• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01334-B/151    premesso che:     il comma 255 dell'articolo 1, istituisce il Fondo per il reddito di cittadinanza;     tale misura è secondo le previsioni del Governo ancorata...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/151presentato daDELLA FRERA Guidotesto presentato Sabato 29 dicembre 2018 modificato Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 255 dell'articolo 1, istituisce il Fondo per il reddito di cittadinanza;
    tale misura è secondo le previsioni del Governo ancorata alla condizione di povertà assoluta e alle politiche attive dei lavoro, in caso di disoccupazione;
    dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1o maggio 2015;
    si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;
    la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure, per definire esplicitamente se con l'attuazione della misura del reddito di cittadinanza la NASPI resterà in vigore oppure no.
9/1334-B/151. Della Frera, Zangrillo, Polverini.