• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00476    l'articolo 142, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, reca il divieto dell'iscrizione contemporanea a...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00476presentato daSCHULLIAN Manfredtesto presentato Martedì 29 gennaio 2019 modificato Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 142, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, reca il divieto dell'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola. La norma, in altri termini, preclude il conseguimento di due titoli accademici al termine di periodi di formazione interamente o parzialmente concomitanti;
   si tratta di un divieto obsoleto e anacronistico, la cui rimozione rappresenterebbe un passo importante verso l'ammodernamento del sistema universitario italiano e comporterebbe molteplici vantaggi sia nell'ottica di una migliore valorizzazione delle competenze, sia nell'ottica della realizzazione di un'offerta formativa più in linea con le esigenze del mondo lavorativo, il quale richiede una sempre maggiore interdisciplinarietà. Il divieto risulta essere particolarmente svantaggioso per i settori ad alta incidenza tecnologica, come, ad esempio, la medicina, che sfrutta sempre di più le nuove conoscenze dell'ingegneria biomedica. Assume aspetti addirittura paradossali se si pensa che sono sempre più frequenti gli accordi con le università straniere che consentono di ottenere i cosiddetti double degree, ovvero il riconoscimento del titolo accademico contemporaneamente in Italia e in un altro Paese;
   da ultimo, si è occupata della questione anche la Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento ad un caso in materia di riconoscimento di qualifiche professionali. In estrema sintesi, con la sentenza del 6 dicembre 2018, causa C-675/17, la Corte ha stabilito che l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, previsti dalla normativa di uno Stato membro, non possono impedire il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE dei titoli rilasciati in un altro Stato membro al termine di periodi di formazione in parte concomitanti. Tale pronuncia della Corte mette in luce come il divieto di iscrizione contemporanea può dar luogo a situazioni di discriminazione a rovescio, penalizzando ingiustificatamente gli studenti italiani rispetto ai loro colleghi degli altri Paesi europei –:
   se non ritenga, anche alla luce della recente sentenza sopra citata, di adottare iniziative per l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea, rimuovendo così un freno pesante alla competitività del Paese. (3-00476)