• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01373 (5-01373)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01373presentato daMARZANA Mariatesto diGiovedì 31 gennaio 2019, seduta n. 118

   MARZANA, VILLANI e TESTAMENTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito Dsga), dopo il dirigente scolastico, riveste il ruolo più importante all'interno dell'istituto e rientra nell'area D del personale Ata (Tabella A del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 e successive integrazioni). Nel corso di questi anni sono stati assunti nel ruolo di Dsga coloro che avevano superato il concorso per responsabile amministrativo nel 1992. Nel 2010, con la firma del nuovo contratto nazionale integrativo, sono state decise le procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Dopo la procedura, si sarebbe dovuta avviare una formazione che, però, non è mai partita;

   nelle scuole, in questi anni, molti assistenti amministrativi hanno svolto le funzioni superiori a basso costo e hanno lavorato nella speranza che si ripristinasse la mobilità verticale o che si realizzasse una graduatoria permanente per il servizio Dsga;

   tutti i posti vacanti, in questi anni, sono quindi stati ricoperti da assistenti amministrativi con seconda posizione economica o dagli assistenti amministrativi della provincia inseriti in apposita graduatoria provinciale e graduati in base agli anni di servizio ed esperienza come Dsga;

   con la legge di bilancio 2018, è stata introdotta una disposizione che prevede un nuovo bando per il concorso per Dsga, in base al quale, i partecipanti dovranno essere in possesso di determinate lauree in ambito giuridico e socio-economico. Potranno inoltre partecipare gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità 2018), possano far valere almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di Dsga;

   da questo concorso rimangono esclusi molti di coloro i quali hanno partecipato alla procedura di mobilità interna del 2010 (procedura per la formazione del personale, articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 2009, dopo l'espletamento della prova selettiva del 2010, ex DD. n. 979/2010) che avrebbe consentito agli assistenti che hanno esercitato la funzione di Dsga, inquadrati nel livello B, di passare al livello D del Dsga –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative per l'avvio della formazione come previsto dalla procedura selettiva per la mobilità interna di cui al D.D. 970/ 2010, di modo da consentire il riconoscimento pieno delle funzioni svolte;

   se non ritenga di adottare iniziative per ridurre il criterio previsto nel bando dell'aver lavorato almeno 3 anni negli ultimi 8, anche non consecutivamente, valorizzando i mesi di servizio svolto sin da quando è stato espletato l'ultimo concorso.
(5-01373)