• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01203 (5-01203)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01203presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMartedì 15 gennaio 2019, seduta n. 108

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede disposizioni finalizzate a definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

   l'articolo 4 del medesimo decreto dispone, inoltre, l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010;

   i debiti sarebbero relativi in gran parte ai crediti degli enti locali per tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre a quelli delle regioni per il bollo auto; pertanto, la norma, oltre a ledere il principio di autonomia degli enti locali, rischia di provocare un inatteso deficit in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2019;

   secondo le stime dell'Anci, si tratta di una misura che andrà a gravare sui carichi comunali per quasi 4 miliardi di euro e che avrà «effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio che andranno valutati con precisione e di conseguenza compensati»;

   l'agente della riscossione avrebbe cancellato circa 12 milioni di carichi affidati sotto i mille euro riguardanti circa 5 milioni di contribuenti con una riduzione di gettito stimata di circa 524 milioni di euro che andranno a gravare sulla finanza pubblica e quindi anche su coloro che hanno sempre e regolarmente adempiuto alle obbligazioni tributarie;

   in aggiunta, la legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019 –, all'articolo 1, commi 184-198, consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli già annullati automaticamente, affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni dei redditi (Irpef e addizionali) ma anche i debiti da attività di accertamento e i contributi previdenziali; detti debiti possono essere definiti mediante pagamento rateale della quota capitale e degli interessi in misura differenziata e graduale dal 16 al 35 per cento del debito iscritto a ruolo secondo la condizione economica del debitore definita dall'Isee comunque non superiore 20.000 euro;

   non è chiaro se anche la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2019 comporti in qualche modo un impatto negativo sulle entrate degli enti locali, dal momento che si tratterebbe anche in questo caso di una sanatoria che permette di abbattere il debito iscritto a ruolo e che riguarderebbe anche le addizionali Irpef di competenza territoriale;

   il rappresentante del Governo in risposta a una interrogazione parlamentare ha riferito che, in relazione alle entrate degli enti territoriali, deve ritenersi che i carichi definibili sono solo ed esclusivamente quelli affidati agli agenti della riscossione, e non anche ai soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle province e dei comuni; pertanto, la definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività all'Agenzia entrate-riscossione;

   l'applicazione eterogenea sul territorio nazionale della definizione agevolata rischia di penalizzare alcuni contribuenti rispetto ad altri e mina, al contempo, la solidità dei bilanci comunali, tanto che alcuni sindaci stanno valutando l'opportunità di mantenere il rapporto con Agenzia entrate riscossione, che porta come conseguenza l'applicazione della normativa statale –:

   quali iniziative intenda assumere per garantire l'omogenea applicazione delle norme di cui in premessa sull'intero territorio nazionale al fine di non creare disparità di trattamento tra i contribuenti in violazione del dettato costituzionale e, al contempo, garantire i comuni per le mancate entrate derivanti dall'applicazione delle norme riportate in premessa, cui gli enti avevano fatto legittimo affidamento nella predisposizione dei bilanci.
(5-01203)