• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01346/142    premesso che:     l'articolo 15 del provvedimento in esame modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/142presentato daD'ORSO Valentinatesto diMartedì 27 novembre 2018, seduta n. 91

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento in esame modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo l'introduzione di un nuovo articolo 130-bis. Al comma 1 di tale articolo si prevede che, nell'ambito del processo, dunque anche nel campo civile, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio;
    la ratio di tale disposizione appare quella di evitare ricorsi ex ante privi dei necessari requisiti di ammissibilità, al fine di evitare che i costi di attività difensive superflue vengano posti a carico della collettività;
    l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto dalla legge italiana allo scopo di attuare quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 3 della Costituzione, ovvero assicurare a tutti i non abbienti i mezzi per agire e difendersi innanzi a ogni giurisdizione;
    l'istituto è già compiutamente disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia che si occupa di definire i requisiti e le condizioni per esservi ammessi, le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione nonché, tra l'altro, i criteri in base ai quali gli avvocati che prestino la propria opera possano vedersi corrisposti onorari e spese;
    il nuovo articolo 130-bis del testo unico spese giustizia (che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce) estende, dunque, anche al giudizio civile una misura già prevista nel settore penale, mutuando quanto previsto dall'articolo 106 del TU spese giustizia per il gratuito patrocinio nel settore penale;
    inoltre, per le stesse impugnazioni civili, l'articolo 120 del TU spese di giustizia prevede che la precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato vada rinnovata per le impugnazioni, non potendo la parte soccombente avvalersi del beneficio ottenuto in precedenza, ed essendo necessario procedere ad un nuovo ed indipendente esame sulla non manifesta infondatezza della questione per la quale si intende proporre gravame;
    si aggiunge, altresì, che l'articolo 136 del Testo unico spese giustizia prevede che venga revocata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in caso di azione o resistenza in giudizio da parte dell'ammesso con malafede o colpa grave. Ed, in tal caso, a seguito della revoca, non viene riconosciuta alcuna liquidazione del compenso al difensore;
    inoltre, il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della Giustizia, l'opportunità di provvedere, nei limiti di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica per quanto di propria competenza, e ferme restando le prerogative parlamentari, con idonee iniziative, anche legislative, al riordino dell'intera materia del gratuito patrocinio in favore dei soggetti meno abbienti, nei diversi settori del nostro ordinamento giuridico
9/1346/142. D'Orso, Perantoni, Dori, Carla Giuliano, Piera Aiello, Palmisano, Ascari, Scutellà.