• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00555 PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, CASTALDI, TRENTACOSTE, FEDE, VANIN, GIANNUZZI, GRANATO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che l'articolo 43...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00555 presentata da SERGIO PUGLIA
giovedì 24 gennaio 2019, seduta n.083

PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, CASTALDI, TRENTACOSTE, FEDE, VANIN, GIANNUZZI, GRANATO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che l'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sancisce che: "I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 45. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale";

considerato che:

risulta agli interroganti che, nonostante la norma sia in vigore dal 29 settembre 2018, Invitalia, società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non ha ancora individuato ed elaborato un protocollo unitario per l'esame delle domande pervenute, aventi a oggetto la richiesta dei benefici di cui al citato articolo 43;

invero, dalle segnalazioni pervenute da alcuni imprenditori, debitori nei confronti di Invitalia, risulta che le istanze inoltrate all'indomani dell'approvazione del decreto-legge in parte sono rimaste inevase e in parte sono state rigettate;

con specifico riferimento alle domande formulate ai sensi del comma 2 dell'art. 43 urge segnalare che nei confronti degli imprenditori a quali si estende il diritto pendono già procedure espropriative (mobiliari e immobiliari) ed è stata fissata per le prossime settimane la vendita dei beni staggiti. Si tratta, dunque, di imprese interessate alla continuità aziendale;

considerato inoltre che:

il comma 1 dell'articolo 43 esclude dal beneficio della sospensione dei pagamenti dovuti a Invitalia e dell'allungamento della durata dei piani di ammortamento i soggetti beneficiari il cui credito risulti già iscritto a ruolo ovvero sia oggetto di recupero coattivo con procedura giudiziaria;

ai soggetti esclusi dal beneficio si applica il comma 2, ovvero i soggetti beneficiari o debitori possono formulare proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito (comprensivo di accessori), sulle quali Invitalia è autorizzata a pronunciarsi, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato;

i difensori costituiti di Invitalia, nell'ambito delle procedure espropriative pendenti, assumono di non poter aderire alle richieste di sospensione concordata delle procedure, essendo ancora in attesa di un'interpretazione della norma da parte del Ministero dello sviluppo economico;

alcuni soggetti beneficiari, precedentemente all'approvazione del decreto-legge, hanno sottoscritto accordi transattivi, mediante il versamento di somme pari al 25 per cento dell'importo determinato a titolo di debito residuo, incamerati da Invitalia a titolo di penale, in seguito all'inadempimento del debitore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno verificare, con gli strumenti più idonei, il corretto adempimento da parte della società Invitalia del disposto dell'articolo 43 del decreto-legge n. 109;

se non ritengano, conseguentemente, di assumere gli opportuni provvedimenti per assicurare che la società Invitalia ottemperi puntualmente, nel rispetto della legge e della buona fede contrattuale, ai suoi doveri;

se non ritengano di adottare iniziative anche di carattere normativo al fine di proporre una revisione dei contenuti del citato articolo 43, in particolare nella parte in cui non consente ai debitori di Invitalia, con debiti iscritti a ruolo o oggetto di procedura esecutiva giudiziaria, la possibilità di avvalersi anche dei benefici dettati dalla stessa norma, così da estendere, per ragioni di parità di trattamento, anche a loro la facoltà di godere dei benefici nonché di autorizzare Invitalia a detrarre dal maggior importo precettato gli importi versati a titolo di acconto sulle transazioni già perfezionatesi e successivamente unilateralmente risolte per inadempimento della parte già riconosciutasi debitrice.

(3-00555)