• C. 1403 EPUB Proposta di legge presentata il 28 novembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1403 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni e deleghe al Governo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo II
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                Capo III
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                Capo IV
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1403

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, PIERA AIELLO, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, DIENI, DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

Presentata il 28 novembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge contiene una serie di norme che hanno l'obiettivo di perseguire in maniera efficace e risolutiva la gravissima piaga sociale della violenza di genere, che ogni anno miete decine se non addirittura centinaia di vittime sul nostro territorio.
  In particolare, il provvedimento apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il sistema repressivo e, allo stesso tempo, prevede nuove norme per rafforzare il sistema di prevenzione. Nei primi dieci mesi del 2018 in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, una ogni 72 ore: il 7 per cento in meno dello stesso periodo dell'anno scorso, quando erano state 114. È quanto emerge dall'aggiornamento statistico sul fenomeno curato dall'associazione non profit Eures – Ricerche economiche e sociali. I dati però restano allarmanti.
  Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 i femminicidi sono saliti al 37,6 per cento del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8 per cento nel 2017), con un 79,2 per cento di femminicidi familiari (l'80,7 per cento nei primi dieci mesi del 2017) e con un 70,2 per cento di femminicidi di coppia (il 65,2 per cento nel periodo gennaio-ottobre 2017).
  Colpisce il progressivo aumento dell'età media delle vittime, che ha raggiunto il suo valore più elevato proprio nell'anno in corso: 52,6 anni per il totale delle donne uccise e 54 anni per le vittime di femminicidio familiare (in molti casi donne malate, uccise dal coniuge anch'esso anziano, che poi a sua volta si è tolto la vita).
  Dal 2010 le donne uccise sono state 3.100, una media di oltre 3 donne alla settimana, e in quasi 3 casi su 4 si è trattato di donne vittime di un parente, del partner o di un ex partner.
  Rispetto all'intero periodo considerate, nel 2017 si è registrata la percentuale più elevata di femminicidi familiari (112 su 141, pari al 79,4 per cento) e una delle più basse per i femminicidi di coppia (67, pari al 59,8 per cento) mentre è aumentata l'incidenza delle madri uccise dai propri figli (16,1 per cento).
  Il nord si è confermato come l'area soggetta a più grave rischio, concentrando la prevalenza degli omicidi con vittime femminili (il 45,4 per cento nel 2017) davanti al sud (36,3 per cento) e al centro (18,4 per cento). A livello regionale, il maggior numero di femminicidi si è concentrato in Lombardia, seguita dal Lazio, dalla Puglia, dalla Campania, dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, dal Piemonte, dalla Toscana e dalla Sardegna. A livello provinciale, invece, è stata l'area metropolitana di Roma a conservare, nel 2017, il primato di territorio più pericoloso, seguita da Milano, Bari, Caserta, Como e Catania.
  Quello che però non viene spesso tenuto in considerazione è che gran parte delle vittime lascia dei figli, figli che non potranno crescere con una famiglia, escludendo la possibilità che siano allevati dal padre omicida.
  Alla base dei femminicidi familiari ci sono nella maggior parte dei casi motivi passionali, ossia un'idea malata di possesso, ma si uccide anche in seguito a liti o a dissapori, oppure perché l'autore soffre di un disturbo psichico o in conseguenza di una malattia o di una disabilità della vittima (12 per cento).
  Secondo l'Eures, oltre un terzo delle vittime dei femminicidi di coppia ha subìto nel passato ripetuti maltrattamenti, rappresentando l'omicidio l'atto estremo di ripetute violenze fisiche e psicologiche. C'è un dato su cui riflettere: nella maggioranza dei casi tali violenze erano note a terze persone e nel 42,9 per cento dei casi la donna aveva presentato regolare denuncia, senza evidentemente ricevere un'adeguata protezione.
  Si tratta di donne abusate, date alle fiamme, violate nella loro identità, costrette a non uscire di casa per paura e offese nella dignità. Il contrasto della violenza contro le donne dovrebbe essere un tema all'ordine del giorno e di ogni giorno. Il femminicidio è un problema culturale, è una violenza che si nutre di ignoranza, discriminazione, omertà e incapacità di amare.
  Il problema della violenza sulle donne è una questione sulla quale, come legislatori, non possiamo tacere: non possiamo ricordarci di queste vittime solo quando la cronaca ce lo impone o l'8 marzo o il 25 novembre.
  La presente proposta di legge si prefigge di fornire alle istituzioni e alla società civile tutti gli strumenti preventivi e repressivi per contrastare e, possibilmente, debellare questo tragico fenomeno.
  Essa è suddivisa in quattro capi: il capo I, contenente gli articoli da 1 a 11, reca modifiche al codice penale; il capo II, composto dagli articoli da 12 a 19, reca modifiche al codice di procedura penale; il capo III, contenente gli articoli 20 e 21, reca modifiche all'ordinamento penitenziario; il capo IV, costituito dagli articoli da 22 a 27, reca ulteriori norme in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
  L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 572 del codice penale, concernente i maltrattamenti contro familiari e conviventi. In particolare, al primo comma, aumenta il massimo edittale della pena portandolo a otto anni. Tale previsione è necessaria al fine di aumentare da tre a sei mesi, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 303 del codice di procedura penale, il termine di durata massima delle misure cautelari.
  Inoltre si tipizza come circostanza aggravante speciale del reato l'avere commesso il fatto alla presenza di un minore. Attualmente, tale circostanza è prevista solo come aggravante comune, ai sensi all'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, che recita: «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza». Con articolo in esame, pur mantenendo la circostanza aggravante descritta, si vuole riscrivere il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, introducendo un nuovo comma volto ad attribuire la qualità di persona offesa del reato anche al minore che assiste alle violenze commesse in danno di uno dei genitori.
  L'articolo prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio ai sensi dell'articolo 380, comma 2, lettera l-ter) del codice di procedura penale), non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato che è stato oggetto di rilevazione da parte della polizia giudiziaria. Si tratta di uno strumento innovativo, che consentirebbe alle forze di polizia di operare in maniera efficace contro i maltrattamenti, considerando che, quando esse arrivano in loco, spesso il maltrattante si è allontanato e comunque – poiché la fattispecie è caratterizzata da una necessaria reiterazione delle condotte di sopraffazione – occorre tempo per verificare eventi pregressi e ricostruire da un punto di vista probatorio l'intero contesto (e non solo l'ultimo evento rilevato).
  Al nuovo comma che tratta dell'arresto è aggiunta una specificazione rilevante attraverso la previsione che tale arresto sia consentito anche se il fatto è denunciato dalla persona offesa: ciò risolverebbe i casi, assai frequenti, nei quali la vittima denuncia soprusi che durano da anni e l'ultimo episodio è accaduto poche ore prima. In questa ipotesi, la Corte di cassazione esclude la quasi flagranza in caso di mera denuncia della persona offesa, a meno che non vi siano ancora segni evidenti di violenza, come lividi, ma solo se le percosse sono avvenute poco prima.
  Infine, con riguardo all'articolo 572 del codice penale, si prevede l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, che non può essere messa in bilanciamento ai sensi dell'articolo 69 dello stesso codice, come già previsto dall'articolo 612-bis.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio per le quali è previsto l'ergastolo. Si tratta di un articolo modificato all'inizio del 2018 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, che ha introdotto alcune norme applicabili anche per contrastare il cosiddetto «femminicidio».
  Con la modificazione introdotta nel numero 1 del primo comma dell'articolo 577 del codice penale, la pena dell'ergastolo diviene applicabile se il delitto è commesso contro una persona stabilmente convivente o comunque affettivamente legata al colpevole del reato. La legislazione vigente, invece, prevede la pena dell'ergastolo solo per il colpevole che contemporaneamente si trovi nella situazione di essere legato affettivamente con la vittima e con essa stabilmente convivente, così escludendo tutte le vittime che hanno un legame affettivo ma senza convivenza. Il secondo comma, riguardante la pena prevista per l'omicidio commesso contro il coniuge divorziato o l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, viene integrato con riferimento alla persona convivente o affettivamente legata al colpevole, nel caso che la convivenza o la relazione affettiva sia cessata. Il fine delle disposizioni proposte è di rinforzare la tutela penale per queste fattispecie, per contrastare più efficacemente il descritto fenomeno.
  L'articolo 3 introduce il reato della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, che viene disciplinato nei nuovi articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, con altre connesse modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. In particolare si vuole colpire chi arreca lesioni gravissime al volto delle persone modificandone i connotati. Tale autonoma fattispecie sostituisce la circostanza aggravante prevista nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale, che viene pertanto abrogato. La previsione di un nuovo reato è volta a reprimere più efficacemente i casi, tristemente noti e cagione di forte allarme sociale, di persone che sfregiano il volto del partner o dell'ex partner, ad esempio con l'utilizzo di sostanze acide e corrosive.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 582 del codice penale in materia di lesioni personali e stabilisce che, in caso di remissione della querela contro i soggetti elencati all'articolo 577, primo comma, numero 1, dello stesso codice (l'ascendente o il discendente o il coniuge, anche legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile o la persona legata al colpevole da relazione affettiva o con esso stabilmente convivente), il pubblico ministero ha l'obbligo di verificare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, deve procedere d'ufficio.
  L'articolo 5 introduce una nuova fattispecie di reato, quella delle molestie sessuali, collocata nell'articolo 600-octies.1 del codice penale. Fino ad oggi la molestia sessuale è stata perseguita come un caso più lieve di violenza sessuale. La nuova fattispecie viene più esattamente circoscritta, con riferimento a quanto previsto nell'articolo 40 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. e permetterà di colpire in maniera diretta e univoca questo reato, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni, contribuendo per converso a meglio determinare l'ambito di applicazione dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale, oggetto di intervento nel successivo articolo della presente proposta di legge.
  Correlativamente, l'articolo 6 modifica infatti l'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale). Viene aggravata la pena, che è elevata da cinque a sei anni nel minimo e da dieci a dodici anni nel massimo. È altresì integrata la disposizione del terzo comma – che prevede la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità – precisandosi che la minore gravità è esclusa, e quindi non è applicabile la diminuzione di pena, in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale (sia esso dell'autore del reato, della persona offesa o di ambedue) senza l'interposizione degli indumenti (ossia degli indumenti di uso consueto nel normale abbigliamento). La disposizione così formulata precisa, a contrario, a quali condotte debba annettersi la massima gravità, consentendo di perseguirne efficacemente le fattispecie concrete in tutte le diverse modalità di realizzazione possibili.
  All'articolo 7, che modifica l'articolo 609-ter del codice penale (circostanze aggravanti), si stabilisce che, al ricorrere di una delle circostanze ivi previste, la pena della reclusione sia aumentata di un terzo (anziché essere da sei a dodici anni), in accordo con l'aumento generale dettato dal novellato articolo 609-bis, che innalza il limite edittale in modo da superare le soglie dei sei e dodici anni. Si prevedono, inoltre, autonome circostanze aggravanti sia per il caso in cui il reo sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, indipendentemente dall'età del soggetto, sia per il caso in cui la vittima sia minore di anni diciotto. Si prevede altresì che la pena sia ulteriormente aggravata e, in particolare, aumentata della metà, se il fatto è commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto quattordici anni, e raddoppiata, se la vittima non ha compiuto dieci anni.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 609-quater del codice penale in materia di atti sessuali con minorenne. Si introduce una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena se gli atti sessuali con il minore infraquattordicenne sono compiuti in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi. Inoltre, in relazione alla procedibilità d'ufficio, introdotta dal successivo articolo della presente proposta di legge, per tutte le ipotesi di atti sessuali consensuali posti in essere con un minore infraquattordicenne, il presente articolo estende la non punibilità prevista dal terzo comma del medesimo articolo 609-quater a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i quattro anni (in luogo dei tre oggi previsti), per evitare eccessi derivanti dall'esercizio officioso dell'azione penale.
  L'articolo 9 interviene sull'articolo 609-septies del codice penale avente ad oggetto la querela di parte, prevedendo la procedibilità d'ufficio in tutti i casi di cui all'articolo 609-quater dello stesso codice. In riferimento al delitto di violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), alle varie circostanze aggravanti (articolo 609-ter del codice penale) e al delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale) è sempre prevista, dunque, la procedibilità d'ufficio.
  L'articolo 10, che apporta modifiche all'articolo 609-octies del codice penale (violenza sessuale di gruppo), prevede, per chi commette atti di violenza sessuale di gruppo, la reclusione da otto a quattordici anni per la condotta relativa a quanto previsto dai commi primo e secondo dello stesso articolo 609-bis.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 612-bis del codice penale, che disciplina gli atti persecutori. In particolare interviene innalzando, come fatto per l'articolo 572 del codice penale, il massimo edittale della pena, portandolo a otto anni, così da aumentare da 3 a 6 mesi, conseguentemente a quanto previsto dall'articolo 303 del codice di procedura penale, il termine di durata delle misure cautelari.
  Si introduce un'ulteriore modifica relativa al reato di atti persecutori per stabilire che la querela sia, in ogni caso, irrevocabile, mentre in base alla legislazione vigente l'irrevocabilità è disposta solo se il fatto è stato commesso con minacce reiterate.
  Inoltre, anche in questo caso, viene introdotta la possibilità dell'arresto fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato che è stato oggetto di rilevazione da parte della polizia giudiziaria, per le medesime motivazioni sottese alle modifiche all'articolo 572 del codice penale. Come già previsto per l'articolo 572 del codice penale, l'arresto è altresì consentito anche quando il fatto è denunciato dalla persona offesa.
  Il capo II inizia con l'articolo 12, che interviene introducendo un nuovo articolo del codice di procedura penale, nella parte relativa al coordinamento tra l'azione civile e l'azione penale. In particolare, si stabilisce che, quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano, sostituiscono o revocano misure cautelari personali, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale debba essere trasmessa immediatamente al giudice civile procedente. Questi, nel motivare i provvedimenti di causa, deve dare atto dell'acquisizione di tali documenti, precisandone la rilevanza ai fini della decisione.
  L'articolo 13 apporta una modifica all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, relativo alla custodia cautelare in carcere, disponendo che questa misura possa essere impiegata, con i limiti e i criteri stabiliti dal medesimo articolo, anche per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale). In particolare, si potrà applicare immediatamente la custodia in carcere in caso di gravi indizi di colpevolezza senza attendere, come accade invece oggi, che le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
  L'articolo 14 introduce un nuovo comma nell'articolo 308 del codice di procedura penale, stabilendo che le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'articolo 282-bis del medesimo codice, e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 282-ter, anche se imposta come misura aggiuntiva a quella dell'allontanamento dalla casa familiare, perdano efficacia con la sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva l'ipotesi di revoca antecedente per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'indagato o imputato purché non vi sia l'opposizione della persona offesa.
  In connessione con questi interventi e con finalità preventiva, l'articolo 15 introduce un nuovo articolo 387-bis del codice penale una sanzione per la violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale) o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima (articolo 384-bis del medesimo codice). Attualmente, la violazione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare, ove le conseguenti condotte dell'indagato o imputato in violazione della misura non assumano di per sé autonoma rilevanza penale, comporta di regola l'aggravamento della misura precedentemente applicata e l'adozione di soluzioni più severe (ad esempio, se oggetto di violazione è il divieto di avvicinamento e comunicazione, si passa di regola agli arresti domiciliari; se anche tale misura si rivela o si prospetta inadeguata, il pubblico ministero chiede l'applicazione della custodia in carcere).
  L'articolo 16 modifica l'articolo 347 del codice di procedura penale, che tratta dell'obbligo di riferire la notizia del reato, aggiungendo un nuovo comma 3-bis, recante l'obbligo di comunicazione immediata – comunque non oltre quarantotto ore – delle notizie di reato al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria, in particolare per i delitti previsti dagli articoli 572, 600-octies.1, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale.
  L'articolo 17, che modifica l'articolo 362 del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni, vi introduce un nuovo comma 1-ter, il quale stabilisce che, qualora si proceda per determinati reati (articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, nonché articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice), se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostano esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 370 del codice di procedura penale in materia di atti diretti e atti delegati, introducendo due nuovi commi 2-bis e 2-ter, che si propongono di inserire un elenco di reati per i quali è previsto che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e ponga a disposizione senza ritardo la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.
  Il capo III tratta di modifiche all'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354. In particolare l'articolo 19 modifica l'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario sul trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali in danno di minori, che dà la possibilità di effettuare percorsi specifici per il reinserimento nella società. In particolare, oltre ai reati già contemplati, si aggiungono i condannati per i reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale. Si modifica inoltre la rubrica dell'articolo in maniera consona al nuovo contenuto, come «trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori».
  Si introduce, per i detenuti per i reati di cui al medesimo articolo, la possibilità di prestare la propria opera nei centri specifici che si occupano di recupero delle persone maltrattanti, anche per favorire una presa di coscienza dei fatti perpetrati ed evitare ulteriori radicalizzazioni che potrebbero poi sfociare in nuovi atti violenti una volta scontata la pena.
  L'articolo 20 modifica l'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, in materia di lavoro dei detenuti o internati, stabilendo che i soggetti detenuti o internati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale debbano versare un terzo dei compensi ricevuti per provvedere al risarcimento delle vittime.
  Il capo IV inizia con l'articolo 21, che modifica l'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale, aggiungendo, oltre ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 612-bis del codice penale, anche i soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 572 del medesimo codice.
  L'articolo 22 prevede che presso le scuole di formazione delle Forze di polizia siano organizzati corsi di formazione per la prevenzione e il perseguimento dei reati di violenza di genere. Tali corsi di formazione, destinati al personale delle medesime Forze di polizia, saranno aperti anche al personale dei corpi di polizia locale e agli esercenti professioni sanitarie.
  L'articolo 23 dispone l'istituzione di sezioni specializzate in materia di violenza di genere presso tutti i tribunali ordinari, oltre a prevedere l'istituzione di aree specializzate presso le procure della Repubblica e le sezioni dei giudici delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. La disposizione disciplina alla costituzione delle predette sezioni, senza nuovi o maggiori oneri, determinando i reati attribuiti alla competenza di esse, stabilendo i requisiti per farne parte nonché la formazione continua dei magistrati. I reati per i quali tali sezioni saranno competenti sono quelli previsti dagli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
  L'articolo 24 tratta di questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria. In particolare si propone la definizione di linee guida che forniscano indicazioni per introdurre nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere. Si definiscono, inoltre, linee guida che forniscano indicazioni sulla trattazione delle questioni di genere all'interno dei libri di testo. Infine, si istituisce una commissione di studio con la partecipazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le pari opportunità e della Conferenza dei rettori delle università italiane, con lo scopo di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inclusione dello studio di questioni di genere all'interno delle classi di laurea. Serve infatti un ripensamento radicale delle attuali politiche educative, poiché, come ricordato nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita nel corso della XVII legislatura, è necessario «superare definitivamente ed espungere le discriminazioni di genere che permeano profondamente il sistema educativo e formativo del nostro Paese, a cominciare dai programmi e dai libri di testo».
  L'articolo 25 dispone in materia di reinserimento dei condannati per i reati di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, in particolare attribuendo al Ministero della giustizia il compito di stipulare intese con enti e associazioni, quali ad esempio i centri antiviolenza, per costruire percorsi, su base volontaria, per il reinserimento di tali soggetti nella società.
  L'articolo 26 istituisce presso il Ministero della giustizia un Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori, costituito da rappresentanti dei Ministeri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le pari opportunità, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, della Conferenza unificata e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale in materia di contrasto della violenza di genere e sui minori. Compiti dell'Osservatorio saranno quelli di monitorare i fenomeni della violenza di genere e sui minori, di elaborare proposte e linee guida sul tema, di esaminare l'applicazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e di formulare proposte di aggiornamento del medesimo Piano. L'Osservatorio predisporrà annualmente una relazione sulla propria attività da trasmettere alle Camere.
  Il medesimo articolo istituisce, inoltre, i tavoli provinciali e regionali nonché un organo di coordinamento nazionale per il contrasto della violenza di genere e sui minori, sulla base di quanto già succede da anni nella provincia di Reggio Emilia. Qui, infatti, i rappresentanti di tutte le principali istituzioni impegnate nella materia (tribunale, procura della Repubblica, prefettura-ufficio territoriale del Governo, Forze di polizia, aziende sanitarie locali, provincia, uffici scolastici, università, comuni, nonché associazioni e categorie professionali) si incontrano regolarmente per coordinarsi e promuovere il contrasto della violenza di genere e sui minori. Con il presente articolo si istituiscono in ogni provincia organi analoghi che si riuniscono, sotto la direzione della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ogni tre mesi, un tavolo regionale che si riunisce ogni sei mesi e un organo di coordinamento nazionale che si riunisce ogni anno.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 572 del codice penale, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi)

  1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera sempre persona offesa dal reato.
   Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».

Art. 3.
(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:

   «Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
   Art. 577-ter.(Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
   Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:

   1. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

   2. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

   3. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

  2. Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».
  4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,»;

   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)

  1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 600-octies.1 del codice penale, in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 600-octies del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 600-octies.1. – (Molestie sessuali) – Chiunque, mediante comportamenti indesiderati, di qualunque natura, afferenti alla sfera sessuale, reca molestia ad alcuno, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona o di determinare una situazione intimidatoria, ostile, degradante, umiliante od offensiva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

   b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione del presente comma è esclusa in tutti i casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale senza l'interposizione degli indumenti».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma:

    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

    «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

   «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi»;

   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di procedibilità per il delitto di atti sessuali con minorenne)

  1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 609-octies del codice penale, in materia di violenza sessuale di gruppo)

  1. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

   b) al quarto comma, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «La querela è irrevocabile»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi previsti dal presente articolo, l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche fuori dei casi di flagranza, non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione, anche se denunciato dalla persona offesa».

Capo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)

  1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:

   «Art. 89-bis. – (Trasmissione obbligatoria delle ordinanze)1. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.
   2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale, in materia di durata della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Prima del comma 3 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, le misure di cui all'articolo 282-bis del presente codice nonché all'articolo 282-ter, anche se costituente misura aggiuntiva a quella di cui al medesimo articolo 282-bis, perdono efficacia con la sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva l'ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'indagato o imputato purché non vi sia l'opposizione della persona offesa».

Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 387-bis.(Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima) – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 16.
(Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia del reato)

  1 Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, devono essere trasmesse senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'acquisizione della denunzia o querela della persona offesa ovvero degli indizi di reato».

Art. 17.
(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609 undecies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 370 del codice di procedura penale, in materia di atti di indagine delegati alla polizia giudiziaria)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
   2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».

Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Art. 20.
(Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

  1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

   «13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice».

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE

Art. 21.
(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».

Art. 22.
(Formazione degli operatori di polizia e degli operatori sanitari)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, o al personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i medesimi reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  2. Previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, e gli esercenti una professione sanitaria che, per le attività normalmente esercitate, possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al presente articolo, i loro contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, della salute e della difesa.

Art. 23.
(Istituzione di sezioni specializzate in materia di violenza di genere)

  1. Presso i tribunali ordinari sono istituite sezioni specializzate in materia di violenza di genere. Presso gli uffici dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici dell'udienza preliminare, nonché presso ogni procura della Repubblica sono altresì istituite, compatibilmente con le disponibilità di magistrati in organico, aree specializzate in materia di violenza di genere.
  2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
  3. I magistrati che compongono le sezioni e le aree specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia; i corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, comprese le tecniche di svolgimento dei colloqui, delle audizioni e dell'esame testimoniale. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati addetti alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 6 per almeno due anni o per avere partecipato ai corsi di cui al secondo periodo o per altre ragioni, abbiano acquisito una particolare competenza nella materia. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i magistrati devono partecipare almeno una volta all'anno a sessioni di formazione professionale organizzate ai sensi del secondo periodo. Per gli anni successivi, i medesimi magistrati hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, a un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del secondo periodo.
  4. All'organizzazione delle sezioni e delle aree specializzate di cui al comma 1 provvede, nel rispetto del principio di specializzazione, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei magistrati da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con le quali è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate e tra i referenti delle aree specializzate di cui al comma 1.
  6. Le sezioni e le aree specializzate di cui al comma 1 sono competenti per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
  7. Nelle materie di competenza delle sezioni specializzate, le competenze riservate dalla legge al presidente del tribunale spettano al presidente della rispettiva sezione specializzata.

Art. 24.
(Questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce linee guida che forniscano indicazioni per inserire nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni e degli studenti, i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le associazioni degli editori di libri di testo scolastici maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce linee guida che forniscano indicazioni per la trattazione delle questioni di genere nei libri di testo scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette annualmente una relazione alle Camere sull'attuazione delle linee guida di cui al presente comma.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Conferenza dei rettori delle università italiane, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione di studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avente il compito di coadiuvare le università italiane, pubbliche e private, nell'inserimento dello studio di questioni di genere all'interno delle classi di laurea, con particolare riguardo alle classi di laurea in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza.

Art. 25.
(Percorsi di reinserimento dei condannati per reati di genere)

  1. Il Ministero della giustizia, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, stipula intese con enti e associazioni che promuovono il contrasto della violenza di genere e che si occupano della prevenzione, dell'assistenza psicologica e del recupero dei soggetti condannati, in qualsiasi grado, per i reati di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, al fine di attivare percorsi per il loro recupero e reinserimento nella società.

Art. 26.
(Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori nonché dei tavoli provinciali e regionali sulla violenza di genere e sui minori)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero della giustizia, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale in materia di contrasto della violenza di genere e sui minori. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di monitorare i fenomeni della violenza di genere e sui minori, di elaborare proposte e linee guida sul tema, di verificare l'applicazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di formulare proposte per l'aggiornamento del medesimo Piano. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, che è trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.
  3. Ogni tre mesi è convocato presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo un tavolo provinciale sulla violenza di genere e sui minori, presieduto dal prefetto, a cui partecipano, attraverso un rappresentante per ciascuno, per l'ambito provinciale di riferimento, il tribunale, la procura della Repubblica, l'ufficio scolastico provinciale, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, l'ordine degli psicologi, l'ordine degli avvocati, le aziende sanitarie locali, della provincia e le università accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché non più di due rappresentanti delle principali associazioni attive nel contrasto della violenza di genere e sui minori, nominati dal prefetto. Il prefetto, qualora lo ritenga necessario, può invitare a partecipare al tavolo, con atto motivato, altri soggetti istituzionali.
  4. Il tavolo provinciale sulla violenza di genere e sui minori ha il compito di:

   a) promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti che partecipano a esso;

   b) promuovere interventi di formazione degli operatori delle amministrazioni e degli altri soggetti rappresentati nel tavolo in materia di prevenzione, riconoscimento e contrasto della violenza di genere e sui minori;

   c) promuovere eventi sul territorio al fine di sensibilizzare la popolazione sui temi della violenza di genere e sui minori;

   d) raccogliere, elaborare e diffondere dati e statistiche sui temi della violenza di genere e sui minori;

   e) pubblicare il verbale di ciascuna riunione e pubblicare annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle proposte per migliorare le attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sui minori.

  5. Ogni sei mesi è convocato presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di ciascun comune capoluogo di regione un tavolo regionale sulla violenza di genere e sui minori, presieduto dal prefetto, con i compiti di cui al comma 3, a cui partecipano, per l'ambito regionale di riferimento, attraverso un rappresentante per ciascuno, la corte d'appello e la procura generale della Repubblica aventi sede nel comune capoluogo di regione, l'ufficio scolastico regionale, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, l'ordine degli psicologici, l'ordine degli avvocati, il servizio sanitario regionale, la regione e le università accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché non più di due rappresentanti delle principali associazioni attive nel contrasto della violenza di genere e sui minori, nominati dal prefetto. Il prefetto, qualora lo ritenga necessario, può invitare a partecipare al tavolo, con atto motivato, altri soggetti istituzionali.
  6. Ogni anno, i prefetti responsabili dei tavoli regionali di cui al comma 5 si riuniscono a Roma, presso l'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori di cui ai commi 1 e 2, al fine di informare sull'attività svolta nel rispettivo territorio, di coordinare le attività svolte dai diversi tavoli regionali e di promuovere la collaborazione tra gli stessi tavoli.