• C. 1168 EPUB Proposta di legge presentata il 17 settembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1168 Introduzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia di sanzione per la violazione del diritto dei passeggeri alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1168

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BALDELLI, FIDANZA, STUMPO

Introduzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia di sanzione per la violazione del diritto dei passeggeri alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo

Presentata il 17 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nel question time svolto in sede di Commissione Trasporti della Camera dei deputati, il 5 settembre 2018, in relazione all'interrogazione 5-00375 presentata dal firmatario di questa proposta di legge e da altri deputati, si faceva presente che il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, prevede, all'articolo 19 («Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo»), che: «1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25 per cento del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

   a) un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

   b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;

   c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore oppure;

   d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.

  Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50 per cento del prezzo del biglietto. (...)».
  L'articolo 28 («Sanzioni») del medesimo regolamento dispone che «Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica».
  Al riguardo, è stato approvato il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne» che, da un lato, individua l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e, dall'altro, non prevede però nessuna sanzione per la violazione dell'articolo 19 dello stesso regolamento.
  La lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1177/2010 secondo cui, come già rilevato, «Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento», non consente all'Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell'articolo 19 dello stesso regolamento.
  Al riguardo, il Sottosegretario Michele Dell'Orco, nel citato question time, rispondeva affermando, tra le altre cose, che il Ministero della giustizia, interessato in merito, aveva già espresso la sua condivisione in ordine alla necessità di adeguare il testo del citato decreto legislativo n. 129 del 2015 con una disposizione sanzionatoria specifica sulla violazione dell'articolo 19 del regolamento europeo. A tale fine, si prevedeva un confronto con tutte le amministrazioni interessate per individuare lo strumento normativo con il quale introdurre l'auspicata disposizione sanzionatoria.
  Si auspicava, pertanto, che il Governo provvedesse tempestivamente a colmare la lacuna segnalata in materia di sanzioni in caso di mancata compensazione economica dei viaggiatori. In alternativa, si auspicava una convergenza di intenti fra i gruppi parlamentari volta alla presentazione di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.
  Poiché entrambi gli auspici sono rimasti inattuati, si ritiene indispensabile presentare questa proposta di legge al fine di modificare il decreto legislativo n. 129 del 2015 prevedendo un'adeguata sanzione per la violazione del diritto dei passeggeri alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla sezione III del capo II del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

   «Art. 14-bis. – (Diritto alla compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo). – 1. Il vettore che viola l'obbligo di compensazione economica connessa al prezzo intero del biglietto, previsto dall'articolo 19 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 per ciascun passeggero».