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Atto a cui si riferisce:
C.5/01284 (5-01284)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01284

  Signor Presidente, Signori Deputati,
  il grave incidente verificatosi a La Spezia nel 2012, citato dagli onorevoli interroganti, ha colpito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non solo per le sofferenze patite dall'infortunato e dai suoi familiari ma anche per le vicende giudiziarie che ne sono seguite.
  Mi sia consentito quindi di evitare, al momento, ogni commento o valutazione circa la dinamica degli accadimenti, atteso che la relativa vicenda processuale risulta ancora in corso.
  Ricordo che il Capo Reparto Pierpaolo Balzi, istruttore SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) presso il Comando di La Spezia, in seguito all'infortunio occorso in data 29 agosto 2012 al collega Vigile Esperto Silvio Guani, è stato condannato, con sentenza dell'8 luglio 2017 del Tribunale di La Spezia e in solido con il Ministero dell'Interno quale responsabile civile, alla pena di 9 mesi ed al pagamento di una provvisionale di 200 mila euro in favore del predetto vigile e dei suoi familiari.
  Tale decisione è stata appellata dal Balzi e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. La Corte d'Appello di Genova con sentenza del 6 giugno 2018 ha accolto l'appello dell'Avvocatura erariale e ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione alla condanna dell'Amministrazione dell'interno, riducendo peraltro l'entità della condanna e l'importo della provvisionale per il Balzi, che ha comunque proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente.
  L'esito della decisione di Appello determina l'impraticabilità di qualsiasi soluzione transattiva o di eventuali, ulteriori, azioni volte a surrogare o manlevare lo stesso dipendente, come confermato nell'orientamento espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.
  Con riferimento, invece, all'introduzione di una copertura assicurativa per colpa grave nei confronti dei responsabili delle squadre di soccorso ed addestramento, giova far presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro «Area I – dirigenza», del 21 aprile 2006, prevede l'attivazione, anche per il personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una copertura per i rischi professionali relativi alla responsabilità civile verso terzi unicamente per colpa lieve. La predetta copertura, che comprende anche le spese per la tutela legale, è pertanto esclusa nei casi di dolo o colpa grave.
  Si evidenzia, al riguardo, che la giurisprudenza contabile ha costantemente affermato la illegittimità della stipula di polizze per queste ultime fattispecie con assunzione dell'onere del pagamento del relativo premio a carico dell'amministrazione. Un tale contratto, infatti, produrrebbe come effetto la completa deresponsabilizzazione del ruolo dirigenziale, in contrasto con i principi fondamentali del sistema di responsabilità dei pubblici dipendenti e con il carattere personale della responsabilità amministrativa.
  Sul punto è intervenuto anche il legislatore che, nella legge finanziaria per il 2008, ha sancito la nullità – nonché la rilevanza a titolo di danno erariale – dei contratti di assicurazione stipulati dall'amministrazione in favore dei propri dipendenti a copertura dei rischi connessi con la responsabilità amministrativo-contabile.
  Alla luce di quanto sopra esposto, l'eventuale iniziativa volta ad introdurre «uno strumento di tutela complessiva dei responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento», ovvero di una copertura assicurativa anche per il personale operativo non dirigente dei Vigili del Fuoco, limitatamente alle ipotesi di colpa lieve e di sentenza irrevocabile di assoluzione, potrebbe, in analogia a quanto già previsto per il personale dirigente, essere demandata alla fase negoziale dei periodici rinnovi contrattuali.