• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01346/136    premesso che:     il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/136presentato daFERRI Cosimo Mariatesto diMartedì 27 novembre 2018, seduta n. 91

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità, poiché parte innanzitutto da una impostazione di fondo profondamente sbagliata, che sovrappone in modo scontato e automatico il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione, affrontando quest'ultimo in termini solo «securitari» e al tempo stesso in modo propagandistico, soffiando sul fuoco delle paure delle persone incuranti dei reali risultati;
    nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
    i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n. 161/2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
    il decreto-legge elimina l'obbligatorietà della comunicazione della proposta al procuratore distrettuale da parte del questore e del direttore della DIA e la correlata sanzione della inammissibilità della proposta in mancanza di comunicazione. La novella, riducendo il coordinamento preventivo tra l'Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza, può potenzialmente condurre ad un impatto sulle indagini in corso relative al medesimo soggetto;
    particolarmente significative appaiono dunque le modifiche relative al settore delle misure di prevenzione, la più rilevante concerne le misure di prevenzione patrimoniali: l'articolo 24 del decreto-legge n. 113/2018 ha modificato l'articolo 17, intitolato «Titolarità della proposta» nella parte concernente le modalità di raccordo tra il Questore, il Direttore della DIA e il Procuratore della Repubblica in tema di presentazione della proposta per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
    il nuovo assetto dei rapporti tra gli organi amministrativi e la magistratura inquirente titolari del potere di proposta delineato dal legislatore d'urgenza trascura di considerare che non ragioni di «gerarchia», ma esigenze di effettiva tutela del segreto investigativo rendono inevitabile che, nella decisione circa il concreto esercizio dell'azione di prevenzione, le 24 valutazioni del Procuratore Distrettuale siano destinate a prevalere rispetto all'iniziativa degli organi amministrativi titolari del potere di proposta: solo il Procuratore Distrettuale ha, infatti, la disponibilità degli atti processuali necessari per apprezzare se la discovery, conseguente all'esercizio dell'azione di prevenzione, possa risultare di pregiudizio alla segretezza di indagini in corso e, proprio in questa logica, la precedente formulazione della norma consentiva, sia pure in via interpretativa, di ritenere che l'azione di prevenzione potesse essere recessiva nel caso si palesasse il rischio concreto di pregiudizio delle indagini,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere e modificare la previsione che prevede che al Procuratore Distrettuale sia data comunicazione «sintetica» della proposta, potendo solo quella integrale assicurare la piena conoscenza di tutti gli elementi che la sostengono e, quindi, consentire un apprezzamento adeguato dell'eventuale ricorrenza di rischi di pregiudizi alla segretezza delle indagini.
9/1346/136. Ferri, Bazoli, Morani, Vazio, Miceli, Annibali.