• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01104 (5-01104)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01104presentato daVIVIANI Lorenzotesto diMartedì 11 dicembre 2018, seduta n. 99

   VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LO MONTE e LOLINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   nel periodo dal 1996 al 2000, con l'intervento della «Cassa per la formazione della proprietà contadina» – oggi Ismea – molti agricoltori acquistarono un terreno agricolo con patto di riservato dominio ovvero il terreno veniva acquistato dallo Stato che si riservava la proprietà del fondo fino al pagamento dell'ultima rata del mutuo. Il patto di riservato dominio si può sciogliere, con atto notarile, estinguendo il debito con lo Stato a patire dal 5° anno dall'acquisto;

   gli acquirenti, altresì, sono obbligati per 5 anni a non vendere il terreno, a coltivarlo direttamente e a eseguire miglioramenti o mantenerlo in buone condizioni;

   originariamente il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 817 del 1971 prevedeva che «i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice fossero soggetti per trenta anni al vincolo di indivisibilità.». Successivamente, con la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 questo vincolo è stato ridotto a quindici anni; quindi, gli acquirenti sono obbligati per 15 anni a mantenere indivisibile il fondo;

   si pone un problema per coloro i quali si sono svincolati da Ismea liquidando il debito residuo con lo Stato, ma non possono comunque vendere parte del terreno;

   il comma 5 dell'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto»;

   la formulazione con cui è stato elaborato il suddetto comma 5 sembra aver creato delle difficoltà interpretative da parte di notai e avvocati, i quali ritengono che la disposizione sia rivolta solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, ovvero dopo il 30 giugno 2001 e a coloro che li hanno acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996;

   sembra quindi che esista una sorta di «buco» normativo di 5 anni, durante il quale i soggetti che hanno acquistato terreni con l'aiuto dello Stato non possano usufruire della riduzione del vincolo di indivisibilità –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di dare una interpretazione univoca a questa norma per risolvere l'ambiguità che sembra aver creato la modifica introdotta, per poter dare certezza alle persone che si trovano nella summenzionata situazione.
(5-01104)