• C. 1476 EPUB Disegno di legge presentato il 27 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1476 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1476

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 27 dicembre 2018

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004. Il disegno di legge contiene altresì conseguenti norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei due atti internazionali.

1. Contenuto degli atti internazionali.

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

  Il Protocollo in esame necessita, per la sua entrata in vigore, delle ratifiche, accettazioni e approvazioni dei due terzi delle Parti contraenti.
  Tale quota non potrà essere raggiunta che con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
  La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, chiusasi poi sulla base di assicurazioni che si sarebbe proceduto con urgenza alla ratifica. Attualmente l'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004 ed esponendosi in tal modo alla possibile riapertura della citata procedura di infrazione.
  I profili della responsabilità civile per il danno derivante da incidente nucleare sono regolati da una serie di atti internazionali: 1) la Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e quella ad essa complementare di Bruxelles del 1963, adottate entrambe sotto l'egida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aventi tutte e due portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri dell'Organizzazione possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti; sia la Convenzione di Parigi che la Convenzione di Bruxelles, già emendate nel 1964 e nel 1982, sono state da ultimo riformate nel 2004 con l'adozione del Protocollo di emendamento del 2004; l'adesione alla Convenzione di Bruxelles è condizionata dall'adesione alla Convenzione di Parigi, giacché l'una è complementare all'altra e l'accesso all'una presuppone che lo Stato sia già Parte dell'altra; 2) la Convenzione di Vienna del 1963 sulla responsabilità civile per danno nucleare, elaborata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) e revisionata una sola volta nel 1997 con l'adozione di un apposito Protocollo di emendamento, la quale, a differenza della Convenzione di Parigi, ha portata universale perché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e perché essa si applica al danno ovunque sofferto; 3) la Convenzione sul risarcimento supplementare del danno nucleare, adottata anch'essa nel 1997, parimenti nell'ambito dell'IAEA; 4) il Protocollo Congiunto sull'applicazione della Convenzione di Parigi e della Convenzione di Vienna, adottato nel 1988, con il quale si è «gettato un ponte», per così dire, tra i due strumenti di base, la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi. Con quest'ultimo atto sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna. In virtù del Protocollo congiunto, se un incidente si verifica sul territorio di uno Stato contraente la Convenzione di Parigi, hanno diritto a essere risarcite sia le vittime che si trovano nel territorio dello Stato che sia Parte di essa, sia coloro che per effetto di quell'incidente abbiano subìto danni nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna. Il Protocollo si applica solo agli Stati che abbiano stipulato l'una o l'altra Convenzione (di Parigi o di Vienna); restano pertanto esclusi i Paesi che non sono Parti né dell'una né dell'altra Convenzione, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti d'America. Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, le Parti che aderiscono sono considerate Parti di entrambe le Convenzioni.
  La Convenzione di Parigi, come si è detto, è stata oggetto di un'ulteriore modifica nel 2004, allorché è stato proposto alla firma delle Parti contraenti il Protocollo del 12 febbraio 2004, firmato dall'Italia l'11 maggio 2004.
  Occorre ricordare che sul processo di ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione di Parigi è anche intervenuto il Consiglio europeo con la citata decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004, che ha autorizzato gli Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse dell'allora Comunità europea, il Protocollo recante modifica di tale Convenzione o ad aderirvi.
  Va sottolineato che con il Protocollo del 2004 sono state apportate modifiche significative: è stato eliminato il principio della limitazione della responsabilità finanziaria dell'esercente e, al posto del limite di copertura massima, si è introdotto un limite di copertura minima; è stato prolungato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone; si è intervenuti sulla nozione di danno nucleare, estendendola a nuove fattispecie.
  Il Protocollo di emendamento della Convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.
  Tuttavia, prima di procedere alla ratifica del Protocollo, l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (Exposé des Motifs), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali.
  La nozione di incidente nucleare come «qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell'impianto» avrebbe significato un'estensione troppo ampia dell'oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell'ambito delle attività nucleari: ciò avrebbe escluso dalla definizione dell'incidente il carattere di rischio di eccezionale natura che dovrebbe essergli proprio.
  Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del suddetto Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.
  I princìpi su cui si fonda la Convenzione emendata sono quelli di seguito illustrati.
  La responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare.
  Il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari. Questa «canalizzazione» di responsabilità sull'operatore, pertanto, semplifica e accelera le azioni per danni promosse dalle vittime. Si riduce anche l'onere per l'industria nucleare nel suo complesso, in particolare per i soggetti che contribuiscono al funzionamento di un impianto nucleare, come fornitori e vettori, ai quali non è richiesta una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quella posseduta dall'operatore.
  È importante sottolineare che la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica; pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione.
  La responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata. Questo semplifica notevolmente le azioni di risarcimento dei danni, dato che per la complessità del settore nucleare la colpa potrebbe essere molto difficile da provare. Infatti la parte lesa non dovrà dimostrare che l'operatore sia stato negligente, ma avrà soltanto l'onere di dimostrare che il danno è stato causato dall'incidente nucleare.
  La responsabilità è legalmente diretta soltanto all'operatore dell'impianto nucleare. Tale esclusività viene giustificata in quanto si è voluto evitare innanzitutto la difficoltà e la lunghezza delle questioni sulle complicazioni legali della cross-action per stabilire caso per caso chi sia legalmente responsabile. Secondariamente, la previsione di una responsabilità esclusiva risponde alla necessità di non moltiplicare l'onere di un'assicurazione imponendolo a tutti coloro che potrebbero essere associati alla costruzione o all'operatività di un impianto nucleare, ma di concentrare nell'operatore stesso l'esigenza di disporre di una capacità assicurativa.
  Il Protocollo emendativo del 2004 ha ampliato il concetto di danno e ha prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.
  Pertanto i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti:

   la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente;

   la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari;

   il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni;

   l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro;

   la Convenzione di Parigi è stata migliorata per quanto concerne i danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da considerare a basso rischio, passando da indennizzi di circa 7 milioni di euro per le due tipologie a, rispettivamente, 70 e 80 milioni di euro;

   è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.

  Visto che con il Protocollo del 2004 la somma che le Parti della Convenzione devono garantire per il risarcimento dei danni è stata aumentata rispetto alle previsioni originarie, è stato disposto il risarcimento fino alla concorrenza di 700 milioni di euro per incidente nucleare, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria.
  Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro. È questo il caso in cui allo Stato compete la definizione degli impianti e dei trasporti nucleari che si possono classificare a basso rischio e che in tal caso possono essere coperti da assicurazione con i richiamati massimali ridotti .
  Per quanto concerne i termini, entrambe le Convenzioni in origine si limitavano ad affermare che il diritto al risarcimento del danno si estingueva se una causa non era stata intentata entro dieci anni dalla data dell'incidente nucleare. Nel 2004, invece, è stata introdotta una distinzione tra le ipotesi di decesso o di danni alle persone, da un lato, e quelle di altri danni nucleari: nel primo caso l'azione deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo caso, invece, il termine per l'esercizio dell'azione è rimasto di soli dieci anni.
  Tuttavia la legge nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, a patto che non siano oltrepassati i menzionati termini di trenta e di dieci anni.
  In conclusione, la revisione delle citate Convenzioni di Parigi e di Vienna operata dal Protocollo si è resa necessaria per rispondere a un'istanza, divenuta nel tempo sempre più urgente, di uniformazione dei regimi dalle stesse delineati, al fine di eliminare i conflitti nell'applicazione delle medesime Convenzioni.

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960.

  Il Protocollo in esame, depositato presso il Governo belga, necessita, per la sua entrata in vigore, del deposito di sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  L'Italia è Parte contraente della Convenzione, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 196» e della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante «Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982». La tecnica normativa della legge n. 131 del 1985 viene presa a modello del presente disegno di legge, con cui si ratifica, oltre al Protocollo in oggetto, anche il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 1960.
  Il Protocollo emendativo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V, e interviene sostituendo in toto gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 25, nonché l'Allegato della Convenzione del 1963. Esso abroga inoltre l'articolo 4 e modifica in parte l'articolo 13 della medesima Convenzione. Resta invariato il principio guida dell'articolo 1, per cui la Convenzione di Bruxelles istituisce un regime complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e come tale è sottoposta alle disposizioni di quest'ultima.
  Il paragrafo A del Protocollo modifica una parte del Preambolo per introdurre il riferimento al Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione di Parigi, mentre il paragrafo B sostituisce l'articolo 2. In esso si ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, indipendentemente dalla prova della colpa dell'esercente. Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 richiede che la responsabilità dei danni incomba all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che siano stati subiti: 1) nel territorio di una Parte contraente; oppure 2) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di esse, a bordo di una nave battente bandiera o immatricolata nel territorio di una Parte contraente o da un cittadino di una Parte contraente; oppure 3) nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente. Viene escluso il danno subìto nel mare territoriale di uno Stato non contraente o al di sopra di esso. L'articolo 2 non fa riferimento ai trasporti di materie nucleari, ipotesi prevista nel Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione di Parigi.
  Il paragrafo C sostituisce l'articolo 3 della Convenzione e fissa dei limiti all'importo del risarcimento dei danni nucleari, prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà inter-statuale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione. Il massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di aumento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in base all'articolo 12-bis, articolo che il Protocollo introduce ex novo. Al danneggiato viene riconosciuto il diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subìto (nuovo articolo 8, introdotto al paragrafo H), quindi anche oltre la soglia di 1.500 milioni di euro, a condizione che, ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare tale importo, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento, a prescindere dall'origine dei fondi.
  L'Allegato alla Convenzione, sostituito dalla lettera V del Protocollo, prevede poi un'altra ipotesi in cui il massimale risarcitorio di 1.500 milioni di euro può essere superato. Si tratta dei danni causati da incidente nucleare non coperti dalla Convenzione del 1963, per il fatto che l'impianto nucleare non è inserito nella lista di cui all'articolo 13 della predetta Convenzione. In tal caso, il risarcimento è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti e non è limitato a un plafond inferiore a 1.500 milioni di euro.
  I punti D ed E, rispettivamente, abrogano l'articolo 4 della Convenzione (che conteneva disposizioni sull'ammontare dei fondi pubblici allocati, ora superate dalle modifiche introdotte) e ne sostituiscono l'articolo 5, prevedendo un diritto di ricorso delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Parigi, speculare ai casi in cui tale diritto di ricorso spetti all'esercente responsabile, nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3.
  In conformità a quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, viene ribadita la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni (nuovo articolo 6, introdotto dal paragrafo F del Protocollo). Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza (articolo 7 di cui al paragrafo G).
  L'articolo 9 (sostituito dal paragrafo I) impone alle Parti contraenti di prendere i provvedimenti necessari affinché i danneggiati possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili è quello della Parte contraente i cui tribunali sono competenti.
  Gli articolo 10 e 11 (sostituiti dai paragrafi J e K) regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altri Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro, al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi. Vi è inoltre l'obbligo, per le Parti contraenti, di riconoscere le transazioni intervenute sul risarcimento del danno, effettuato con fondi pubblici, ed è previsto che le sentenze pronunciate riguardo a tale risarcimento siano esecutive sul territorio di tutte le altre Parti contraenti. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti, prima di adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare, ha l'obbligo di consultare la Parte sul cui territorio è situato l'impianto. Essa, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.
  L'articolo 11 si occupa dell'ipotesi in cui i tribunali competenti dipendano da una Parte contraente diversa da quella nel cui territorio è situato l'impianto nucleare e prevede a carico della prima l'obbligo di rendere disponibili i fondi pubblici e a carico della seconda l'obbligo di rimborsare le somme versate.
  Gli articoli 12 e 12-bis (sostituito e introdotto, rispettivamente, dai paragrafi L e M) definiscono – l'uno per le Parti contraenti originarie e l'altro per i Paesi di nuova adesione al Protocollo – i criteri di ripartizione dei fondi pubblici ai fini del risarcimento del danno. Le percentuali, per entrambe le ipotesi, sono calcolate: per il 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra il prodotto interno lordo (PIL) di ciascuna Parte e il totale dei PIL delle Parti; per il restante 65 per cento, sul rapporto tra la potenza termica dei reattori situati nel territorio di ciascuna Parte rispetto al totale dei reattori situati negli Stati Parte. A tal fine, l'emendato articolo 13 (paragrafo N) impone a ciascuna Parte di trasmettere al Governo belga, depositario del Protocollo, la lista di tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati nel proprio territorio.
  L'articolo 14 (paragrafo O) fa salvo per ciascuna Parte contraente il diritto di esercitare le competenze che le sono attribuite ai sensi della Convenzione di Parigi.
  L'articolo 15 (paragrafo P) permette a ciascuna Parte di concludere con uno Stato che non è Parte della Convenzione un accordo risarcitorio con fondi pubblici dei danni causati da incidente nucleare, con l'obbligo però di comunicare anticipatamente alle altre Parti l'intento di concludere tale accordo, che – una volta concluso – dovrà essere notificato al Governo belga.
  L'articolo 17 (paragrafo Q) affronta le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione complementare di Bruxelles, prevedendo consultazioni, forme di conciliazione amichevole o il ricorso al Tribunale europeo per l'energia nucleare. Quando un incidente nucleare dà luogo a una controversia tra due o più Parti circa l'interpretazione o l'applicazione delle due Convenzioni (quella di Parigi e quella complementare di Bruxelles), si fa rinvio alla procedura prevista dalla Convenzione di Parigi.
  L'articolo 18 (paragrafo R) tratta dell'apposizione delle riserve alla Convenzione, della loro accettazione e del loro ritiro, sempre possibile in qualsiasi momento.
  I paragrafi S, T e U del Protocollo sostituiscono gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione, prevedendo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo belga, che sarà tenuto a notificare a tutti i Paesi aderenti la ricezione degli strumenti di ratifica e di recesso nonché ogni altra notifica pervenuta, come pure a comunicare il testo di ogni modifica adottata e l'entrata in vigore di tali modifiche. Si stabilisce che la Convenzione complementare entri in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per l'entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione si richiede che tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate, accettate o approvate.
  Il paragrafo V sostituisce, infine, l'Allegato, che si ribadisce essere parte integrante della Convenzione.

2. Il disegno di legge di ratifica.

  Il disegno di legge si compone di cinque articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.
  L'articolo 3 modifica la legge 31 dicembre 1962, n. 1860. In particolare è oggetto di modifica il testo dell'articolo 1, relativamente alle definizioni di «incidente nucleare», «impianto nucleare», «danno nucleare», «misure di reintegro», «misure preventive» e «misure ragionevoli», in conformità agli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione di Parigi.
  Negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della stessa legge n. 1860 del 1962 occorre altresì introdurre modifiche in base agli emendamenti apportati dai Protocolli. Nel rispetto della struttura del provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Parigi, di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 109, e specialmente delle norme di applicazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, si evidenziano le parti del testo della legge n. 1860 del 1962 in vigore che sono oggetto di emendamenti:

   all'articolo 15, che contiene le misure previste dall'articolo 3 della Convenzione di Parigi, occorre eliminare il penultimo comma, come già previsto dal Protocollo del 1982 (disposizione rimasta inattuata dalla legge n. 1860 del 1962);

   all'articolo 16, che contiene le misure previste dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi, occorre inserire:

    una modifica della deroga sull'assicurazione o sulla garanzia finanziaria per tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare, il cui risarcimento non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari sino a un limite inferiore a 80 milioni di euro ovvero al maggiore ammontare stabilito dall'articolo 19;

    un comma per il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto nucleare, che può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto;

   all'articolo 18, che contiene le misure previste dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi, occorre inserire:

    un comma con il quale si prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare deriva, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subìto il danno ovvero da un'azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare, in tutto o in parte, l'esercente dall'obbligo di risarcimento del danno subìto da tale persona;

    un comma con il quale si prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente;

    un comma il quale consenta alle persone che hanno subìto danni nucleari di far valere i loro diritti a un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento;

   nell'articolo 19, che contiene le misure previste dall'articolo 7 della Convenzione di Parigi, occorre:

    prevedere che il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare sia fissato nella misura di 700 milioni di euro per ciascun incidente nucleare. Si attribuisce a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a euro 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari;

    prevedere che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro;

    prevedere che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, sia a carico delle Parti contraenti dei Protocolli di cui all'articolo 1;

   nell'articolo 22, si prevede che ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista all'articolo 19, stipuli e mantenga un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo non inferiore ai limiti previsti dallo stesso articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la determinazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi del supporto della SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia; le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze; qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. È altresì aggiornata la nomenclatura con riferimento alle nuove definizioni e alle nuove denominazioni dei Ministeri ed è aggiunto un comma che prevede che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro dello sviluppo economico, pena la revoca di diritto dell'autorizzazione;

   nell'articolo 23, che contiene le misure previste dall'articolo 8 della Convenzione di Parigi, occorre: introdurre il nuovo termine di decadenza di tre anni dal momento in cui la persona lesa è o dovrebbe essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile, nonché il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria secondo cui nessuna azione è proponibile decorsi trenta anni dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero decorsi dieci anni dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

  L'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie (per le quali si rinvia a quanto esposto dalla relazione tecnica).
  L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Disposizioni vigenti in Italia.

  Le disposizioni attualmente in vigore in Italia, che regolano la responsabilità per danni derivanti dall'impiego pacifico di energia nucleare, sono contenute nel capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, agli articoli da 15 a 25. La responsabilità è accentrata nell'esercente dell'impianto e sono fissati dei limiti all'importo del risarcimento. L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o di insurrezione ovvero a cataclismi naturali di carattere eccezionale.
  L'Italia, con la legge 5 marzo 1985, n. 131, ha ratificato i due protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982. Il paragrafo b) dell'articolo 7 della Convenzione di Parigi stabilisce in 15.000.000 di diritti speciali di prelievo l'ammontare massimo della responsabilità dell'esercente per i danni derivanti da un incidente nucleare. È prevista anche la possibilità, per la Parte contraente, di fissare un ammontare meno elevato, tenendo conto della natura dell'impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolgerebbe. Tale limite non potrà comunque essere inferiore a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo.
  Per quanto concerne i trasporti di materie nucleari vale quanto stabilito dall'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, cioè che un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) ad assumere la responsabilità civile prevista dalla legge in vece dell'esercente. In tale caso, a tutti gli effetti di legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato nel territorio nazionale.

2. Protocollo del 2004 recante modifica della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982.

  La revisione del 2004 ha apportato alcune modifiche significative, tra le quali:

   l'eliminazione del principio della limitazione della responsabilità finanziaria dell'esercente e, al posto del limite di copertura massima (15.000.000 di unità di conto), l'introduzione del limite di copertura minima, decisamente più elevato (700 milioni di euro per ciascun incidente);

   il prolungamento del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto al risarcimento, in caso di decesso o di danni alle persone (esteso a trenta anni).

  Il Protocollo del 2004 prevede, inoltre, la possibilità di fissare un limite di responsabilità meno elevato per l'esercente, pari a un minimo di 70.000.000 di euro per ciascun incidente, in considerazione della natura dell'impianto nucleare e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che lo coinvolga, e pari a un minimo di 80.000.000 di euro per il trasporto di sostanze nucleari, in considerazione della loro natura e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga.

3. Protocollo del 2004 recante modifica della Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982.

  In esso si ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene attribuita esclusivamente all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Se il risarcimento è pari a un ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, si prevede una forma di solidarietà inter-statuale, con un riparto dell'onere tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione.

4. Siti e attività nucleari.

  Da quanto acquisito dalle competenti amministrazioni è emerso il seguente quadro degli impianti operanti in Italia:

IMPIANTO

ESERCENTE/PROPRIETÀ

Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT)

SOGIN/SOGIN

Centrale nucleare di Trino Vercellese (VC)

SOGIN/SOGIN

Impianto EUREX di Saluggia (VC)

SOGIN/ENEA

Impianto ITREC di Rotondella (MT)

SOGIN/ENEA

Deposito Avogadro di Saluggia (VC)

SOGIN/Deposito Avogadro Spa (società del Gruppo FIAT)

Installazioni Nucleco del CR Casaccia (RM)

Nucleco (60% Sogin – 40% ENEA)

Centrale nucleare di Caorso (PC)

SOGIN/SOGIN

Centrale nucleare del Garigliano (CE)

SOGIN/SOGIN

Installazioni CCR di Ispra (VA)

CCR di ISPRA

Reattore di ricerca TRIGA dell'Università di Pavia

Università di Pavia

Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO del CR Casaccia (ENEA)

ENEA/ENEA

Impianto per la fabbricazione del combustibile FN – Bosco Marengo (AL)

SOGIN/SOGIN

Impianti IPU, OPEC-1 e deposito OPEC-2 del CR Casaccia (ENEA)

ENEA/ENEA

Reattore di ricerca AGN-201 Costanza

Università di Palermo

5. Situazione attuale.

  La società Sogin Spa è l'esercente dei seguenti impianti:

   1. centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT);

   2. centrale nucleare di Caorso (PC);

   3. centrale nucleare del Garigliano (CE);

   4. centrale nucleare di Trino Vercellese (VC);

   5. impianto di Bosco Marengo (AL);

   6. impianto ITREC di Trisaia (MT), di proprietà dell'ENEA;

   7. impianto EUREX di Saluggia (VC), di proprietà dell'ENEA;

   8. impianto OPEC1 di Casaccia (RM), di proprietà dell'ENEA;

   9. impianto Plutonio di Casaccia (RM), di proprietà dell'ENEA;

   10. deposito nucleare di CESI di Segrate (MI).

  La Sogin Spa ha assicurato a legislazione vigente i predetti dieci impianti, oltre al deposito Avogadro di proprietà della società Deposito Avogadro Spa, per un massimale complessivo di 15 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) o unità di conto, come definiti dal Fondo monetario internazionale, pari a circa 21 milioni di euro sulla polizza, in conformità all'articolo 7, paragrafo b), della Convenzione di Parigi del 1960, riportato di seguito:

  «L'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore per i danni causati da un infortunio nucleare sarà di 15.000.000 di unità di conto dell'Accordo monetario europeo come definite alla data della presente convenzione (che saranno nel seguito chiamate "unità di conto"). Peraltro, qualsiasi Parte contraente, tenuto conto della possibilità dell'operatore di ottenere l'assicurazione o altra garanzia finanziaria richieste dall'articolo 10, potrà stabilire per legge un ammontare superiore od inferiore, ma in nessun caso inferiore a 5 milioni di unità di conto. La somma sopra menzionata potrà essere convertita in valuta nazionale in cifre tonde».

  La polizza è stata stipulata con la Compagnia assicurazioni generali Spa e il premio pagato, comprensivo delle imposte, ammonta a circa 320.000 euro annui.

6. Attività richieste dalla ratifica sugli impianti esistenti.

  La ratifica dei Protocolli impone la revisione degli importi per cui gli impianti devono essere assicurati.
  In particolare, l'ammontare dell'importo da assicurare sarà stabilito con un decreto interministeriale (Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca) attraverso la fissazione del livello di rischio di ciascun impianto.
  Dai dati forniti dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), competente in materia, è possibile tuttavia ipotizzare che tali importi non saranno superiori a 140 milioni di euro in nessun impianto. In particolare, da quanto trasmesso dall'ISPRA è emerso il seguente quadro:

IMPIANTO

ESERCENTE/PROPRIETÀ

COPERTURA A CARICO DELL'ESERCENTE

Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT)

SOGIN/SOGIN

€ 140.000.000

Installazioni CCR di Ispra (VA)

CCR di ISPRA

€ 140.000.000

Impianto EUREX di Saluggia (VC)

SOGIN/ENEA

€ 140.000.000

Impianto ITREC di Rotondella (MT)

SOGIN/ENEA

€ 140.000.000

Deposito Avogadro di Saluggia (VC)

SOGIN/Deposito Avogadro Spa (società del Gruppo FIAT)

€ 140.000.000

Impianti IPU, OPEC-1 e deposito OPEC-2 del CR Casaccia (ENEA)

ENEA/ENEA

€ 140.000.000

Centrale nucleare di Caorso (PC)

SOGIN/SOGIN

€ 100.000.000

Centrale nucleare del Garigliano (CE)

SOGIN/SOGIN

€ 100.000.000

Centrale nucleare di Trino Vercellese (VC)

SOGIN/SOGIN

€ 100.000.000

Reattore di ricerca TRIGA dell'Università di Pavia

Università di Pavia

€ 100.000.000

Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO del CR Casaccia (ENEA)

ENEA/ENEA

€ 70.000.000

Impianto per la fabbricazione del combustibile FN – Bosco Marengo (AL)

SOGIN/SOGIN

€ 70.000.000

Installazioni Nucleco del CR Casaccia (RM)

Nucleco (60% Sogin – 40% ENEA)

€ 70.000.000

Reattore di ricerca AGN-201 Costanza

Università di Palermo

€ 70.000.000

  Per ciascun impianto riportato nella tabella dovrà pertanto essere stipulata un'apposita assicurazione o essere fornita un'idonea garanzia. Ciò posto, per ciascun premio conseguentemente dovuto per garantire un massimale di 700 milioni di euro è possibile stimare oneri annui dell'ordine di 200.000 euro. Pertanto, assumendo in via del tutto prudenziale e cautelativa un profilo di rischio pari a 700 milioni di euro per ciascun impianto, è possibile stimare un onere annuo complessivamente pari a 2.800.000 euro (200.000 euro per singolo impianto x 14 impianti).
  Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962.
  Con riferimento all'attività di trasporto di sostanze nucleari si fa presente che il quadro normativo vigente, pur attribuendo ordinariamente la responsabilità agli esercenti degli impianti dai quali e presso i quali le sostanze vengono movimentate, prevede la possibilità che il MISE autorizzi il vettore ad assumere la responsabilità civile prevista. Al riguardo, la Sogin Spa ha comunicato che tale modalità operativa è quella che, anche al fine di responsabilizzare il vettore, viene concretamente utilizzata quasi nella totalità dei casi. Tuttavia, sempre e solo in via del tutto cautelativa e prudenziale, si aggiunge un maggiore onere assicurativo per dieci trasporti annui di 700.000 euro annui (70.000 euro in media per ciascun trasporto x 10 trasporti all'anno) calcolati forfetariamente per casi ipotetici in cui il contratto di trasporto stipulato tra l'esercente l'impianto e il vettore non preveda l'assunzione della responsabilità civile da parte di quest'ultimo in caso di incidenti nucleari.
  Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962.

7. Copertura finanziaria.

  Da quanto esposto emerge che l'onere complessivamente ascrivibile all'attuazione dei Protocolli è pari a 3.500.000 euro (2.800.000 euro per premi assicurativi impianti + 700.000 euro per trasporti quantificati forfetariamente) per ciascun anno a decorrere dal 2019, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Occorre inoltre considerare che nel caso di incidente, qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento sarà, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere, del tutto eventuale, si provvederà con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo.
  Parimenti si farà fronte con un provvedimento ad hoc alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

  a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Con il disegno di legge in oggetto si autorizza la ratifica del Protocollo firmato a Parigi il 12 febbraio 2004, che modifica la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.
  L'Italia è Parte contraente della Convenzione di Parigi emendata dai Protocolli addizionali, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 e il 16 novembre 1982, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964», e ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante «Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982».
  Con riferimento alle azioni dei Governi delle diverse legislature italiane, volte all'adesione e al miglioramento della Convenzione di Parigi, è necessario ricordare che sin dagli inizi degli anni ’60 sono stati negoziati due strumenti internazionali che trattano la questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il primo di questi strumenti è la stessa Convenzione sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la quale detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi princìpi.
  I redattori delle Convenzioni di Parigi e di Vienna erano interessati a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, che non doveva essere ostacolata da un fardello intollerabile di responsabilità.
  L'incidente di Chernobyl mostrò agli Stati e all'opinione pubblica internazionale le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile. I limiti della responsabilità civile degli operatori nucleari apparvero comunque insufficienti per fronteggiare le conseguenze disastrose dell'incidente.
  In un primo momento gli Stati si concentrarono sulla necessità di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni citate. Nonostante i comuni princìpi ispiratori delle due Convenzioni, gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a causa dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari e dell'assenza di una copertura aggiuntiva del danno nucleare.
  Prima si pensò di sostituire le due Convenzioni con un'unica convenzione di portata generale, poi, nel 1988, fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.
  Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, «Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988», si ha l'effetto di trattare le Parti che aderiscono come se fossero Parti contraenti di entrambe le Convenzioni.
  Da ultimo, la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica nel 2004, quando è stato proposto alla firma delle Parti contraenti il Protocollo del 12 febbraio 2004, firmato dall'Italia l'11 maggio 2004, di cui il nostro Paese si è impegnato alla ratifica anche a seguito della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
  Il provvedimento è pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il disegno di legge interviene sul quadro normativo nazionale in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

   legge 31 dicembre 1962, n. 1860 – Impiego pacifico dell'energia nucleare;

   legge 12 febbraio 1974, n. 109 – Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964;

   decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 – Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

   decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 16 febbraio 1976 – Approvazione del modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari;

   decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 marzo 1978 – Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per trasporti di materie nucleari;

   legge 5 marzo 1985, n. 131 – Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il disegno di legge incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti in materia, dal momento che per sua natura il Protocollo emenda la Convenzione internazionale di Parigi, attualmente in vigore nell'ordinamento italiano. In particolare, sono oggetto di emendamento i pertinenti articoli 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si applicano i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché gli enti locali non intervengono in ordine alla ratifica di convenzioni internazionali, in base all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato sulla legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione. Riguardo alle possibilità di delegificazione e semplificazione normativa, il provvedimento interviene in un quadro normativo specifico, oggetto di emendamenti stabiliti in sede internazionale e che, pertanto, non presenta opportunità di delegificazione e semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Allo stato non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza. Le modifiche dettate dal Protocollo hanno effetto nel solo ambito applicativo della Convenzione internazionale, così come non vi è un effetto sul riparto delle competenze statali e regionali, nonché di quelle degli enti locali. Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo. Al contrario, sussiste per il nostro Paese l'obbligo di ratificare il Protocollo, in conformità della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Il Protocollo necessita, per la sua entrata in vigore, delle ratifiche, accettazioni e approvazioni dei due terzi delle Parti contraenti.Tale quota non potrà essere raggiunta che con l'adesione dei Paesi membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione di Parigi. Tali Paesi, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
  La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conseguente alla chiusura negativa, in data 31 maggio 2012, del caso nel sistema EU Pilot 3045/12/JUST. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Il disegno di legge è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.
  Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.
  Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Non risultano particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

  Il provvedimento modifica le definizioni di «incidente nucleare», «impianto nucleare», «danno nucleare», «misure di reintegro», «misure preventive» e «misure ragionevoli», in accordo con gli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione di Parigi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'oggetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti e coerenti con la normativa in vigore in materia di responsabilità civile nucleare.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il disegno di legge non determina effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto del disegno di legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

  b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Con il disegno di legge in oggetto si autorizza la ratifica del Protocollo firmato a Parigi il 12 febbraio 2004, che modifica la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.
  L'Italia è parte contraente della Convenzione ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante «Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964», e della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante «Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982».
  Si rammenta che sin dagli inizi degli anni ’60 sono stati negoziati due strumenti internazionali che trattano la questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il primo di questi strumenti è la Convenzione sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare (Convenzione di Parigi), adottata nell'ambito dell'OCSE,la quale detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'AIEA, che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi princìpi.
  I redattori delle Convenzioni di Parigi e di Vienna erano interessati a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, che non doveva essere ostacolata da un fardello intollerabile di responsabilità.
  L'incidente di Chernobyl mostrò agli Stati e all'opinione pubblica internazionale le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile. I limiti della responsabilità civile degli operatori nucleari apparvero comunque insufficienti per fronteggiare le conseguenze disastrose dell'incidente.
  In un primo momento gli Stati si concentrarono sulla necessità di collegare tra loro gli Stati facenti Parte delle due Convenzioni citate. Nonostante i comuni princìpi ispiratori delle due Convenzioni, gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a causa dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari e dell'assenza di una copertura aggiuntiva del danno nucleare.
  Prima si pensò di sostituire le due Convenzioni con un'unica convenzione di portata generale, poi, nel 1988, fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.
  Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, «Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988», si ha l'effetto di trattare le Parti che aderiscono come se fossero Parti contraenti di entrambe le Convenzioni.
  Il provvedimento è pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Il disegno di legge interviene sul quadro normativo nazionale in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

   legge 31 dicembre 1962, n. 1860 – Impiego pacifico dell'energia nucleare;

   legge 12 febbraio 1974, n. 109 – Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964;

   decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 – Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

   decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 16 febbraio 1976 – Approvazione del modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari;

   decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 marzo 1978 – Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per trasporti di materie nucleari;

   legge 5 marzo 1985, n. 131 – Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il disegno di legge incide sulle leggi vigenti in materia. In particolare, sono oggetto di emendamento i pertinenti articoli 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si applicano i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché gli enti locali non intervengono in ordine alla ratifica di convenzioni internazionali, in base all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato sulla legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione. Riguardo alle possibilità di delegificazione e semplificazione normativa, il provvedimento interviene in un quadro normativo specifico, oggetto di emendamenti stabiliti in sede internazionale e che, pertanto, non presenta opportunità di delegificazione e semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Allo stato non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza. Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  La mancata ratifica da parte italiana del Protocollo che emenda la Convenzione di Parigi ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conseguente alla chiusura negativa in data 31 maggio 2012 del caso nel sistema EU Pilot 3045/12/JUST. La procedura è stata annunciata con lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Il disegno di legge è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.
  Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.
  Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  Non risultano particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

  Il provvedimento modifica le definizioni di «incidente nucleare», «impianto nucleare», «danno nucleare», «misure di reintegro», «misure preventive» e «misure ragionevoli», in accordo con gli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'oggetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti e coerenti con la normativa in vigore in materia di responsabilità civile nucleare.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il disegno di legge non determina effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto del disegno di legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

   a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

   b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.
  2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) “incidente nucleare” significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

   b) “impianti nucleari” significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale»;

   b) alla lettera f), le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

   c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

   «f-bis) “danno nucleare” significa:

    1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

    2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

    3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

     3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subìto da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

     3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

     3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

    4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure,

nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

   f-ter) “misure di reintegro” significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

   f-quater) “misure preventive” significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

   f-quinquies) “misure ragionevoli” significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

    1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

    2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

    3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche».

  3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».
  4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «di ogni danno alle persone o alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'impianto nucleare il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   c) al terzo comma:

    1) all'alinea, dopo le parole: «non comprende i danni» è aggiunta la seguente: «nucleari»;

    2) al numero 1), dopo le parole: «in sé» sono inserite le seguenti: «, anche in corso di costruzione,»;

   d) al quarto comma:

    1) dopo le parole: «Allorché dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

    2) dopo le parole: «Quando il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   e) il quinto comma è abrogato;

   f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni» è inserita la seguente: «nucleari».

  5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «è responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «è altresì responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»;

   d) al terzo comma:

    1) le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»;

    2) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

   e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»;

   f) al quinto comma, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

  6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   c) al terzo comma:

    1) dopo le parole: «viene causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

    2) dopo le parole: «sia causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

    3) dopo le parole: «in consegna successivamente» sono aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilità»;

   d) al quarto comma:

    1) dopo le parole: «Se il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

    2) dopo le parole: «deriva dal danno» è inserita la seguente: «nucleare».

  7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

   c) al terzo comma:

    1) al numero 1), dopo le parole: «ha causato danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

    2) al numero 2), dopo le parole: «per danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subìto da tale persona»;

   e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: «dolosamente il danno» è aggiunta la seguente: «nucleare»;

   f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

   «Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»;

   g) al quinto comma:

    1) dopo le parole: «facoltative per i danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

    2) dopo le parole: «facoltativa per danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

   h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

   «Le persone che hanno subìto danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento».

  8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.
   2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.
   3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».

  9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato»;

   c) al quarto comma, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

   d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

   e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

   «Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto».

  10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

   «Art. 23. – 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.
   2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare».

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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