• C. 1465 EPUB Proposta di legge presentata il 19 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1465 Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1465

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado

Presentata il 19 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – L'insegnamento curricolare dell'educazione civica era stato introdotto nella scuola statale da Aldo Moro nel 1958, ma venne di fatto soppresso nell'anno scolastico 1990/1991 a motivo di un'epifania della lunga spending review che da lì in poi si sarebbe abbattuta sulla scuola, schiacciato all'interno di discipline storiche o, per i pochi istituti superiori che le praticavano, giuridiche. Per lungo tempo, pertanto, l'educazione civica è sopravvissuta per la buona volontà dei docenti di storia che avrebbero dovuto impegnare solo due ore mensili nella sua trattazione. Poi cominciò una lunga esperienza di mimesi semantica che portò lo studio della Costituzione (dal 1979 materia per gli studenti della terza media) a chiamarsi «educazione alla convivenza democratica» (1985, Ministro Falcucci) o «educazione civica e cultura costituzionale» (1996, Ministro Lombardi) o, ancora, «educazione alla convivenza civile» (Ministro Moratti, 2003), fino a diventare nel 2008, con il Ministro Gelmini, «cittadinanza e Costituzione».
  L'unico fil rouge che ha legato le diverse esperienze ministeriali è stato la condizione immutata dell'educazione civica, apprezzata come «non materia», una sorta di petizione ideologica che non ha mai trovato un «adeguato posto nel quadro didattico della scuola», così come, invece, chiedeva nel 1953 il Ministro Aldo Moro. Eppure, come ricorda il pedagogista Corradini, «non basta il sapere nella società secolarizzata, tecnologica e globalizzata, ma bisogna anche sviluppare personalità e responsabilità sociale, sentimenti di empatia, rispetto, appartenenza e partecipazione». E – aggiungeremmo noi – il senso di appartenenza a un'identità collettiva che viene mirabilmente rappresentata dalla Costituzione.
  Non v'è chi non veda, peraltro, come la frantumazione dei grandi soggetti collettivi, quali i partiti politici, i sindacati e i grandi momenti associativi, insieme con la condizione di difficoltà che vivono le agenzie educative quali la famiglia e la stessa scuola, assediate dalla pervasività dei nuovi media e delle tecnologie digitali, rendano più urgente un impegno formativo nei confronti delle nuove generazioni, capace di riempire di senso la dimensione moderna della cittadinanza, articolata nei diversi livelli che vanno dal comune, allo Stato, all'Unione europea e arricchita nell'interazione con l'altro, riconosciuto come persona e come soggetto di diritti e di doveri.
  Da tali premesse muove questa proposta di legge – già presentata nella XVII legislatura dal presidente del gruppo misto onorevole Pino Pisicchio (atto Camera n. 3072) – che intende continuare ad affermare l'importanza decisiva dell'educazione civica, dell'educazione alla legalità, del rispetto e della tolleranza nella formazione del giovane cittadino, all'interno di un disegno pedagogico che assuma su di sé la spinta al mutamento, particolarmente forte nella società contemporanea, e che faccia emergere, in un processo educativo costante, il valore centrale della democrazia partecipativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai princìpi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea, è materia di studio nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2.

  1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento dell'educazione civica è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
  2. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento di cui al comma 1 sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:

   a) l'insegnamento sia articolato su un orario di almeno dieci ore mensili;

   b) l'insegnamento sia prestato da docenti adeguatamente formati;

   c) l'insegnamento preveda momenti di ricerca e di sperimentazione extrascolastici;

   d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento volte a realizzare la partecipazione attiva e il coinvolgimento completo degli alunni, degli studenti e dei docenti, in particolare con strategie che coinvolgano anche i genitori degli alunni e degli studenti.

Art. 3.

  1. Gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione delle regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione civica istituendo, previo svolgimento dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 4, un apposito albo regionale degli insegnanti di educazione civica.

Art. 4.

  1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione civica, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni che, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, predispongono appositi corsi di formazione per l'insegnamento dell'educazione civica.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.