• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01334-B/216    premesso che:     il provvedimento in esame prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5 per cento all'8 per cento dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/216presentato daGIACOMONI Sestinotesto presentato Sabato 29 dicembre 2018 modificato Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5 per cento all'8 per cento dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle cosiddette Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che possono essere destinati agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio di lungo termine (PIR);
   considerato che:
    il risparmio privato degli italiani ammonta a circa 4.400 miliardi di euro. Un italiano su due ha i propri risparmi liquidi. Sono infatti 2200 i miliardi investiti a breve termine, di cui oltre 1.400 miliardi sono liquidi nei conti correnti. Tenere il proprio risparmio in liquidità, non investirlo, vuol dire rinunciare ad un potenziale guadagno e soprattutto significa non sostenere la nostra economia e non supportare le nostre imprese;
    la crisi e l'incertezza in questi anni se da un lato hanno fatto crescere la propensione al risparmio, dall'altro hanno frenato i consumi delle famiglie e bloccato gli investimenti delle imprese;
    i piani di risparmio a lungo termine possono sortire effetti positivi: a) per le famiglie italiane che sono le più risparmiatrici al mondo, perché detassando gli utili di natura finanziaria aumentano i rendimenti dei loro risparmi; b) per le imprese perché possono disporre di risorse senza dover passare per il sistema bancario, che sappiamo sta attraversando una profonda crisi; per le banche che vedranno alleggerirsi la loro esposizione verso le imprese e quindi anche il rischio dei crediti deteriorati; per le libere professioni perché i PIE, spingeranno migliaia di piccole e medie imprese a quotarsi in borsa e per farlo avranno bisogno della consulenza di commercialisti, avvocati, notai;
    nel corso della discussione in sede referente del provvedimento esame sono stati depositati alcuni emendamenti finalizzati ad elevare dal 5 per cento fino al 10 per cento il tetto stabilito per gli investimenti effettuati da casse previdenziali o fondi pensione, limitatamente alla sottoscrizione dei PIR, nonché di ampliare i limiti individuali di 30.000 euro annui e di 150.000 euro complessivi previsti per le persone fisiche, portando il primo limite a 100.000 euro e il secondo a 500.000 euro. Inoltre, è stato proposto che venisse modificato il comma 89 della legge di bilancio 2017 al fine di: 1) prevedere che le somme indicate dal precedente comma 88 della legge di bilancio 2017 (ovverosia le somme destinate dalle casse previdenziali, ovvero gli enti di previdenza obbligatoria, ai PIR) debbano essere investite in azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse da tali predette imprese (lettera a)); 2) includere tra gli investimenti agevolati di cui al comma 89 le quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia, nonché i titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Infine è stato proposto di semplificare le regole per l'emissione, a da parte delle PMI italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi e di introdurre una agevolazione tributaria nella forma di una riduzione dell'aliquota di imposta dal 26 per cento al 12,5 per cento per le obbligazioni il cui emittente non sia rappresentato da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo di tali emissioni;
    si evidenzia, inoltre, che l'avvio dei cosiddetti PIR, da gennaio 2017, ha contribuito in maniera determinante a portare capitale di rischio a favore delle PMI italiane: in particolare ne hanno beneficiato le PMI che si sono quotate all'AIM Italia, mercato borsistico creato da Borsa Italiana e che oggi vede i seguenti dati (fine Agosto 2018): 114 società quotate; 27 PMI che si sono quotate nel 2018; oltre 800 milioni di euro raccolti per capitalizzare le imprese quotate nel solo 2018; oltre 3 miliardi di denaro raccolto dalla creazione dell'AIM (2008) ad agosto 2018;
    infine si evidenzia che i problemi normativi e operativi sono emersi sulla disciplina dei PIR applicati alle Casse di Previdenza sono riconducibili al fatto di: 1) non aver ricompreso gli OICR PIR Compliant negli investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017); 2) non aver escluso in modo le Casse di Previdenza dall'applicazione del principio di unicità dei PIR previsto per le persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017,

impegna il Governo:

   a valutare con particolare attenzione la possibilità di adottare ogni iniziativa di carattere normativo finalizzata per dare seguito ai contenuti delle proposte emendative evidenziate in premessa, aumentando le risorse che i risparmiatori privati ed istituzionali possono investire nei piani di risparmio a lungo termine, semplificando e riducendo i costi per consentire alle PMI di quotarsi e di emettere obbligazioni; e infine, consentendo ai PIR la possibilità di sottoscrivere anche quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali e, infine, titoli di Stato;
   a valutare con particolare attenzione l'opportunità di adottare ogni iniziativa di carattere normativo volta a risolvere i problemi normativi e operativi che sono emersi sulla disciplina dei PIR applicati alle Casse di Previdenza esposti in premessa.
9/1334-B/216. Giacomoni, Bignami, Baratto, Martino, Benigni, Cattaneo, Angelucci.