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Atto a cui si riferisce:
S.4/00319 MASINI, MALLEGNI, BATTISTONI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: molti dati...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 011
all'Interrogazione 4-00319

Risposta. - Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta innanzitutto che, sul piano del recupero perdite, nella consapevolezza della necessità di incentivare la manutenzione e l'ammodernamento delle reti acquedottistiche, a fronte della scarsità della risorsa idrica e della necessità di garantire una fornitura costante a tutti i cittadini, è stata destinata la somma di circa 53 milioni di euro ad un Piano di recupero perdite, in corso di definizione, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 luglio 2017, a valere sul Fondo, di cui all'art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017.

Tale Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 e prevede il finanziamento degli interventi infrastrutturali nei settori relativi, tra gli altri, alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, nonché al risanamento ambientale e alle bonifiche.

Si tratta di un Piano articolato nelle sezioni "acquedotti" e "invasi" da approvarsi anche in più stralci con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per quanto attiene alla sezione "acquedotti", prevede che 1'ARERA, sulla base delle programmazioni esistenti, nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, fornisca l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

Ad aprile 2018 l'ARERA ha fornito un primo elenco di interventi, selezionati in base ai seguenti criteri di ammissibilità: livello di progettazione, esito del monitoraggio sui Programmi degli interventi e sui Piani economico-finanziari, completezza e congruità delle informazioni recepite dagli EGA, affidamento per la gestione del servizio in conformità alla normativa vigente.

Per quanto concerne la questione delle condotte in cemento-amianto, occorre evidenziare che l'indagine sulla presenza di fibre di amianto nella rete idrica nazionale dell'acqua potabile è fortemente legata alle realtà locali. Per tale ragione, in base alla normativa vigente, la ricerca e il controllo supplementari di sostanze non formate, tra cui l'amianto, nelle acque da destinare e destinate al consumo umano, spetta alle autorità sanitarie regionali e locali, qualora ne ravvisino necessità o vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. A ciò si aggiunga che, secondo le più recenti valutazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), allo stato attuale il peso dell'evidenza non supporta la necessità di fissare un valore guida sanitario per l'amianto nelle acque destinate al consumo umano. Si rappresenta, inoltre, che l'Istituto superiore di sanità ha elaborato un'analisi di rischio estensiva a supporto di un parere inerente alla "Richiesta di linee guida in materia di tubazioni interrate in cemento amianto destinate al trasporto di acqua potabile".

Nel parere si riporta, tra l'altro, che fenomeni di cessione di fibre da parte delle tubazioni possono verificarsi fondamentalmente per la fessurazione del tubo, a seguito di azioni meccaniche sia naturali e sia antropiche, nonché per la solubilizzazione della matrice cementizia. Alla stregua dei dati disponibili, qualora il tubo si mantenga integro, non si ravvisa un rischio significativo di cessione di fibre di amianto all'acqua condonata, specialmente quando, a causa delle caratteristiche chimiche dell'acqua, si formi uno strato protettivo di carbonato di calcio sulla superficie interna del tubo. Nel parere è stata, comunque, raccomandata l'elaborazione di un'analisi di rischio sito-specifica per il parametro amianto, nell'ambito dei Piani di sicurezza delle acque da parte dei sistemi di gestione idro-potabili, nelle circostanze in cui le autorità regionali e locali ne ravvisino la necessità.

Dal punto di vista normativa, com'è noto, in Italia, con la legge n. 257 del 1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", è stata vietata la produzione di manufatti contenenti amianto e l'attività commerciale collegata. Conseguentemente, con lo scadere delle proroghe concesse per l'attuazione della citata legge, la gestione dell'amianto in opera, oggi, è sostanzialmente ricondotta alle Regioni mediante la definizione di Piani attuativi, che devono indicare anche i necessari interventi di bonifica, compresi quelli per renderlo innocuo.

Ad ogni modo, in occasione della recente presentazione dei dati dell'Osservatorio nazionale amianto, il Ministero dell'ambiente ha proposto una "Cabina di regia unica sull'amianto", al fine di dare risposte ai cittadini sulla mappatura, la bonifica, il monitoraggio, la ricerca. Si ritiene, inoltre, necessario riformare la normativa di settore, tenuto conto che la citata legge n. 257 del 1992 mostra i segni dell'età.

COSTA SERGIO Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

21/11/2018