• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00502 CONZATTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: nel passaggio dal reddito operativo lordo (ROL) "contabile", operante fino al 2018, al ROL "fiscale", in vigore dal...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00502 presentata da DONATELLA CONZATTI
martedì 15 gennaio 2019, seduta n.079

CONZATTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nel passaggio dal reddito operativo lordo (ROL) "contabile", operante fino al 2018, al ROL "fiscale", in vigore dal 2019, è necessario avere chiaro il funzionamento delle disposizioni transitorie: una questione che a parere dell'interrogante avrebbe necessitato di maggiore attenzione nel decreto legislativo n. 142 del 2018, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

dal 2019 il tetto massimo per dedurre gli interessi passivi per soggetti IRES è fissato nel 30 per cento del ROL, ma i dati del conto economico sono assunti in base alla loro rilevanza fiscale stabilita dal TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito). Inoltre, nel caso di eccedenza di ROL rispetto agli interessi passivi, in base all'articolo 96, comma 7 del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 142 del 2018, il differenziale è riportabile a nuovo, ma deve essere utilizzato entro il quinquennio successivo con un criterio First In, First Out (Fifo);

evidenziato che:

la questione delle disposizioni transitorie si pone su due livelli: a) gli interessi passivi non dedotti al 31 dicembre 2018; b) l'eccedenza del ROL contabile risultante alla stessa data;

rispetto agli interessi passivi non dedotti, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 142 del 2018 dispone la possibilità di dedurli dal 2018 in poi se si presenta un ammontare di interessi attivi e di ROL fiscale capiente per dedurre prioritariamente gli interessi passivi di periodo ed in seguito quelli pregressi derivanti, appunto, dal 2018 e dagli anni precedenti. Non sono previste al riguardo scadenze per eseguire questa deduzione;

con riguardo al ROL contabile pregresso non è prevista una disposizione ad hoc, ma la disciplina da applicare può essere dedotta dall'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo, laddove tale norma esamina che cosa accade qualora, dall'esercizio 2019, siano presenti in bilancio interessi passivi sostenuti per prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata o il cui importo non sia stato poi modificato. Per tali interessi passivi è possibile la deduzione computando sia l'ammontare del ROL fiscale generato nello stesso esercizio, sia di quello contabile pregresso;

questa è l'unica disposizione che tratta del ROL contabile pregresso, sicché, leggendola al contrario, si può ritenere che, ove non siano presenti in bilancio interessi passivi «ante 17 giugno 2016», nessun ROL pregresso contabile può essere utilizzato; si tratta, quindi, di un diritto di riporto a nuovo condizionato dalla "qualifica" degli interessi passivi esistenti in bilancio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire:

a) il significato concreto di «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016», se questa dizione comprenda anche gli interessi sostenuti in relazione a rapporti bancari in senso lato costituiti prima della data citata (compresi i fidi di cassa, anticipo fatture e così via), o si debba fare riferimento specificamente a mutui. Ad ora, ove dal 17 giugno 2016 siano stati incrementati i prestiti, il computo del ROL contabile pregresso avviene unicamente nei limiti degli interessi corrispondenti alle condizioni originarie stipulate con la banca;

b) se il riporto del ROL contabile pregresso sia soggetto a scadenza o meno, in quanto dal 2019 il riporto del ROL è soggetto al vincolo quinquennale. Sembrerebbe non logico che in relazione al ROL contabile pregresso tale vincolo non sia da applicare;

c) se, posto che la detta scadenza sia applicabile, il vincolo quinquennale per il ROL pregresso abbia origine dal 2019 o si debba considerare l'esercizio specifico di formazione dell'eccedenza pregressa. Sul punto sembrerebbe logico che il ROL pregresso si possa sterilizzare sempre nel quinquennio successivo al 2018; infatti, in passato, l'eccedenza del ROL non era distinta per anno di formazione.

(3-00502)