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Atto a cui si riferisce:
C.1040 Disposizioni agevolative e di incentivazione per lo sviluppo dell'artigianato e delle botteghe d'arte


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRI

Disposizioni agevolative e di incentivazione per lo sviluppo dell'artigianato e delle botteghe d'arte

Presentata il 31 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Difendere e valorizzare la storia manifatturiera del nostro Paese, l'orgoglio, la passione, l'abilità e la competenza di oltre 1.300.000 imprese artigiane, il cuore del made in Italy, è un dovere delle istituzioni non più rinviabile. La grande tradizione artigianale italiana non è affatto destinata a scomparire, anzi, nei prossimi anni aumenteranno le richieste di professionalità basate su competenze umane che le macchine non possono rimpiazzare: manualità, ingegno e creatività. Recenti studi sulle tendenze dell'occupazione nei Paesi ad alto reddito concordano nell'affermare che l'artigianato e tutti i lavori basati sul «saper fare con le mani» saranno tra le professioni più ricercate nei prossimi dieci anni. Ed è proprio l'Italia che, tra i Paesi industrializzati, vanta la più celebrata tradizione della «bottega artigiana» e l'eccellenza della sua produzione è riconosciuta a livello globale. Numerosi studi (ad esempio quello pubblicato dall'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte nel 2015) evidenziano che in un Paese come l'Italia, famoso per i suoi prodotti di alta qualità e per il suo ineguagliabile made in Italy, l'artigianato rappresenta una grande opportunità. Il «saper fare» resta un ingrediente indispensabile per l'intero settore manifatturiero italiano e, combinandolo con i nuovi saperi tecnologici, l'Italia si ritrova fra le mani un formidabile strumento di crescita e di innovazione. Studi europei attribuiscono, inoltre, all'artigianato la capacità di creare nuove fonti di reddito.
  La bottega artigiana del terzo millennio non deve essere solo il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità e sono custoditi saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo nel quale oggi esistono maggior innovazione e spazio per la creatività.
  Attraverso la presente proposta di legge si intende non solo rilanciare l'occupazione giovanile, ma anche promuovere e valorizzare quel patrimonio culturale ed economico che l'artigianato italiano rappresenta nel mondo. Un patrimonio di «saperi» da tramandare di generazione in generazione potenziando, altresì, una cultura artigiana capace di combinare, in una miscela straordinaria e inimitabile, passato e futuro, tradizione e innovazione e capace di mantenere l'occupazione.
  L'articolo 1 indica le finalità della legge, volta a rilanciare l'occupazione giovanile e le forme di autoimpiego all'interno delle imprese artigiane, attraverso la previsione di incentivi, agevolazioni contributive, assistenziali e fiscali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 2 introduce agevolazioni contributive per le imprese artigiane (in regola con il DURC) che assumono stabilmente lavoratori con meno di 40 anni di età. A tal fine si prevedono uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e la riduzione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi, sono stabilite le modalità attuative.
  L'articolo 3 ha l'obiettivo di favorire forme di autoimpiego all'interno delle imprese artigiane, favorendo l'avvio di nuove iniziative economiche. A tal fine vengono riconosciuti importanti agevolazioni fiscali (imposte sui redditi, IRAP, IMU) e sgravi contributivi e assicurativi per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare di tali agevolazioni persone di età inferiore a 40 anni o persone inoccupate. Con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi, sono stabilite le modalità attuative.
  L'articolo 4 stanzia nuove risorse per incentivare i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno delle imprese artigiane. Sono previsti – già per l'anno scolastico 2018/2019 – 4 milioni di euro da destinare, in forma di voucher, ai bandi indetti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi, sono stabilite le modalità attuative.
  L'articolo 5 promuove l'istituzione di scuole d'arte e mestieri e di accademie dei mestieri che ripropongano in chiave innovativa mestieri antichi, artistici e tradizionali, attraverso la previsione di bandi per la concessione di contributi a sostegno del percorso formativo. Con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi, sono stabilite le modalità attuative.
  L'articolo 6 introduce agevolazioni per il trasferimento delle imprese artigiane e delle botteghe d'arte attraverso l'applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato per un periodo massimo di cinque anni. Possono beneficiare di tale misura soggetti di età inferiore a 40 anni a condizione che cedente e cessionario siano in regola con il versamento dei contributi. Con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi, sono stabilite le modalità attuative.
  L'articolo 7 – al fine di rispettare i vincoli posti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato – stabilisce che i contributi previsti dalla legge sono concessi nel rispetto della disciplina degli aiuti de minimis.
  L'articolo 8 stabilisce che, qualora l'erogazione delle agevolazioni sia avvenuta in assenza dei requisiti previsti dalla legge, ne venga disposta la revoca.
  L'articolo 9, per finanziare le misure previste dagli articoli da 2 a 6, istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'artigianato, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Nel rispetto delle competenze dei diversi Ministeri e delle regioni si stabilisce che, con decreto ministeriale e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  L'articolo 10 individua le necessarie coperture finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge è finalizzata a rilanciare l'occupazione giovanile e le forme di autoimpiego nelle imprese artigiane, attraverso la previsione di incentivi, agevolazioni contributive, assistenziali e fiscali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Art. 2.
(Agevolazioni per le assunzioni)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e di valorizzare i mestieri artigiani, sono riconosciute agevolazioni contributive, per un periodo massimo di cinque anni, all'impresa artigiana che assume personale di età inferiore a 40 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tali agevolazioni sono concesse sotto forma di uno sgravio contributivo pari al 70 per cento sui contributi previdenziali e di una riduzione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) pari al 50 per cento, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 3.
(Agevolazioni per favorire forme di autoimpiego e valorizzare l'artigianato)

  1. Al fine di promuovere l'apertura di nuove imprese artigiane da parte di soggetti di età inferiore a 40 anni o di persone fisiche inoccupate alla data di apertura dell'impresa artigiana, sono riconosciuti agevolazioni fiscali e sgravi contributivi per un periodo massimo di cinque anni sotto forma di:

   a) riduzione pari al 50 per cento delle imposte sui redditi;

   b) riduzione pari al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive;

   c) esenzione dell'imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad attività produttiva;

   d) riduzione pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi dovuti all'INAIL.

  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. In caso di costituzione di società tutti i soci devono trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.

Art. 4.
(Incentivi per l'alternanza scuola-lavoro)

  1. Al fine di promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle imprese artigiane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicono bandi per la concessione di voucher alle imprese artigiane.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 e le relative risorse.
  3. Per i percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati nell'anno scolastico 2018/2019 è previsto lo stanziamento di 4 milioni di euro.

Art. 5.
(Promozione dell'istituzione di scuole d'arte e mestieri e di accademie dei mestieri)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo e le competenze nell'ambito dei mestieri artigianali artistici e tradizionali, nonché di formare e sostenere una nuova generazione di artigiani e di maestri d'arte, valorizzando e proteggendo, altresì, il patrimonio artistico e culturale italiano, sentite le associazioni delle imprese artigiane più rappresentative, lo Stato promuove l'istituzione di scuole d'arte e mestieri e di accademie dei mestieri che ripropongono in chiave innovativa mestieri antichi, artistici e tradizionali, attraverso la previsione di bandi per la concessione di contributi a sostegno del percorso formativo.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 6.
(Agevolazioni per il trasferimento delle imprese artigiane e delle botteghe d'arte)

  1. Al fine di preservare il valore economico e sociale delle imprese artigiane e delle botteghe d'arte, nonché di favorire il loro trasferimento a soggetti terzi di età inferiore a 40 anni, è prevista l'applicazione delle agevolazioni fiscali e degli sgravi contributivi di cui all'articolo 3 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento del passaggio di proprietà.
  2. In caso di trasferimento di una società tutti i soci devono soddisfare il requisito anagrafico di cui al comma 1.
  3. Al fine di usufruire delle agevolazioni e degli sgravi di cui al comma 1, il cedente e il cessionario devono essere in regola con gli adempimenti e con i versamenti previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa vigente.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Le agevolazioni e gli sgravi di cui al comma 1 sono vincolati al mantenimento della qualifica artigiana per un periodo almeno pari a quello per cui sono percepiti. In caso di perdita della qualifica artigiana l'impresa è tenuta a restituire i benefìci goduti a partire dalla perdita della qualifica stessa.

Art. 7.
(Limiti dell'intervento)

  1. I benefìci previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 8.
(Revoca dei contributi)

  2. Ferme restando le disposizioni penali vigenti, qualora, successivamente alla data di concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla medesima legge, è disposta la revoca degli stessi benefìci.

Art. 9.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'artigianato)

  1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'artigianato, di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.