• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01408/005 9/1408/5. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bond, Cortelazzo, Bendinelli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01408/005presentato daBARATTO Raffaeletesto diGiovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

    la tecnica impositiva in uso negli Stati Membri dell'Unione prevede che, a seguito di una transazione commerciale o comunque dell'esecuzione di una prestazione e della conseguente emissione di una fattura, l'impresa versi allo Stato l'imposta sul valore aggiunto dovuta, anche qualora non abbia ancora incassato dal debitore fiscale (il destinatario della prestazione) quanto dovuto;

    al verificarsi di precise condizioni, inoltre, la legge riconosce all'impresa il diritto a portare in detrazione l'Iva versata ma non incassata, attraverso l'emissione di una nota di variazione della propria base imponibile;

    a livello Comunitario l'emissione delle note di variazione è disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE – articolo 90, mentre sul piano nazionale la fattispecie è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – articolo 26;

    fino ad oggi l'Amministrazione Finanziaria ed il Ministero dell'economia con susseguenti interventi (Circolare del Ministero delle finanze n. 77/E/2000, Agenzia delle entrate risoluzioni nn. 155/E/2001, 161/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008), nel caso di mancato pagamento, hanno inteso interpretare le suestese norme prevedendo che la condizione dell'infruttuosità della procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore costituisce il presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione; il risultato di una tale interpretazione ha finora portato sostanzialmente al risultato per cui le imprese anticipano allo Stato l'Iva dovuta fino al suo pagamento o comunque alla sua definitiva infruttuosa irrecuperabilità e poiché il tempo medio di una procedura concorsuale in Italia supera il decennio, le imprese accordando di fatto in tal modo allo Stato un prestito senza interessi. Tale situazione ha indubbiamente determinato una perdita secca di risorse a carico di migliaia di imprese italiane altrimenti destinate ad investimenti e alla creazione di posti di lavoro;

    in data 23 novembre 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea, sul caso C246/16 Enzo di Maura c. Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Siracusa ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni. Tale interpretazione, gerarchicamente sovraordinata, contraddice quanto finora sostenuto dall'Agenzia delle entrate e, impone, un conseguente allineamento dei criteri interpretativi adottati da quest'ultima nonché, un definitivo chiarimento normativo, attraverso l'opportuna e coerente modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa che consenta l'adeguamento alla normativa europea e lo stanziamento delle risorse necessarie a una più rapida emissione delle note di variazione Iva.
9/1408/5. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bond, Cortelazzo, Bendinelli.