolamento nei corpi di polizia è immessa in servizio solo dopo aver prestato servizio in qualità di V.F.P.4. nelle Forze armate, creando così un doppio canale di alimentazione dei volontari in ferma prefissata, da un lato costringendo i giovani a svolgere il servizio in qualità di V.F.P.1 o V.F.P.4 quale imprescindibile condizione per concorrere nei corpi di polizia; dall'altro, costringendo anche una parte dei vincitori di concorso per l'arruolamento nei corpi di polizia ad attendere per quattro anni in capo ad un'altra amministrazione, che non è la propria e che poco ha a che vedere con il concorso superato;

   in merito alle cosiddette «seconde aliquote» i concorrenti sono fin dall'approvazione della graduatoria vincitori di un concorso nel corpo di polizia (avendo superato la specifica selezione psicofisica ed attitudinale, differente da quella delle Forze armate) e vantano un diritto soggettivo all'assunzione, sebbene a condizione del mantenimento dei requisiti di idoneità;

   lo Stesso Stato Maggiore dell'Esercito, ha evidenziato a più riprese che i concorrenti, sebbene utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia, sarebbero stati collocati nelle Forze armate «solo in prestito» per quattro anni;

   i Ministeri hanno deciso comunque di imporre ai giovani delle cosiddette «seconde aliquote» l'azzeramento della carriera nei ruoli dei volontari all'atto del transito nel corpo di polizia, che non viene all'uopo considerata;

   il decreto legislativo n. 8 del 2014 ha modificato l'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

   in tema si è espresso con sentenza pubblica numero 201700280 del 27 settembre 2017 il T.a.r. del Friuli Venezia Giulia, affermando che trattandosi dello stesso bando di concorso e di un'unica graduatoria finale, l'anzianità di servizio per gli appartenenti alla prima ed alla seconda aliquota non può che essere la medesima;

   di recente, con il provvedimento per il correttivo al riordino delle carriere delle forze di polizia si è modificato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, istituendo un incremento di 500 unità per il concorso di 1000 vice ispettori, prevedendo per entrambe le aliquote la medesima decorrenza giuridica, aggiungendo un elemento importante a quanto già citato –:

   se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione;

   se e come il Ministro intenda intervenire al fine di addivenire ad una pronta soluzione dell'anomalia sopra richiamate;

   quali possano essere le tempistiche necessarie alla soluzione della problematica.
(5-01370)