• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00981/013 in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, premesso che: i commi da 12 a 17 dell'articolo 1 prevedono...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/981/13 presentato da GIANLUCA PERILLI
sabato 22 dicembre 2018, seduta n. 077

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
i commi da 12 a 17 dell'articolo 1 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; tale misura rientra nell'ottica di un fisco sempre più vicino alle esigenze del cittadino contribuente,
considerato che:
l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;
l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della "ricchezza novella" o il possessore "di redditi" (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;
la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: "il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva" (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;
di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'11 gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;
si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora "il sostituto" venga "iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti", pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;
un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: "in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo";
in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituito decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituito in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.
(numerazione resoconto Senato G1.13)
(9/981/13)
Perilli, Pesco, Dell'Olio, Accoto, Gallicchio, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Turco