• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01334-B/224    premesso che:     il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/224presentato daSIRACUSANO Matildetesto presentato Sabato 29 dicembre 2018 modificato Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    la prima sezione (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
    il decreto-legge n. 91 del 2017, all'articolo 4, ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione», definendone le procedure e le condizioni;
    la Sicilia è tra le regioni meno sviluppate, con PIL pro capite inferiori al 75 per cento della media europea, insieme a Calabria, Basilicata, Puglia e Campania;
    la Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013;
    con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stata istituita la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto attribuendo la competenza della stessa sui porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria;
    l'idea di istituire una Autorità di sistema portuale dello Stretto era stata già avanzata dal gruppo Forza Italia attraverso una proposta di legge, presentata il 27 aprile 2018, a prima firma della presentatrice del presente atto di indirizzo, al fine di valorizzare le enormi potenzialità della città di Messina come cuore pulsante del Mediterraneo e dell'area metropolitana dello Stretto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, anche in successivi provvedimenti normativi, all'istituzione della Zona Economica Speciale per l'Area portuale dello Stretto di Messina al fine di rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio.
9/1334-B/224. Siracusano, Bucalo.