• C. 931 EPUB Proposta di legge presentata il 13 luglio 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.931 Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione di servizi di sicurezza (safety check) utilizzabili dalle pubbliche autorità in casi di emergenza


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 931

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SCAGLIUSI, DAVIDE AIELLO, ANGIOLA, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, CATALDI, COSTANZO, DE LORENZIS, DONNO, FARO, FICARA, GALIZIA, GIARRIZZO, GRIPPA, LATTANZIO, LICATINI, LIUZZI, LOMBARDO, MACCANTI, MANZO, NAPPI, PARENTELA, RAFFA, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROBERTO ROSSINI, SERRITELLA, SPADONI, SPESSOTTO, TERMINI, TRAVERSI, VILLANI, LEDA VOLPI

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione di servizi di sicurezza (safety check) utilizzabili dalle pubbliche autorità in casi di emergenza

Presentata il 13 luglio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Nessuna organizzazione governativa mondiale è attualmente in grado di contattare tutti i cittadini presenti in un luogo, a prescindere dalla loro provenienza geografica e nazionalità, al fine di gestire le situazioni di emergenza connesse a calamità naturali o a eventi di tipo terroristico.
  Gli Stati possono prevedere il controllo dei flussi di persone in entrata e in uscita dal territorio nazionale, ma non possono mettersi tempestivamente in comunicazione con le persone in una data area del Paese. Possono disattivare gli accessi alla rete cellulare o internet in un'area del territorio, ma non possono comunicare con i soggetti presenti in quella stessa area.
  Il 22 marzo 2016, durante gli attentati di Bruxelles, il social media Facebook ha lanciato un messaggio di sicurezza a tutti gli utenti che erano in quel momento nell'area interessata dagli attentati. Il «safety check» è un semplice meccanismo di comunicazione verso utenti registrati, tramite il quale, solo nel 2015, circa 950 milioni di persone hanno ricevuto una notifica che li avvisava che un loro amico o un loro caro era al sicuro.
  Ad esempio, in occasione del tragico attentato di Nizza avvenuto il 14 luglio 2016, le autorità francesi, a distanza di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, non erano ancora in grado di dire con certezza chi fosse presente nell'area, ma Facebook, al contempo, aveva già attivato il servizio safety check, che consente agli utenti di segnalare che sono al sicuro in caso di situazioni di pericolo. Facebook France aveva attivato il servizio già durante gli attentati avvenuti nella capitale francese il 13 novembre 2015.
  Tale servizio era stato già attentamente valutato al fine di avere notizie di persone che si trovano in zone colpite da calamità naturali. Quando il servizio è attivato a seguito di una calamità naturale e i soggetti si trovano nella zona interessata, Facebook invia una notifica per accertarsi delle condizioni di salute dei singoli contatti. Facebook, incrociando una serie di informazioni, quali la città che appare nel profilo, l'ultima posizione segnalata, l'eventuale attivazione della funzione nearby friends e la città da cui si sta utilizzando internet, geolocalizza la persona. Sulla stessa piattaforma Facebook si legge: «Il terremoto del 2011 e lo tsunami in Giappone sono stati devastanti. Secondo la Croce rossa giapponese, più di 12,5 milioni di persone sono state colpite a livello nazionale e più di 400.000 persone sono state evacuate. Durante questa crisi abbiamo visto come la tecnologia e i social media siano stati utilizzati per rimanere in contatto. I nostri ingegneri in Giappone hanno per primi intrapreso la strada verso la creazione di un prodotto che potesse migliorare l'esperienza di riconnessione dopo un disastro. Hanno costruito il Disaster Message Board per rendere più facili le comunicazioni. Hanno lanciato un test dello strumento un anno dopo e la risposta è stata travolgente. Purtroppo, queste catastrofi naturali accadono troppo spesso. Ogni volta vediamo persone, organizzazioni di soccorso e di primo intervento che si rivolgono a Facebook all'indomani di un disastro grave. Questi eventi ci hanno insegnato molto su come le persone usano Facebook in caso di catastrofi e siamo stati spronati a proseguire i lavori sul Disaster Message Board per integrare quello che abbiamo imparato dalla prima esperienza. Il team ha deciso di creare uno strumento semplice e facile da usare, che permette alle persone di connettersi con la loro rete di amici e familiari quando conta di più. Se da questa indagine la posizione dovesse risultare sbagliata, è possibile segnalare all'istante che, invece, siete al di fuori della zona interessata. Se siete al sicuro, è possibile selezionare l'opzione “Sono salvo” e i News Feed verranno aggiornati con una notifica. E i vostri amici/parenti potranno sapere in tempo reale che siete al sicuro. Se avete amici nella zona di un disastro naturale e lo strumento è stato attivato, riceverete dunque una notifica di tutti quelli che si sono contrassegnati come “salvi”. Cliccando su questa notifica, Safety Check vi mostrerà un elenco dei loro aggiornamenti. Se mai doveste trovarvi in una situazione critica, l'utilizzo di Safety Check vi aiuterebbe a rimanere in contatto con amici e parenti, e a far saper loro che siete al sicuro».
  Anche in seguito all'attacco nel centro commerciale Olimpia, a Monaco di Baviera, Facebook ha attivato un safety check per poter comunicare con amici e parenti. Da un punto di vista tecnologico il meccanismo opera sulla base di sistemi informatici e di telecomunicazione quali l’«home location register» e il «broadcast message».
  In Italia, lo strumento legislativo che regola la disciplina delle comunicazioni elettroniche (telefoniche, informatiche e radio) è il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Il codice già prevede riferimenti alle esigenze derivanti dalla difesa e dalla sicurezza dello Stato, dalla protezione civile, dalla salute pubblica, dalla tutela dell'ambiente e dalla riservatezza e protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 25 del codice, in materia di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite dal codice stesso e le eventuali limitazioni che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile. Anche tra le condizioni previste dall'allegato 1 del codice sono già previste quelle di: garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità; garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.
  La presente proposta di legge è volta a integrare la disciplina stabilita dal codice al fine di introdurre l'obbligo per tutte le reti di telefonia e internet in concessione di mettere a disposizione un canale safety check, mediante il quale gli operatori lanciano l'allerta verso i cellulari agganciati alle celle in una data area, con possibilità di rispondere con modalità semplici ed immediate a tale messaggio di allerta.
  L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge, ossia assicurare un sistema di comunicazione tra i cittadini e le autorità pubbliche nell'imminenza o al verificarsi di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.
  L'articolo 2 introduce la definizione di «safety check» nella disciplina vigente in materia di reti e comunicazioni.
  L'articolo 3 prevede l'introduzione, tra gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica, della promozione in caso di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tutela dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà ed alla sicurezza.
  L'articolo 4 integra gli obiettivi e i princìpi dell'attività di regolamentazione, prevedendo che il Ministero e l'autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini garantendo l'attivazione di un servizio di controllo di sicurezza, cosiddetto safety check, ovvero un servizio di trasmissione dati monodirezionale verso utente che, in caso di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale, assicura alle persone presenti in una determinata area geografica la possibilità di comunicare messaggi di emergenza e istruzioni di sicurezza.
  L'articolo 5 prevede tra le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica, disponibile per i servizi di comunicazione elettronica in ragione della necessità di garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale, quella di promuovere e favorire, in caso di emergenze, la tutela dell'incolumità pubblica e il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà ed alla sicurezza.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche recante disposizioni in materia di sicurezza ed integrità. L'articolo dispone che il Ministero individua adeguate misure per garantire un servizio di safety check anche in caso di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale e che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottano, a loro volta, misure volte ad assicurare un servizio di safety check.
  L'articolo 7 interviene sull'articolo 76 del codice delle comunicazioni che disciplina i servizi di emergenza e il numero di emergenza unico europeo. La modifica apportata è volta ad introdurre un comma aggiuntivo con cui si prevede che il Ministero provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi di emergenza e le imprese interessate garantiscano l'attivazione di una funzione di safety check.
  L'articolo 8 prevede che l'attivazione della funzione di safety check è obbligatoria per gli operatori.
  L'articolo 9 inserisce tra le condizioni delle autorizzazioni generali di cui all'allegato n. 1 del codice quella di garantire l'attivazione della funzione di safety check in caso di emergenze connesse a calamità naturali o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.
  L'articolo 10 reca le disposizioni per l'attuazione del sistema di safety check.
  L'articolo 11 dispone che l'obbligo a carico degli operatori previsto all'articolo 8 del disegno di legge si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui sono definite le modalità attuative del sistema di controllo safety check.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge è volta ad assicurare un sistema di comunicazione tra le autorità pubbliche e i cittadini nell'imminenza o al verificarsi di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. All'articolo 1, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

   «ee-bis) funzione di safety check: un servizio di trasmissione di dati unidirezionale che, nell'imminenza o in caso di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale, garantisce alle persone presenti in una determinata area geografica la possibilità di ricevere messaggi di emergenza e istruzioni di sicurezza;

   ee-ter) safety check: servizio di sicurezza attivabile su richiesta dell'autorità competente composto da messaggi di emergenza e istruzioni di sicurezza;».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. All'articolo 4, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la protezione civile e la tutela dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà e alla sicurezza».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. All'articolo 13, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) garantendo l'attivazione della funzione di safety check, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis)».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. All'articolo 14, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la tutela dell'incolumità pubblica e il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà e alla sicurezza;».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 16-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. All'articolo 16-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a garantire un servizio di safety check anche nell'imminenza o in caso di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale»;

   b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di assicurare un servizio di safety check anche nell'imminenza o in caso di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

   «3.1. Il Ministero provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi di emergenza e le imprese interessate garantiscano l'attivazione della funzione di safety check».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. Al comma 1 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «competenti autorità giudiziarie» sono inserite le seguenti: «e l'attivazione della funzione di safety check».

Art. 9.
(Modifica all'allegato n. 1 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

  1. Alla parte A dell'allegato n. 1 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il punto 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Garantire l'attivazione della funzione di safety check, definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis)».

Art. 10.
(Disposizioni per l'attuazione del safety-check)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

   a) le modalità e i criteri di attivazione della funzione di safety check, definita ai sensi della lettera ee-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotta dall'articolo 2 della presente legge, al verificarsi di emergenze connesse a calamità di origine naturale o antropica ovvero a eventi di tipo terroristico nel territorio nazionale;

   b) le modalità di definizione della funzione di safety check richiesta, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione alle emergenze e agli eventi di cui alla lettera a);

   c) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione della funzione di safety check da parte degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

   d) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera c);

   e) le modalità di invio delle comunicazioni di safety check, definito ai sensi della lettera ee-ter) del comma 1 dell'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotta dall'articolo 2 della presente legge;

   f) i criteri e le modalità per garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della funzione di safety check avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle previste dalle disposizioni di cui alla presente legge.

  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. In relazione alle prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del medesimo codice.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 10 della medesima legge.