• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01348 (5-01348)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01348presentato daSOVERINI Sersetesto diMercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   SOVERINI e SCHULLIAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata ai familiari dell'assicurato in caso di sua morte, per tutelare le esigenze di vita dei membri superstiti della famiglia;

   fruiscono del beneficio anche i figli maggiorenni, studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, purché a carico del deceduto e non prestanti attività lavorativa. La domanda va rinnovata ogni anno;

   con il messaggio 2866 del 17 luglio 2018, l'Inps dichiara che gli studenti superstiti iscritti ad università in Italia devono presentare solamente un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, indicando l'anno di immatricolazione e la durata del corso di studio, poiché l'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 stabilisce che il trattamento pensionistico, sempre entro il 26° anno di età, venga riconosciuto limitatamente alla «durata legale» del corso;

   gli studenti superstiti iscritti ad università estere ottengono la pensione solo se il corso di laurea o il titolo di studio ha valore legale in Italia;

   nel medesimo messaggio, l'Inps chiarisce che i superstiti che frequentano corsi universitari all'estero devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista, il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato; inoltre, devono presentare un certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo in originale o in copia autenticata, cioè conforme all'originale posseduto dal richiedente mediante autocertificazione) e tradotto (la traduzione deve essere giurata e asseverata); deve essere allegata alla domanda anche la dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;

   la produzione di questa documentazione, ogni anno, è un aggravio burocratico non indifferente per gli studenti superstiti iscritti ad università estere. I costi per le traduzioni in italiano, da traduttori giurati, sono altissimi e compromettono la situazione economica degli studenti;

   ad avviso degli interroganti si tratta di un'evidente disparità di trattamento tra studenti iscritti ad università italiane e studenti iscritti ad università estere –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare con urgenza iniziative al fine di semplificare le modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti ad università estere, prevedendo, anche per loro, la presentazione di una semplice autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
(5-01348)