• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00137 (7-00137) «Andreuzza, Patassini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00137presentato daANDREUZZA Giorgiatesto diMartedì 18 dicembre 2018, seduta n. 102

   La X Commissione,

   premesso che:

    le bollette dell'energia elettrica comprendono oltre alle voci relative ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, i cosiddetti oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la cui esazione è destinata alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico e la loro relativa gestione è definita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

    a seguito dell'adozione da parte di Arera del «Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica» – che ha introdotto una nuova disciplina in materia di garanzie per l'accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti – Green Network, Esperia, AIGET e Gala, hanno fatto ricorso al Tar Lombardia per ottenere il parziale annullamento del codice, nella parte in cui esso disponeva che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia dovevano prestare alle imprese distributrici di energia elettrica alcune garanzie;

    la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l'Autorità non ha titolo per imporre tale sistema di garanzie alle imprese di vendita in relazione alla quota di oneri non riscossi, poiché il cliente finale è l'unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema e il rischio di mancato incasso da parte dei clienti finali non è in capo ai venditori (si veda al proposito: Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sezione II, sent. 237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. 5619/2017 e 5620/2017);

    a seguito di tali pronunce, che hanno annullato le precedenti deliberazioni, alcuni venditori hanno interrotto i pagamenti verso i distributori causando ammanchi al sistema dell'ordine di centinaia di milioni di euro. L'Autorità è quindi nuovamente intervenuta in tema confermando l'attuale sistema in base al quale sia i venditori che i distributori continuano a essere obbligati a versare interamente gli oneri generali fatturati, indipendentemente dall'effettivo incasso dei medesimi, ma al contempo scontando le garanzie che i venditori devono prestare ai distributori di una stima a rialzo del tasso di morosità medio e prevedendo meccanismi di reintegrazione degli oneri di sistema inesigibili. Con la deliberazione 50/2018/R/EEL, l'Autorità ha introdotto uno specifico meccanismo di reintegrazione, successiva e previa verifica, degli oneri generali di sistema versati ma non riscossi e non recuperabili da parte dei distributori, che abbiano risolto per inadempimento il contratto di trasporto stipulato con i venditori;

    il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha quindi introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;

    tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;

    al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

   l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali;

   il Consiglio di Stato ha espresso parere il 7 giugno 2018 sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dello sviluppo economico pro tempore con cui sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nel citato elenco, tuttavia, ad oggi, esso non risulta essere pubblicato, sebbene il contesto determinatosi ne indichi il carattere di urgenza,

impegna il Governo:

   al fine di garantire maggiore certezza circa il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e i rapporti tra i vari soggetti della filiera, ad adottare le iniziative di competenza per istituire celermente, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, in attuazione dell'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

   ad adottare iniziative per individuare criteri e requisiti sufficientemente selettivi per l'iscrizione e la permanenza nel suddetto elenco, tali da rendere lo strumento quanto più possibilmente efficace al fine di prevenire condotte opportunistiche da parte dei venditori e garantire la fornitura di energia elettrica per i clienti finali;

   ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori.
(7-00137) «Andreuzza, Patassini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra».