• C. 1394 EPUB Disegno di legge presentato il 22 novembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1394 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1394

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro dello sviluppo economico
(DI MAIO)

con il ministro della salute
(GRILLO)

e con il ministro per gli affari europei
(SAVONA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

Presentato il 22 novembre 2018

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Premessa.

  Il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese) è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dalla Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri.
  Il CCR di Ispra fu istituito nel 1959 con la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca (tra cui il primo reattore di ricerca italiano Ispra 1). Il CCR di Ispra fu inaugurato il 13 aprile 1959 dal Presidente della Repubblica italiana contestualmente alla messa in funzione del reattore Ispra 1, realizzato nell'ambito di un accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America (USA).
  In seguito alla cessione, presso il CCR furono realizzate altre infrastrutture dedicate alla ricerca nucleare, tra cui il reattore Essor, nonché laboratori e impianti per la gestione dei rifiuti radioattivi.
  Il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane, sin dagli anni ’60, stipularono contratti con il CCR di Ispra per l'esecuzione di varie ricerche in campo nucleare tendenti allo sviluppo di nuove filiere di reattori per la produzione di energia elettrica, al miglioramento dei combustibili nucleari e allo sviluppo della sicurezza nucleare.
  Presso il CCR di Ispra sono state effettuate anche ricerche ed esperienze facenti capo ai programmi nucleari di altri Stati membri delle Comunità europee.
  Dopo il 1987, come noto, l'Italia ha mutato le sue scelte strategiche in campo nucleare e, per conseguenza, ha progressivamente ridotto la sua collaborazione con il CCR di Ispra in tale campo. Con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Attualmente, a parte le attività di ricerca convenzionale, restano operative in campo nucleare, presso il CCR di Ispra, le attività relative alle salvaguardie nucleari, nonché quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. In questo contesto la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (decommissioning) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (waste management) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR tra cui il CCR di Ispra, che è il più grande dei quattro centri europei.
  L'importo complessivo del Programma di decommissioning e waste management del CCR di Ispra ammonta, secondo la comunicazione del CCR al Parlamento europeo del 2008, a 676 milioni di euro2003 (di cui circa 120 milioni di euro2003 già spesi e 150 milioni di euro2003 destinati allo smaltimento finale dei rifiuti).
  L'Italia è Stato parte del Trattato e, come tale, concorre già al finanziamento delle attività «nucleari», ivi incluse quelle afferenti al programma di disattivazione dei vari CCR.
  Il CCR di Ispra, sulla base dei contratti stipulati negli anni ’60-’80 e della documentazione di esercizio degli impianti in suo possesso, ha sollecitato ufficialmente l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – quale erede dell'ex CNEN –, l'ENEL Spa – in rappresentanza dell'ENEL e del CISE –, la Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa – quale erede del settore nucleare dell'ENEL – e il Ministero dello sviluppo economico – in rappresentanza del Governo italiano – per le responsabilità storiche derivanti da tali contratti, che li vedrebbero coinvolti nelle attività di disattivazione degli impianti nucleari del CCR di Ispra e di gestione dei relativi rifiuti radioattivi.
  Per questo motivo, l'ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nel 2006, ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro congiunto con i rappresentanti degli organismi nazionali interessati per confrontarsi con i rappresentanti del CCR di Ispra.
  Tra la parte italiana e la Commissione europea è emersa una divergenza di principio sull'impostazione della questione delle eventuali responsabilità storiche italiane.
  Il CCR di Ispra riteneva che l'utilizzazione italiana delle infrastrutture del Centro implicasse la corresponsabilità delle istituzioni italiane, per una quota da stabilire, nella disattivazione, nella gestione dei rifiuti e nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari del Centro stesso.
  Per contro, da parte italiana si riteneva che le responsabilità italiane dovessero:

   riguardare esclusivamente i «beni nucleari» (impianti, circuiti e attrezzature) realizzati dopo la cessione del Centro di Ispra dall'ex Comitato nazionale per le ricerche nucleari (CNRN) all'Euratom, avvenuta nel 1959, con ciò escludendo tutti i «beni nucleari» preesistenti alla cessione del Centro all'Euratom;

   scaturire esclusivamente dal contenuto dei contratti che l'Euratom aveva stipulato con gli operatori e le amministrazioni governative nazionali, divisibili in quattro gruppi [gruppo n. 1: sviluppo di reattori del tipo CIRENE (CNEN/Euratom e – CISE); gruppo n. 2: sviluppo dell'industria nucleare nazionale (Euratom e Governo italiano); gruppo n. 3: esperienze dell'ENEL (Euratom ed ENEL); gruppo n. 4: esperienze del CISE (Euratom e CISE)].

  Per quanto riguarda il reattore Ispra 1, il CCR chiedeva originariamente il riconoscimento della responsabilità italiana al 100 per cento e, in seguito, una compartecipazione al 50 per cento alla sua disattivazione, in relazione al presunto utilizzo per alcuni anni a solo beneficio dell'Italia.
  Come si è già esposto, questo reattore sperimentale, il primo impianto nucleare in Italia, fu realizzato dal CNRN in collaborazione con gli USA e nel 1959, dopo l'inaugurazione, fu dato in concessione per novantanove anni all'Euratom, insieme con tutti gli altri beni presenti nel Centro all'atto dell'istituzione del CCR di Ispra, per una superficie di 160 ettari, senza alcun onere per l'Euratom.
  All'atto della cessione, il reattore era un bene importante per i programmi di ricerca nucleare che l'Euratom intendeva svolgere nel CCR di Ispra e aveva un valore economico considerevole. Il concessionario, per il periodo di durata della concessione, assumeva tutti i doveri del proprietario: eventuali diversi rapporti erano stabiliti solo all'atto della scadenza o del rinnovo del rapporto di concessione.
  La completa autonomia dell'Euratom nella gestione del reattore intervenne in tre fasi successive:

   fase 1: gestione italiana dal 1959 al 1° aprile 1963;

   fase 2: gestione congiunta italiana/Euratom dal 1963 al 1966, per programmi di ricerca condivisi (con priorità per quelli Italiani);

   fase 3: gestione dell'Euratom dal 1966 al 1972 per attività previste nei Programmi quadro dell'Euratom di ricerca nucleare.

  La gestione italiana fino al 1963 fu una necessità temporanea, sia per permettere al CNRN di completare le attività di ricerca già avviate prima della cessione del reattore all'Euratom, sia per mettere in grado il nuovo esercente Euratom di gestire autonomamente il reattore. Non era infatti possibile cedere immediatamente un impianto così complesso, considerato anche che, all'atto della cessione, l'Euratom doveva ancora dotarsi di personale qualificato e patentato da destinare alla gestione del reattore.
  Nel 1972 il reattore fu definitivamente messo fuori servizio e mantenuto in sicurezza passiva.
  Per quanto esposto, pur riconoscendosi alcune responsabilità nelle attività di ricerca condotte per il programma nucleare italiano, non è possibile definire in modo analitico i relativi oneri, in quanto:

   la maggior parte della documentazione contrattuale (in special modo quella risalente agli anni ’60-’80) non considerava l'aspetto conclusivo della disattivazione, per cui in base ai contratti stipulati non si possono stabilire i rispettivi oneri per la disattivazione;

   il lungo tempo trascorso dal termine dei lavori porterebbe a una difficile se non impossibile condivisione con il CCR dell'analisi degli oneri passivi riconducibili sia alla custodia che al mantenimento in sicurezza di quanto spettante alle istituzioni italiane;

   in quella fase storica le attrezzature e ancor più il combustibile erano considerati beni di valore e non oneri, come avviene attualmente a causa dei costi per il loro smaltimento, per cui non è possibile un'analisi economica analitica;

   la disattivazione delle attrezzature e delle esperienze, prevista dai contratti, rientra nell'ambito della più generale disattivazione dell'intero sito avviata dal CCR, per cui disgiungere l'incidenza degli oneri generali nelle singole attività porterebbe a dicotomie di valutazione difficilmente conciliabili.

  Successivamente, la Commissione europea e il Ministero dello sviluppo economico hanno proseguito su tale tematica con vari incontri e scambi di lettere a livello ministeriale, tra cui, da ultimo, la lettera dell'onorevole Ministro Scajola del 19 settembre 2008, n. 16552, indirizzata al Commissario europeo, con la quale tra l'altro si è comunicato l'impegno del Governo italiano a farsi carico dell'eventuale ricondizionamento dei rifiuti del CCR di Ispra con un cofinanziamento europeo per i costi, dando mandato a un gruppo tecnico di definire la soluzione dell'annoso contenzioso (allegato 1).
  Al termine di vari incontri, il gruppo tecnico, che ha operato col supporto tecnico dell'ISPRA, dell'ENEA e della SOGIN Spa, stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici sulla base delle responsabilità storiche delle istituzioni italiane, ha individuato una soluzione che passa attraverso un'intesa di tipo transattivo tra le Parti, mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia.
  Tale fornitura è stata individuata nella partecipazione alla disattivazione del reattore Ispra 1 per i seguenti motivi:

   l'installazione risulta ben individuabile sia nel suo complesso che nelle sue pertinenze;

   le tecnologie utilizzabili per la sua disattivazione sono del tutto assimilabili a quelle che saranno adottate per i restanti impianti nucleari nazionali;

   l'assunzione dell'onere della disattivazione del reattore Ispra 1 farebbe venir meno ogni motivo di rivalsa sull'Italia in merito alle responsabilità legate alla proprietà dello stesso reattore.

  Si sono pertanto individuate le seguenti macro-aree di lavori, anche ai fini del trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1 a un operatore designato dal Governo italiano:

   1) conservazione in sicurezza;

   2) disattivazione e disattivazione dell'impianto fino alla condizione del rilascio del sito esente da vincoli radiologici;

   3) trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi (SGRR) del CCR di Ispra (area 40);

   4) caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 presso la SGRR;

   5) predisposizione e confezionamento dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR;

   6) stoccaggio temporaneo dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 presso la SGRR;

   7) stoccaggio temporaneo dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite presso un impianto di deposito temporaneo sul sito del CCR;

   8) analisi di fattibilità, richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite all'interno della struttura di deposito temporaneo per rifiuti di categoria 2 della SGRR secondo le modalità definite dall'autorità di sicurezza;

   9) proprietà dei rifiuti derivanti dalla disattivazione e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

  La transazione prevede che le macro-aree di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 9) siano a carico del Governo italiano e che le macro-aree di cui ai punti 4), 6), 7) e 8) restino a carico del CCR.

Descrizione dell'Accordo transattivo.

  Nelle premesse dell'Accordo transattivo sono richiamate la partecipazione italiana all'EURATOM e la situazione che ha originato le responsabilità italiane nelle attività svolte presso il CCR.

Punto 1.

  Nel punto 1 si individua l'attività che viene considerata per la compensazione degli oneri a carico delle istituzioni italiane: la disattivazione del reattore Ispra 1 e le macro aree di attività a carico dei contraenti. Nell'appendice tecnica vengono analizzate in maniera più esaustiva e puntuale le specifiche attività. Per quanto attiene al punto 1.2, si specifica che il titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1 corrisponde attualmente al soggetto individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'attuazione dell'Accordo terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla cui applicazione è subordinato l'Accordo transattivo in esame ai sensi del punto 5.1 dell'Accordo medesimo.

Punto 2.

  Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. Tale data è stata individuata, con adeguati margini, in coerenza con i tempi previsti dall'Accordo tra l'Italia e la Francia per il rientro in Italia dei rifiuti derivanti dall'attività di riprocessamento del combustibile irraggiato. In caso di indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.
  Per quanto attiene alla definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti al Deposito nazionale da parte del CCR di Ispra, esse faranno riferimento alle tariffe applicabili ai rifiuti derivanti dallo smantellamento delle centrali e degli impianti del ciclo del combustibile.
  La grande maggioranza dei rifiuti radioattivi nazionali deriverà dallo smantellamento delle ex centrali nucleari e degli impianti del combustibile, in carico alla SOGIN Spa e quindi con oneri riconducibili all'utente elettrico, attraverso la componente A2 delle tariffe elettriche, per cui le tariffe di conferimento al Deposito nazionale saranno regolate da appositi provvedimenti e delibere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Punto 3.

  Il Governo ha già preso l'impegno di farsi carico di un eventuale ricondizionamento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra. Nel punto 3 si stabilisce la partecipazione finanziaria del CCR a tale attività, con un onere aggiuntivo forfetario a carico della Commissione europea, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6 milioni di euro2009 (stimato come percentuale aggiuntiva del 4 per cento sull'importo complessivo destinato dalla Commissione allo smaltimento dei rifiuti nel Deposito nazionale), che prescinde dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva conferita.

Punto 4.

  Nel punto 4 viene stabilito che le Parti possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.

Punto 5

  Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo transattivo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Punto 6.

  Nel punto 6 viene istituito un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1 e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

  L'Italia, sin dall'Accordo del 22 luglio 1959 che ha istituito il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), ha intrapreso un percorso di collaborazione nell'ambito della ricerca nucleare svolta in tale sito insieme con la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Nel 1999 la Commissione europea, con il parere favorevole del Parlamento e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per la disattivazione delle installazioni nucleari e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei propri centri di ricerca e, fra questi, del sito del CCR di Ispra.
  La ripartizione degli oneri conseguenti allo smantellamento è stata oggetto di esame congiunto tra i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del CCR di Ispra, che ha portato all'Accordo siglato a Roma e a Bruxelles il 27 novembre 2009. In tale Accordo, la questione di detti oneri (cosiddette «responsabilità storiche») è stata definitivamente risolta, con una forte riduzione rispetto alle richieste originarie avanzate dalla Commissione, ponendo a carico dell'Italia, a titolo di compensazione, alcune delle attività da effettuare, quali lo smantellamento del reattore Ispra 1, situato nel complesso del CCR di Ispra, e lo smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale.
  In particolare, a seguito dell'Accordo, risultano a carico del Governo italiano le seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di categoria 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di categoria 3 – in particolare della grafite – ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.
  Le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; legge 23 agosto 2004, n. 239; legge 23 luglio 2009, n. 99; decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31).
  Il Tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'ISPRA e dalla SOGIN Spa ha effettuato, al momento dell'Accordo nel 2009, la migliore stima che, in analogia con quanto fatto per gli impianti della SOGIN Spa, non comprende gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività e indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. Nei limiti di accuratezza caratteristici di stime finanziarie di questo tipo, tale risultato è coerente con i costi di disattivazione di impianti similari. Inoltre, a tale importo vanno necessariamente aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto; tali oneri sono valutati in circa 5 milioni di euro.
  La distribuzione annuale dei costi e il programma a vita intera sono basati sull'ipotesi di completare la disattivazione entro undici anni dal trasferimento della licenza e di ottenere la licenza di disattivazione entro un anno dalla presentazione della relativa istanza.
  Tenuto conto anche dell'esigenza di evitare l'apertura di un contenzioso in sede europea per mancata attuazione dell'Accordo, che potrebbe portare all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia, il presente disegno di legge permette l'attuazione del quadro normativo stabilito dall'articolo 1, commi 537, 538 e 539, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui dare inizio al processo di realizzazione dell'Accordo con l'incarico diretto alla SOGIN Spa di iniziare le operazioni preliminari di inventario degli impianti e dei materiali da trasferire e con la previsione di costituire il Comitato misto previsto dall'Accordo (formato da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, della Commissione europea e della SOGIN Spa).
  Ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la copertura degli oneri è prevista mediante la riformulazione degli oneri generali di sistema di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, il cui articolo 1, comma 1, lettera a), come modificato dalla citata legge n. 205 del 2017, prevede l'utilizzazione del gettito attuale della componente tariffaria A2 per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e alle attività connesse.
  Dalla disposizione non originano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.
  L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra. La Commissione ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che negli anni ’60-’80 il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.
  Non essendo possibile – dato il tempo trascorso e considerato che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per la futura attività di smantellamento, allora non prevista – effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva.
  L'intesa è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR.
  Sotto il profilo politico la ratifica appare coerente con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  L'Accordo transattivo non presenta in linea di principio aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente. Esso si basa sulle conseguenze del Trattato istitutivo dell'Euratom, in particolare sull'Accordo per l'istituzione in Italia del CCR di Ispra del 22 luglio 1959, approvato con la legge 1° agosto 1960, n. 906.
  Le disposizioni contenute nell'Accordo transattivo sono conformi alle disposizioni italiane in materia di energia nucleare e a quelle del codice civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Non si rileva un'incidenza dell'Accordo sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
  Per la realizzazione degli interventi di smantellamento si procederà secondo quanto disposto dalle norme italiane per le attività nucleari dismesse presenti nel territorio italiano, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e delle conseguenti delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Il provvedimento non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione» poiché si riferisce a una materia per la quale occorre l'autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non esistono disegni di legge all'esame del Parlamento sulla stessa o analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo non contrasta con le linee prevalenti della giurisprudenza in materia. Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

  Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
  La compatibilità è assicurata dal fatto che la Commissione europea è una delle Parti contraenti e firmatarie dell'Accordo transattivo. Il quadro giuridico di principio è il Trattato istitutivo dell'Euratom e il diritto europeo in materia di energia nucleare.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Si ribadisce che la ratifica dell'Accordo transattivo è necessaria per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del CCR di Ispra. La Commissione ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che negli anni ’60-’80 il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.
  Non essendo possibile – dato il tempo trascorso e considerato che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per la futura attività di smantellamento, allora non prevista – effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto previsto nell'ambito di altri strumenti internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo rispecchia i princìpi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  L'Accordo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  L'Accordo determina la ripartizione degli oneri conseguenti allo smantellamento del reattore Ispra 1, risolvendo definitivamente un negoziato protrattosi per alcuni anni e arrivando a una forte riduzione delle richieste originarie della Commissione europea.
  L'Accordo pone a carico dell'Italia alcune delle attività da effettuare, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore Ispra 1 e nello smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale.
  Le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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