• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00404 UNTERBERGER, STEGER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la detrazione fiscale per gli interventi di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00404 presentata da JULIANE UNTERBERGER
mercoledì 21 novembre 2018, seduta n.061

UNTERBERGER, STEGER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (art. 4);

in particolare, l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in cui è prevista una detrazione in via ordinaria dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;

successivamente, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha aumentato la misura della detrazione dal 36 al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare;

infine, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (art. 16), il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013;

con appositi interventi normativi successivi, tale maggiorazione di importi è stata più volte prorogata e, da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha rinviato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50 per cento) e del limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

la medesima legge di bilancio ha prorogato altresì, fino al 31 dicembre 2018, la maggiorazione dell'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, che consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta del 65 per cento (anch'essa maggiorata e, originariamente, del 55 per cento) per le spese sostenute in caso di interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici;

in entrambi i casi, le detrazioni sono ripartite in quote annuali costanti, su un arco temporale complessivo di 10 anni;

il beneficio effettivo in termini finanziari legato alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per lavori di riqualificazione energetica degli edifici non è rappresentato esclusivamente dall'ammontare della detrazione riconosciuta, ma è legato anche all'arco temporale in cui il contribuente può usufruirne;

nel caso in cui l'ammontare della detrazione sia relativamente basso, o i tempi per il recupero relativamente estesi, nella percezione del contribuente potrebbe risultare più conveniente eseguire i lavori accettando l'offerta, da parte delle imprese incaricate di realizzare l'opera, di uno sconto immediato sul costo, anche più basso rispetto alla misura complessiva della detrazione, in cambio della possibilità di non fatturare in parte i lavori;

sarebbe possibile rendere più efficaci entrambe le detrazioni, rispondendo sia alle esigenze di coloro che ne fruiscono, ossia famiglie e imprese, sia a quelle dell'erario, con riferimento all'emersione dei ricavi e del reddito di quella parte di lavori che, attualmente, sfugge alla tassazione, trasformando le detrazioni per lavori edili in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario, dietro precisa e irrevocabile opzione;

l'introduzione di una siffatta previsione, oltre a fornire una maggiore garanzia all'erario, consentirebbe ai fruitori delle detrazioni, in particolare a coloro che non abbiano sufficienti risorse economiche, di disporre immediatamente delle somme corrispondenti al credito d'imposta, con effetti certamente positivi, non solo in termini di domanda di servizi connessi alle ristrutturazioni e alla riqualificazione energetica, ma anche in termini di abbattimento dei relativi costi;

inoltre, l'attuale detrazione fiscale può essere usufruita solo nei limiti degli importi dovuti per ciascun anno d'imposta, per cui qualora le imposte dovute siano inferiori alla rata annuale della detrazione riconosciuta, la differenza non può essere recuperata;

l'onere a carico del bilancio dello Stato dovuto all'allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali, eventualmente anche incapienti, troverebbe adeguata copertura nelle maggiori risorse finanziarie relative alla crescita complessiva del volume di attività delle imprese che operano nel settore dell'edilizia, con conseguente incremento delle imposte dirette e regionali sulle attività produttive;

già da diversi anni, anche le Province autonome di Trento e di Bolzano concedono, ai sensi delle rispettive leggi provinciali e sulla base dell'importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico sugli edifici, appositi finanziamenti a copertura degli interessi relativi ad un contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti di credito convenzionati,

si chiede di sapere se, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio su tutto il territorio nazionale, il Ministro in indirizzo non ritenga utile introdurre, con apposito strumento normativo, un istituto giuridico che, sul modello dei finanziamenti concessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, consenta ai titolari delle agevolazioni fiscali, quindi alle famiglie e alle imprese, di convertire le detrazioni loro spettanti e relative alle spese destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici in credito d'imposta cedibile a un intermediario finanziario, con l'applicazione di tassi d'interesse ridotti e pressoché uniformi, in virtù della bassa rischiosità della garanzia concessa dallo Stato.

(3-00404)