• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/00912 (5-00912)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00912

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali non abbiano finora trovato applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 97 del 1994 (cosiddetta legge Carlotto) in tema di fiscalità agevolata a favore delle attività economiche nei comuni delle aree montane con particolare riferimento allo stato di attuazione della disciplina prevista dall'articolo 16 rubricato «Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali».
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.
  La norma prevede che la determinazione del reddito d'impresa per i soggetti esercenti attività commerciali e per i pubblici esercizi con volume d'affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000, situati nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti o nei centri abitati con meno di 500 abitanti situati nei comuni montani, possa avvenire, per gli anni d'imposta successivi, sulla base di un concordato con gli Uffici della amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese sono esonerate dalla tenuta della documentazione contabile.
  Al riguardo, si rappresenta che tale articolo è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
  Peraltro, il Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – con la circolare n. 192 del 23 ottobre 2000 ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'articolo 16 in commento, resasi necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento tributario dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al sopracitato decreto legislativo n. 218 del 1997, che configura un unico modello di definizione dei rapporti tributari in contraddittorio con il contribuente.
  Vengono così evitate discriminazioni nei confronti dei piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, i quali verrebbero ammessi a definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva e non anche, come previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, dopo l'attivazione delle procedure di accertamento.