• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.0/00909/048/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/909/48/0813 presentato da AGOSTINO SANTILLO
giovedì 8 novembre 2018, seduta n. 005

Le Commissioni riunite,
in sede di esame del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,
impegnano il Governo:
ad attivarsi affinché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, Il e IV della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti la sicurezza delle costruzioni nelle procedure di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 e del 2017, vengano considerati, concordemente agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché il Commissario straordinario definisca con apposita ordinanza le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, dei predetti interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e affinché, nelle more dell'emanazione delle linee guida, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti;
a prevedere che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possano iniziare lavori relativi agli interventi "rilevanti" senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 (L) comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che, in deroga a quanto disposto da tale articolo, tale previsione non si applichi per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza";
ad attivarsi affinché, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possano istituire controlli anche con modalità a campione.
(0/909/48/0813)
SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI