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Atto a cui si riferisce:
C.5/01096 (5-01096)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01096

  Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Pallini si fa presente quanto segue.
  La competenza a effettuare la classificazione dei datori di lavoro nei settori produttivi, ai fini previdenziali e assistenziali, è demandata all'Inps, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in ragione della natura dell'attività esercitata dall'azienda.
  In conseguenza di ciò, l'Inail è tenuto, ai fini dell'inquadramento settoriale, a recepire la classificazione aziendale disposta dal citato Ente previdenziale e tale vincolo opera anche in tema di imprese agricole, le quali, se così classificate dall'Inps, devono essere assoggettate, ai fini assicurativi, al regime di contribuzione previsto dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Gestione agricoltura).
  Ai fini del predetto inquadramento settoriale disposto dall'Inps, rileva principalmente la nozione di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo come chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  Le connesse attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, sono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti dalle attività anzidette.
  Un particolare criterio di inquadramento è previsto, per le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che le inquadra sulla base di un criterio quantitativo (ossia oltre il 50 per cento dell'intera quantità trasformata, manipolata e commercializzata) nonché in base ai parametri della normalità e della continuità, secondo quanto stabilito dall'Inps.
  In definitiva, dette imprese agricole sono inquadrate nei settori dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal mercato; nel settore agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.
  Inoltre, l'articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, riconduce nell'ambito dei lavoratori agricoli dipendenti del settore agricolo, ai fini previdenziali e assicurativi, gli operai assunti da «imprese non agricole, singole o associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta».
  La citata norma individua, quale parametro utile ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, la natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, in deroga al criterio generale alla stregua del quale l'inquadramento del lavoratore è correlato alla natura dell'attività economica dell'impresa dalla quale egli dipende.
  Per ciò che attiene, poi, alla qualifica delle organizzazioni di produttori (Op) richiamate dall'interrogante, esse «hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute» e ciò trova conferma nel nuovo regolamento delle Organizzazioni comuni dei mercati agricoli – progettate per gestire la produzione e il commercio della maggior parte del settore agricolo UE – che mira ad incoraggiare la cooperazione tra produttori proprio attraverso le organizzazioni di produttori, nonché norme specifiche in materia di concorrenza e commercializzazione di taluni prodotti.
  Alla luce del vigente quadro normativo, si evince pertanto che l'assenza del requisito relativo alla raccolta dei prodotti agricoli escluda gli operai delle Organizzazioni di produttori addetti solo ad «operazioni di cernita, calibratura e confezionamento» dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, lettera d), della legge 31 marzo 1979, n. 92 e, quindi, dalla Gestione agricoltura di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.