Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/00981/054/ ... in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 150 prevede un...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/981/54/05 presentato da ELENA FATTORI
martedì 18 dicembre 2018, seduta n. 094
Il Senato,
in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),
premesso che:
il comma 150 prevede un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, in un'ottica di lotta al disagio sociale, promozione dell'integrazione e riconoscimento della parità di diritti, ivi compresi quelli legati allo svolgimento di attività lavorative;
il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;
con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto "caporalato", introducendo modifiche al quadro normativo penale e prevedendo misure di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;
le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è stato commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo,
considerato che:
il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva agroalimentare che va combattuto con tutti gli strumenti possibili al fine di uscire, una volta per tutte, dalla cosiddetta "ghetto economy";
la portata del fenomeno è aggravata dallo sfruttamento di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla connessa penuria di strumenti di regolarizzazione del lavoro e della sua emersione e dal vulnus di tutela nel quale riversano numerosi soggetti che godevano di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
impegna il Governo:
ad istituire, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un tavolo per il contrasto del caporalato, avente la denominazione di "Tavolo Caporalato" e la durata di tre anni, prorogabile di un ulteriore triennio, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai rappresentanti dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per la lotta al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura;
ad incrementare i controlli di competenza su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e, in raccordo con le Regioni, le ASL;
a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni subite durante il lavoro o nell'ambito della conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato, la tutela da ogni atto ritorsivo e la pronta trasmissione delle segnalazioni ai competenti organi per gli opportuni accertamenti;
a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di segnalazioni e denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento, nonché sulle violenze perpetrate e subite durante il lavoro;
a realizzare, fatte salve le prerogative dello Stato e delle Regioni, una campagna divulgativa volta ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inviolabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia a disposizione delle potenziali vittime, mediante l'utilizzo di una formula comunicativa che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e gli enti locali, al fine di stimolare la crescita e la diffusione di una cultura collettiva che stigmatizzi qualsivoglia comportamento illecito;
a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
a prevedere, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una "matrice multicriteri" da apporsi sui singoli prodotti e che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a 4, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con il precipuo obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo ove partecipino attivamente le aziende agricole virtuose, attualmente escluse dalla grande distribuzione organizzata;
a porre in essere, tenuto conto delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e alle Province autonome, opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi mobili e portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali, in particolare, la durata, la mansione e il compenso;
a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego nel reclutamento della manodopera attraverso iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;
a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni ed iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;
a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciali o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;
a stabilire, mediante appositi criteri, e fatte salve le competenze regionali, i compiti del "garante del lavoro agricolo" e le modalità di svolgimento del relativo ufficio in ambito territoriale presso appositi sportelli comunali, anche attraverso l'ausilio di sedi itineranti;
ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, al fine di consentire la ricerca di una nuova occupazione;
a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016;
ad implementare: a) un sistema di sostegno alle imprese produttrici che consenta loro di legare il prezzo di vendita ai costi complessivi di produzione; b) un sistema di controllo sulla filiera che impedisca lo svolgimento e lo sviluppo delle "aste a doppio ribasso"; c) una politica di trasporto pubblico efficiente che consenta le operazioni di raccolta e di raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei braccianti impiegati stagionalmente in agricoltura;
a tracciare un percorso sia istituzionale che legislativo che porti, anche attraverso specifiche modifiche di disposizioni vigenti, a normare l'emersione del lavoro irregolare, in un'ottica di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché di repressione dei fenomeni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dei lavoratori, ivi compresi quelli provenienti da paesi terzi.
(0/981/54/5)
FATTORI, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE