• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01258 (5-01258)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01258presentato daZANICHELLI Davidetesto diMartedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   ZANICHELLI, GRIPPA, PARENTELA, SPADONI e D'ARRANDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   risale all'8 maggio 2018 la nota prot. 19335 (inviata a tutte le regioni e al consorzio Grana Padano), mentre era ancora Ministro della salute Beatrice Lorenzin, in cui si dichiara che il lisozima non è più considerato un «additivo conservante», ma un «coadiuvante tecnologico», permettendo così di non riportare più in etichetta sulle varie confezioni del formaggio Grana Padano, la parola «conservante»;

   ciò varrebbe esclusivamente per il Grana Padano solamente, perché, secondo quando emerso dalla ricerca citata nella nota, il lisozima (codice E1105) cessa la propria azione dopo 6/7 mesi, mentre il Grana Padano viene marchiato dopo 9; infatti, se fino al 1991 il Grana Padano usava per la produzione il conservante (antefermentativo) formaldeide (dichiarato cancerogeno dal centro Lare di Lione), successivamente è passato a utilizzare il lisozima dell'uovo come conservante antibatterico;

   tale decisione, sembrerebbe contravvenire a quanto disposto sia dal decreto ministeriale del 27 febbraio 1996, n. 209, recante il «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione della sostanze alimentari, che dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari» (articolo 9 in particolare). Per tali ragioni il parere del dirigente del Ministero della salute dell'8 maggio 2018 non avendo alcuna valenza né primaria (qual è la fonte del regolamento comunitario), né secondaria (qual è la fonte del decreto ministeriale) non può avere l'effetto di abrogare la loro efficacia normativa, motivo per cui il lisozima rimarrebbe un additivo alimentare con funzionalità di conservante a tutti gli effetti;

   il Consorzio del Parmigiano Reggiano, sentitosi coinvolto in quanto il proprio prodotto è privo totalmente di conservanti, posto che necessita esclusivamente di latte, sale e caglio (ed è un primato dell'Emilia-Romagna nel settore del cibo qualità), ha inviato il 18 giugno 2018 una «istanza di accesso», al Ministero della salute per conoscere il contenuto degli atti del procedimento che ha condotto all'elaborazione della nota. Il 20 luglio il Ministero della salute ha risposto al Consorzio che ha «riscontrato negativamente» la richiesta di conoscere gli atti del procedimento;

   il Consorzio reggiano ha presentato allora un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del parere del Consiglio superiore della sanità (i cui membri non di diritto sono stati revocati nel dicembre 2018);

   a seguito della nota ministeriale, con la circolare n. 139 inviata successivamente ai consorziati padanisti, il direttore generale del Grana Padano ha indicato di far scomparire (da etichette, volantini e altro) la parola «conservante» consigliando la dicitura: «ingredienti: latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo»; da ciò ne consegue quindi che il Grana Padano potrebbe essere venduto senza dichiarare che l'ingrediente lisozima è un conservante;

   secondo quanto riportato in una nota del 18 dicembre 2018 la provincia di Reggio Emilia dichiara di sostenere il ricorso al Tar presentato da parte del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano sulla nuova classificazione del lisozima, consapevole che il cambio non consentirebbe ai consumatori di comprendere a pieno le differenze, rischiando una riduzione del contenuto informativo per i consumatori, oltre che un possibile danno commerciale per chi produce formaggi con criteri e disciplinari maggiormente rigorosi –:

   come il Ministro interrogato intenda procedere in merito alla questione;

   se si abbia l'intenzione di identificare il lisozima come conservante (dati i presupposti normativi indicati dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e dal regolamento (CE) n. 1333/2008) per tutti i formaggi che lo contengano, nel rispetto del principio di trasparenza, della tutela e della consapevolezza dei consumatori che hanno il diritto di essere informati correttamente di ciò che acquistano e mangiano.
(5-01258)