• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01334-B/095    premesso che:     l'attività dei Tributaristi rientra tra quelle il cui esercizio non richiede l'obbligo di iscrizione in apposito albo professionale e, pertanto, risulta...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/095presentato daTRANO Raffaeletesto presentato Sabato 29 dicembre 2018 modificato Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

   La Camera,
   premesso che:
    l'attività dei Tributaristi rientra tra quelle il cui esercizio non richiede l'obbligo di iscrizione in apposito albo professionale e, pertanto, risulta esonerata anche dall'obbligo di acquisizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'interno dell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 179 del 2012 e all'articolo 16 del decreto-legge 185 del 2008;
    tuttavia, tali professionisti, come evidenziato anche dalla nota MISE U.0144948 del 19-04-2018, «sono effettivamente titolari di alcuni importanti adempimenti previsti da varie norme o firmatari di specifici protocolli d'intesa con alcune Amministrazioni che li abilitano a svolgere funzioni di tipo pubblicistico»; a titolo esemplificativo, essi sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali in nome e per conto dei rispettivi clienti e possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; sicché sarebbe ragionevole, in un'ottica di semplificazione ed informatizzazione dei rapporti fra PA ed operatori, inserirne i relativi indirizzi PEC nell'indice INI – PEC;
    l'estensione in parola è, allo stato dell'arte, impossibile, finanche su basi volontarie, in quanto le norme in materia INI-PEC consentono tassativamente il recepimento degli indirizzi PEC relativi ai soli professionisti appartenenti ad ordini e collegi professionali, con conseguente esclusione di tutte le altre figure professionali;
    la suddetta misura estensiva consentirebbe a tutti gli esercenti attività professionale, ai rispettivi clienti e alla Pubblica Amministrazione di beneficiare di un incremento di produttività, efficienza e modernizzazione senza alcun onere a carico delle finanze pubbliche,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di includere, nel novero dei soggetti obbligati all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'indice di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 e all'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, anche i soggetti titolati a rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed in generale tutti i professionisti esercenti l'attività di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
9/1334-B/95. Trano.