• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00909/071/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 909, recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/909/71/0813 presentato da FABRIZIO TRENTACOSTE
giovedì 8 novembre 2018, seduta n. 005

Le Commissioni riunite,
in sede di esame del disegno di legge n. 909, recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze",
premesso che:
l'articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;
finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore;
dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);
conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del codice ambiente ove, con specifico riferimento agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;
nel corso dell'esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura;
considerato che:
il Ministero dell'ambiente, persegue da diversi anni l'aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo n. 99 del 1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018;
la necessità di una revisione della normativa di riferimento è dettata anche dall'Atto Camera 1201, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, con specifico riferimento all'articolo 14, lettera b);
tale norma, difatti, delega il Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. Tra i criteri previsti ai fini dell'esercizio della delega, alla lettera b) punto 4, vi è la necessità garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
impegnano il Governo:
ad adottare, in tempi rapidi al fine di evitare il ripresentarsi di future emergenze ed eventuali minacce per l'ambiente e la salute umana, iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi terreni;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per l'elaborazione dei criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di consentire un'adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti e correttivi agricoli;
ad assumere iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli enti preposti;
a valutare l'opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde, dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli e falde;
a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di propria competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai terreni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;
a promuovere il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e l'esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.
(0/909/71/0813)
TRENTACOSTE, NUGNES, LA MURA, MORONESE