• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/00435/013 in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/435/13 presentato da GABRIELLA DI GIROLAMO
mercoledì 27 giugno 2018, seduta n. 015

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
premesso che:
il comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, trasferisce all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) le competenze di Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, dei quali dispone la soppressione (a decorrere dal 10 luglio 2018);
l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l'istituzione di due Uffici speciali: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, Svolgendo tra l'altro un'attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica. Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime. La disposizione citata prevede che al ricordato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere siano trasferite le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione, innanzi costituiti dai Comuni, i quali vengono soppressi;
tali Uffici territoriali furono istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (articolo 3), che al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, pose l'obbligo per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuate con decreto del Commissario delegato) di costituire un Ufficio territoriale per la ricostruzione (unico per tutta l'area omogenea);
lo stesso comma 32 del citato articolo del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede altresì alla soppressione del Comitato di Area omogenea con le relative competenze degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione sopracitati (istituito dall'articolo 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo);
siffatte soppressioni sono previste a decorrere dal 1º luglio 2018;
considerato altresì che:
finché la soppressione non sia operante, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012);
una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, continua a svolgere le attività di loro competenza, sotto la direzione ed il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica. Il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere,
impegna il Governo:
ad adottare, in sede di attuazione di quanto stabilito al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, ogni iniziativa necessaria al fine di garantire l'uniformità tecnico amministrativa delle pratiche presentate all'Ufficio speciale per la Ricostruzione;
a valutare lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma 2009 e a riconsiderare la possibilità di riapertura a pieno regime dei sopracitati Uffici Territoriali per la Ricostruzione al fine di mantenere un servizio di prossimità per i cittadini colpiti e per evitare il sovraccarico della gestione delle pratiche in capo ad un unico ufficio.
(numerazione resoconto Senato G1.5)
(9/435/13)
DI GIROLAMO, DI NICOLA, CASTALDI