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Atto a cui si riferisce:
C.1057 Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BENEDETTI, CAIATA, CECCONI, TASSO, VITIELLO

Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 3 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge mira a ripristinare il Corpo forestale dello Stato soppresso, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (meglio noto come riforma Madia), a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  La soppressione del Corpo forestale dello Stato, la sua poco lungimirante frammentazione tra Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché la militarizzazione coatta dei forestali non hanno portato quei buoni risultati operativi vantati dal Governo Renzi e le spese non sono affatto diminuite ma, al contrario, sono aumentate a dismisura per l'incremento dei centri di costo; inoltre, nelle foreste e nei boschi non c'è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi.
  Le riserve naturali e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, quale appunto è l'Arma dei carabinieri.
  In tutto il mondo a controllare i boschi, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono i militari, ma le guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili.
  L'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale.
  Con la presente proposta di legge i boschi, le riserve naturali e le montagne torneranno a essere tutelati dai forestali del disciolto Corpo, mentre i carabinieri continueranno a rimanere nelle città e nei paesi per garantire la sicurezza della nazione e dei cittadini: a ognuno il suo lavoro.
  La presente proposta di legge, quindi, ricostituisce il Corpo forestale dello Stato, esistito in Italia fino al 31 dicembre 2016, con una storia gloriosa di 193 anni.
  Nello specifico, all'articolo 1 è prevista l'abrogazione dei capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11 (istitutivi, rispettivamente, del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) e la contestuale ricostituzione del Corpo forestale dello Stato nelle forme previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (comma 1).
  In particolare, la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato diviene operativa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 3).
  All'articolo 2, invece, è stabilito che alla data dell'effettiva ricostituzione il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 sia inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e sede di servizio che aveva all'entrata in vigore della legge (comma 1).
  Anche il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l'Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti (comma 3).
  Tuttavia, il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del Corpo o dell'ente dello Stato in cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016 (comma 4).
  L'articolo 3 prevede, in attesa dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, una gestione transitoria della durata di un anno affidata alla citata Direzione generale delle foreste, avente il compito di curare il transito completo delle funzioni istituzionali e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dagli altri corpi ed enti dello Stato interessati (vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) al ricostituito Corpo forestale dello Stato (commi 1, 2, 3, 4 e 5).
  È altresì stabilito che il personale in servizio presso i corpi di polizia provinciale, abile al servizio d'istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore a 50 anni al momento della domanda, possa chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da presentare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, alla Direzione generale delle foreste e all'amministrazione di appartenenza, con diritto a essere assegnato nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la ripristinata Scuola del Corpo forestale dello Stato (comma 6).
  L'articolo 4, infine, contiene alcune norme finali tra cui la soppressione della Direzione generale delle foreste e la contestuale assegnazione dei suoi compiti e risorse all'Ispettorato generale del ricostituito Corpo forestale dello Stato (comma 1), la revisione della suddivisione dei comparti di specialità delle Forze di polizia conformemente alle nuove disposizioni della legge (comma 2), e l'assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato (comma 3), dato che la legge prevede il mero trasferimento dei fondi stanziati nei relativi capitoli di bilancio da alcune amministrazioni dello Stato (Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e Direzione generale delle foreste) a un unico centro di costo (il ricostituito Corpo forestale dello Stato).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato)

  1. Il Corpo forestale dello Stato è ricostituito a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3. A decorrere dalla medesima data riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, nel testo vigente il giorno antecedente alla data della sua abrogazione, e sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  3. L'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Personale del Corpo forestale dello Stato)

  1. Alla data dell'effettiva ricostituzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che aveva alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il servizio prestato dal personale forestale presso i corpi e gli enti dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è considerato a tutti gli effetti svolto presso il Corpo forestale dello Stato.
  3. Il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in servizio presso l'Arma dei carabinieri, transita di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti.
  4. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tale caso, l'opzione deve essere esercitata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante domanda scritta all'amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvede a trasmetterla nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 3.
(Norme transitorie)

  1. Nelle more dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della medesima legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri. Ai fini di cui al primo periodo, un contingente di trecento carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui cinque generali, quindici colonnelli, quindici tenenti colonnelli, maggiori e capitani, settantacinque sottufficiali e centonovanta appartenenti al ruolo dei carabinieri e appuntati, resta assegnato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla citata legge n. 36 del 2004. Il personale che fa parte del contingente previsto dal secondo periodo è scelto su base volontaria tra coloro che hanno presentato domanda scritta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rispettivi superiori gerarchici, dando preferenza al personale che svolge le funzioni di cui alle citate lettere e) e h)del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 36 del 2004.
  2. Ai fini della gestione transitoria di cui al comma 1 e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a duecento unità per la sede centrale, a quattrocentocinquanta unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato e a duecento unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali. Il personale che fa parte del contingente previsto dal primo periodo è scelto su base volontaria tra coloro che hanno presentato domanda scritta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sono disposte entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
  4. Alla data dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 3, il Direttore della Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato Capo del medesimo Corpo con la qualifica di direttore generale di livello B, coadiuvato da un vicecapo del Corpo con la qualifica di direttore generale di livello C, scelto tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 2 e da due vicecapi aggiunti del Corpo con la qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell'Arma dei carabinieri provenienti dal citato Comando del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione.
  5. In sede di prima attuazione della presente legge, sono ripristinate le relazioni con le organizzazioni sindacali individuate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016.
  6. Il personale in servizio presso i corpi di polizia provinciale, abile al servizio d'istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore a 50 anni alla data della domanda, può chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e all'amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnato nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.
(Disposizioni finali)

  1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 3, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) sicurezza in materia agroalimentare e di rifiuti;»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) Corpo forestale dello Stato: sicurezza in materia forestale e ambientale».

  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.