• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01408/004 9/1408/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/004presentato daCENNI Susannatesto diGiovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» (A.C. 1408) presenta all'articolo 25-quater «Disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato»;

    nello specifico l'articolo 25-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali;

    la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha introdotto norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contrasto, con significative modifiche al quadro vigente, prevedendo la repressione penale del caporalato, la tutela delle vittime e dei lavoratori agricoli;

    secondo i dati emersi dal Quarto rapporto sulle agromafie e il caporalato, è ancora comunque rilevante la frequenza di tale crimine nel nostro Paese: un'azienda agricola su quattro in Italia ricorre all'intermediazione del caporale per reclutare la forza lavoro (30 mila su tutto il territorio nazionale), mentre sono tra i 400 e i 430 mila i lavoratori agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare. Di questi più di 132 mila vivono in condizione di vulnerabilità sociale. Lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura producono inoltre un giro d'affari pari a 4,8 miliardi di euro. Altri 1,8 miliardi di euro all'anno, invece, riguardano l'evasione contributiva;

    appare evidente che l'impianto legislativo attuale necessiti, per essere efficace, di appositi finanziamenti per promuovere una completa applicazione delle norme presenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di stanziare appositi finanziamenti al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità previste dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», destinando tali risorse prioritariamente a:

    a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'ordine coinvolte;

    b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

    c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

    d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri.
9/1408/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.