• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/01222 (4-01222)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 104
4-01222
presentata da
DONZELLI Giovanni

  Risposta. — I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5845 del 12 dicembre 2017, citata nell'interrogazione parlamentare, hanno avuto modo di fissare, con molta chiarezza, i canoni interpretativi cui deve ispirarsi l'amministrazione per applicare in maniera corretta i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di iscrizione a partiti politici da parte dei militari.
  A tal riguardo, è utile riportare testualmente quanto evidenziato in quella sede, laddove viene chiarito che «......il singolo militare può si iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell'ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario, a tutela indiretta ma necessaria del principio di neutralità “politica” delle forze armate: tale principio, infatti, sarebbe inevitabilmente leso ove un militare, lungi dal limitarsi ad aderire, mediante la propria iscrizione, alle coordinate valoriali di una formazione politica o dal rappresentare in prima persona i cittadini in assemblee elettive, contribuisse personalmente, direttamente e, per così dire, istituzionalmente, in forza di una formale qualifica statutaria, a plasmare ab interno la linea politica di formazioni di massa ed intrinsecamente di parte quali sono gli odierni partiti politici».
  Posso assicurare gli interroganti sul fatto che tali principi costituiscono cardini imprescindibili a cui intendo conformare l'azione del dicastero che ho la responsabilità di guidare.
  A tal riguardo, evidenzio che la citata sentenza del Consiglio di Stato, nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto da un maresciallo dell'arma dei carabinieri, avverso la consegna di rigore di 5 giorni per aver aderito a un partito politico assumendo una carica interna, ha, in estrema sintesi:

   chiarito che il principio di estraneità alle competizioni politiche (sancito dall'articolo 1483, comma 1, del codice dell'ordinamento militare) si rivolge solo all'Istituzione e non ai suoi appartenenti, ammettendo la possibilità per i militari della mera iscrizione ai partiti politici (in quanto adesione ideale a un insieme di scelte politiche-ideologiche);

   individuato, quale elemento determinante ai fini della rilevanza disciplinare del comportamento, l'assunzione da parte del militare di cariche interne al partito o, più in generale, di condotte «politicamente» dinamiche che accentuino l'esposizione sociale e mediatica dell'interessato.

  Un ulteriore caso, segnalato dal comando generale dell'arma dei carabinieri, riguarda un militare appartenente al 6° Battaglione Toscana al quale, nell'aprile 2018, sono stati inflitti 5 giorni di consegna.
  Nel caso specifico, la sanzione disciplinare si riferiva a varie condotte poste in essere dall'interessato, tra cui quella di non aver voluto comunicare l'iscrizione ad un partito politico al proprio comandante, nonostante richiesta avanzata da quest'ultimo sulla scorta di evidenze pubbliche (il coinvolgimento del militare in un partito politico emergeva da fonti aperte, nelle quali, peraltro, lo stesso dichiarava di ricoprire l'incarico di dirigente in un partito politico).
  Il provvedimento, successivamente, è stato annullato dalla superiore linea gerarchica in accoglimento di ricorso gerarchico del militare.
  Per quanto riguarda, invece, l'esercito, la Marina, l'aeronautica e il comando generale della guardia di finanza, non risultano eventi simili a quelli citati dall'interrogante.
  In conclusione, come ampiamente evidenziato nella premessa, resta confermato che la mera iscrizione di un appartenente alle forze armate ad un partito politico non può, in alcun modo, assumere rilevanza ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e che la stessa costituisce, allo stato attuale della legislazione, un comportamento lecito che in nessun caso può essere stigmatizzato dall'amministrazione militare.
La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.