• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00982 (5-00982)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00982presentato daBUCALO Carmelatesto diLunedì 26 novembre 2018, seduta n. 90

   BUCALO e FRASSINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011 istituiva le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario; ai fini dell'inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido solo il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute;

   con decreto ministeriale n. 374 del 10 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo;

   ai sensi della legge regionale della Sicilia n. 24 del 1976 e della legge quadro nazionale n. 845 del 1978 gli enti di formazione professionale sono di enti di istruzione e formazione professionale convenzionati ed accreditati dalla regione Sicilia;

   la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d));

   i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati dal momento che:

    a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

    b) è possibile transitare dall'uno all'altro per la docenza;

    c) da ambedue con diverse modalità, fissate con legge statale, è consentito l'accesso all'esame di Stato, secondo l'Intesa sindacale che stabilisce le linee guida di regolamentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale eseguiti da istituti professionali, così come riordinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, e da centri di formazione professionale, ex articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, così come convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007;

   i percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda esposta e quali iniziative di competenza intenda urgentemente adottare per porre fine a questa discriminazione.
(5-00982)