• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01269 (5-01269)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01269presentato daROSSINI Robertotesto diMartedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   ROBERTO ROSSINI, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO, IOVINO, GIOVANNI RUSSO e TRAVERSI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) attribuisce al Ministero della difesa le competenze in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici;

   tali attribuzioni, in particolare, si riferiscono all'organizzazione del servizio, alla formazione del personale specializzato, alla vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni eseguite, a scopo precauzionale, su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, all'esecuzione delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che il Ministero ha in uso e allo svolgimento dell'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;

   in data 28 febbraio 2017, è stato adottato il decreto del Ministro della difesa che attualmente disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo;

   l'articolo 2, lettera b), del decreto ministeriale in parola definisce le operazioni di «bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici» come «le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici condotte, normalmente, da imprese specializzate iscritte all'albo»;

   riprendendo la sopracitata disposizione del codice dell'ordinamento militare, gli articoli 3 e 4 del predetto decreto ministeriale prescrivono che le operazioni di bonifica sistematica terrestre e subacquea, condotte sia sulle aree del demanio militare sia sulle aree private, vengano effettuate su iniziativa e a spese dei soggetti interessati;

   nella prassi applicativa, l'utilizzo della nozione di «soggetti interessati» da parte della normativa in questione ha suscitato varie incertezze interpretative intorno all'effettiva individuazione della titolarità dell'iniziativa delle attività di bonifica sistematica, nonché riguardo all'imputazione delle spese sostenute per le operazioni –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per definire meglio le attuali norme al fine di chiarire a quali soggetti spetti la titolarità dell'iniziativa di effettuare le attività di bonifica sistematica e, conseguentemente, quali siano i soggetti tenuti a sostenere le spese previste per tali operazioni.
(5-01269)