• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00981/059 in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", premesso che: l'articolo...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/981/59 presentato da ELISA PIRRO
sabato 22 dicembre 2018, seduta n. 077

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",
premesso che:
l'articolo 7 della legge n. 3 dell'u gennaio 2018 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata e della professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;
permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334, che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatore e capo bagnino e la legge 19 maggio 1971, n. 403, recante nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;
l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con la denominazione "professione sanitaria";
non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali cosi individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/ 2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state sopprese) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo universitario abilitante rilasciato dallo Stato per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;
permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;
il Ministero della Salute ha riconosciuto la qualifica di PROFESSIONE SANITARIA ai corsi di diploma triennale per Massofisioterapista sino a giugno del 2013 e, pertanto, per oltre venti anni successivi al d.lgs. del 1992., è proseguita la formazione di Massofisioterapisti come "professione sanitaria non riordinata" ma prevista da norme vigenti;
con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni" anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;
il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IV A, include la figura del "massaggiatore";
è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,
impegna, quindi, il Governo:
a promuovere un riordino di queste professioni sanitarie anche prevedendo il titolo di Massofisioterapista in ruolo ad esaurimento;
a rivalutarne i percorsi formativi riconoscendo crediti per l'iscrizione ai corsi universitari eventualmente con riserva o in sovrannumero;
a riaprire le procedure di riconoscimento dell'equipollenza per gli aventi diritto;
a riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma1. lettera c) del T.U.I.R. per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99, solo se accompagnate da prescrizione medica;
a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura del massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999;
ad operare affinché enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi autorizzino il rimborso delle spese per prestazioni effettuate previa indicazione del percorso riabilitativo da parte del medico specialista, dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99;
a provvedere affinché tutte le regioni operino la soppressione dei corsi di formazione per massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino.
(numerazione resoconto Senato G1.59)
(9/981/59)
Pirro, Trentacoste