• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01334-AR/1 ...    premesso che:     i commi da 256 a 268 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano le modalità di funzionamento di un nuovo Fondo per il ristoro dei risparmiatori...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-AR/115presentato daNAVARRA Pietrotesto diSabato 8 dicembre 2018, seduta n. 97

   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 256 a 268 dell'articolo 1 del provvedimento in esame disciplinano le modalità di funzionamento di un nuovo Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata;
    il ristoro è definito nella misura pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore: la procedura disposta si pone in continuità con quella prevista dall'articolo 11, comma 1-bis del decreto n. 91 del 2018, recante proroghe di termini;
    contrariamente agli originari intendimenti dell'attuale Esecutivo, la procedura disposta, inoltre, conferma il principio di danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, proprio come previsto dalle procedure originariamente definite dai Governi della XVII legislatura in materia di ristoro dei risparmiatori;
    il nuovo Fondo per il ristoro dei risparmiatori di cui al provvedimento in esame sostituisce però quello istituito nella scorsa legislatura dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205 del 2017,) avente comunque analoghe finalità e la cui operatività doveva essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio 2018;
    da fonti stampa si è appreso che tali norme attuative predisposte dal Governo uscente, hanno subito a marzo 2018 un arresto, per volontà di alcune forze politiche, che avrebbero chiesto di non procedere con l'emanazione dei citato decreto, per lasciare al successivo Esecutivo il compito di stabilire in che modo risarcire i risparmiatori, anche al fine di consentire un ampliamento della platea degli aventi diritto;
    nei fatti l'attuale Governo ha rallentato un processo che aveva invece conferito una concreta speranza ai risparmiatori colpiti, dapprima posticipando il richiamato termine del citato decreto del Presidente del Consiglio del ministri al 31 ottobre 2018 e, infine, al 31 gennaio 2019, come risulta ai sensi dei citato decreto n. 91 del 2018;
    peraltro questo rallentamento si è concretizzato nell'approvazione con il provvedimento in esame di misure decisamente sfavorevoli verso chi ha diritto al ristoro, poiché questo viene erogato entro limiti quantitativi particolarmente stringenti, sia per quanto concerne la misura del ristoro sia il limite massimo individuale, a fronte di promesse elettorali che avrebbero dovuto garantire un ristoro integrare a tutti gli azionisti coinvolti;
    nella formulazione originaria del disegno di legge, la lettera f) del comma 3 dell'articolo 38 prevedeva, inoltre, che l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivalesse a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni: su impulso delle opposizioni, grazie agli emendamenti soppressivi della disposizione proposti e, infine, con l'approvazione nel corso dell'esame in commissione V di un emendamento sostenuto da tutte le forze politiche, confluito nella lettera f), comma 258, dell'articolo 1, per i soggetti che accedono al Fondo resta impregiudicato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro erogato;
    nessuna altra modifica è stata approvata alla disciplina in esame, e resta fermo, come previsto dalla formulazione originaria del disegno di legge, che il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o l'ACF, meccanismo che potrebbe determinare l'esclusione dal ristoro di alcuni risparmiatori che presentano istanza, qualora le risorse stanziate non si rivelassero sufficienti,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in coerenza con quanto annunciato in sede di campagna elettorale, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di innalzare la misura del ristoro erogato, considerando il 30 per cento soltanto a titolo di acconto dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce in favore dei risparmiatori, nonché ad innalzare il limite massimo complessivo individuale, e ad incrementare per gli anni successivi le risorse destinate all'operatività del Fondo istituito dal presente provvedimento, al fine di garantire a tutti i risparmiatori per i quali sia stato riconosciuto un danno ingiusto l'integrale ristoro di quanto dovuto.
9/1334-AR/115. (Testo modificato nel corso della seduta)  Navarra, Marattin.