• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00981/064/ ... in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, premesso che: il comma 143...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/981/64/05 presentato da SERGIO PUGLIA
martedì 18 dicembre 2018, seduta n. 094

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
premesso che:
il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai dipendenti di imprese del settore editoriale,
considerato die:
si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità;
l'ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine;
il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti,
rilevato che:
come noto, in molte Amministrazioni non viene applicato il CNLG, ma la contrattazione collettiva di comparto prevista per gli altri dipendenti. Ed invero, con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore apre all'autonomia sindacale prescrivendo che "negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti";
ciò nonostante, dopo l'intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n, 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava "il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...", non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito. Pertanto Fattuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di "contrattualizzazione" del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993;
ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) che svolgono attività giornalistica nella pubblica amministrazione (e ciò avviene principalmente negli Uffici stampa) e applicato, in certi casi, il contratto collettivo nazionale di lavoro FNSI - FIEG mentre in altri casi è applicato il contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (autonomie locali, ministeri, ecc.);
come più volte enunciato dalla giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa - istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari - delle Regioni a Statuto Ordinario svolgono una prestazione di natura giornalistica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di applicare a coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa - istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari - delle Regioni a Statuto Ordinario i testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
a valutare l'opportunità di applicare al personale che svolge funzioni giornalistiche la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva.
(0/981/64/5)
PUGLIA