• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01033 BINETTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: in data 29 maggio 2018, nella seduta n. 7, è stato pubblicato un atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante (4-00173),...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01033 presentata da PAOLA BINETTI
mercoledì 19 dicembre 2018, seduta n.074

BINETTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in data 29 maggio 2018, nella seduta n. 7, è stato pubblicato un atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante (4-00173), che ad oggi non ha ricevuto risposta, mentre è andata peggiorando la situazione descritta;

nel gennaio 2018, l'interrogante è stata informata del caso di una madre, S.T., alla quale è stata negata la possibilità di vedere il proprio figlio, F.M., mettendo in atto un allontanamento radicale del bambino durante una consulenza tecnica d'ufficio, nel procedimento di accertamento tecnico del Tribunale civile di Venezia, prima ancora che la psicologa si pronunciasse in merito ai fatti realmente accaduti;

il padre del bambino aveva abbandonato il nucleo familiare quando il piccolo aveva un anno, disinteressandosi di lui per tre anni e disattendendo l'accordo raggiunto con la madre tramite il tribunale dei minori. Da allora è iniziata una lunga trafila burocratica prima dinnanzi al tribunale ordinario e poi presso la Corte d'appello, nel corso della quale F., ascoltato in una consulenza tecnica d'ufficio, ha espresso tutto il suo timore a stare con il padre e un forte malessere anche per una serie di giochi particolari ai quali veniva costretto dal genitore;

la madre è stata accusata di essere il principale ostacolo tra il padre e il bambino, nonostante una serie di prove riportate, da cui è stato possibile evincere tutto il suo interesse a che il bambino stabilisse e mantenesse un rapporto positivo con il padre; il tribunale ha stabilito che il bambino fosse affidato al 50 per cento alla madre e al padre, con la supervisione dei servizi sociali di Venezia. Ma quando il bambino stava con il papà si presentavano attacchi di panico, dispnea notturna e pavor, documentati da vari medici. Dopo poche ore il bambino chiedeva di tornare a casa disperato;

davanti alla descrizione di quanto accadeva, fatta dalla madre ai servizi sociali per tutelare il bambino, l'accusa è stata ribaltata su di lei, considerata la principale responsabile della reazione del bambino, e le è stato imposto di non presentarsi a scuola per un lungo periodo per facilitare il riavvicinamento tra il bambino e il padre; la situazione nel tempo è andata peggiorando anche per una serie di fraintendimenti, che hanno indotto il tribunale ad allontanare il bambino dalla madre;

da allora è passato oltre un anno e nel bambino si è creata un'ulteriore difficoltà ad accedere alla figura materna, a riconoscerla nella specificità del suo ruolo di madre e ad avere un rapporto naturale con lei; dalle notizie giunte all'interrogante risulta, inoltre, che la situazione sta causando anche nella madre uno stato di apprensione e di ansia, aggravato dal fatto che il padre del bambino non le fornisce in tempo reale le indispensabili informazioni sulla salute del figlio e la scuola, contravvenendo alle disposizioni, e la tiene all'oscuro dell'andamento degli studi del bambino;

quanto descritto si sta verificando nonostante le leggi internazionali e quella italiana in primis affermino che il bambino ha il sacrosanto diritto alla "genitorialità", intendendo, in tal modo, il rapporto con entrambi i genitori, fino ad un'eventuale sentenza definitiva del tribunale, cosa che nel caso specifico non è ancora avvenuta;

l'articolo 155 del codice civile, rubricato "Provvedimenti riguardo ai figli", come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", dispone che: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", mentre la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", delinea un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare e il diritto soggettivo alla genitorialità, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dotato, secondo la Cassazione, di rilevanza costituzionale;

è noto che il metodo dell'allontanamento del figlio dalla madre, detto "Transitional Site Program", si attua solo in caso di situazioni di grave alienazione parentale, e mai quando i problemi del minore sono generati esclusivamente, come nel caso specifico, da una grave conflittualità tra i genitori;

se si fosse attuato quanto previsto dal consulente tecnico d'ufficio, vale a dire un incontro madre-figlio di un'ora e mezza, ogni 15 giorni, partendo da metà maggio ed arrivando a fine giugno, il bambino avrebbe visto la madre tre volte per un totale di quattro ore e mezza; ma ciò non è avvenuto e ad oggi la madre non riesce a vedere il bambino. Cosa che appare gravissima a tutti gli effetti;

gli studi scientifici in questo ambito specifico, eseguiti a livello europeo e riportati su riviste scientifiche internazionali, dimostrano che i bambini allontanati da uno o da entrambi i genitori riportano spesso danni psicofisici, a cominciare da ritardi nell'apprendimento, disturbi che rientrano nella vasta casistica del DSA (disturbi specifici di apprendimento), quadri di intolleranza alimentare, con disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, disturbi nel ritmo sonno-veglia e non raramente patologie di tipo dermatologico;

il caso citato non è unico, come è possibile rilevare dalle riviste scientifiche di settore, che analizzano varie storie di bambini, che hanno subito una sorta di maltrattamento da abbandono, così come accade frequentemente che si deleghino ai servizi sociali, senza neppure aver accertato la specifica competenza, funzioni che sono di stretta competenza del tribunale,

si chiede di sapere, soprattutto per salvaguardare la salute psicofisica del bambino, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare iniziative ispettive per accertare eventuali responsabilità sulla correttezza del lavoro svolto da tutti coloro, compresi i servizi sociali, che stanno gestendo il caso, pur nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

(4-01033)