• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00409 FERRAZZI, CUCCA, GIACOBBE, GINETTI, Assuntela MESSINA, IORI, BOLDRINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: lo Stato è...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00409 presentata da ANDREA FERRAZZI
giovedì 22 novembre 2018, seduta n.062

FERRAZZI, CUCCA, GIACOBBE, GINETTI, Assuntela MESSINA, IORI, BOLDRINI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia (Venezia), in località Sottomarina;

l'area, che si estende su una linea di circa 2 chilometri e comprende circa 180 abitazioni, a partire dai primi anni del '900 è stata interessata dalla costruzione e l'occupazione di fabbricati ad uso residenziale o commerciale;

si tratta, perciò, di fabbricati costruiti durante il periodo in cui non vigeva l'obbligo di licenza edilizia;

la maggioranza di questi fabbricati è stata, dunque, costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi di costruire rilasciati dal Comune, e nel tempo sono stati oggetto di compravendita e successioni attraverso regolari atti redatti da notai registrati presso le apposite conservatorie ed i relativi Comuni;

taluni di questi edifici sono stati oggetto di ampliamenti e sopraelevazioni, valendosi sovente di licenze edilizie e nulla osta delle rispettive Capitanerie di porto;

negli atti di compravendita si è tenuto comunque conto della distinzione tra il fabbricato, di proprietà privata, e l'area, di proprietà demaniale su cui questi edifici sono stati eretti o in cui alcuni sono sconfinati;

tale prassi di compravendita si è sviluppata sino ai primi anni '70, fintanto che in alcune zone le direzioni generali del demanio non hanno contestato ai privati la proprietà dei fabbricati stessi. Da quel momento in poi, laddove l'Agenzia del demanio ha preso questa posizione, è stata vietata anche la compravendita dei fabbricati eretti su area demaniale;

a seguito di ciò, i titolari dei fabbricati, che hanno continuato nel frattempo a versare le imposte e le tasse dovute, si sono trovati in una situazione di grave incertezza;

per superare questa prima condizione d'incertezza, lo Stato è intervenuto con le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, ed ha stabilito che i fabbricati costruiti prima del 1942 non necessitano di autorizzazioni e che gli altri fabbricati eretti prima del 1967 possono formare invece oggetto di compravendita;

dopo l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2003, che all'articolo 5-bis consente l'acquisto delle aree demaniali occupate per sconfinamento, purché non appartenenti al demanio marittimo e non sottoposte a vincolo di tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 42 del 2004), in alcune zone interessate dalle situazioni descritte, sono seguite svariate vendite per sconfinamento;

nel 2007, a seguito di una richiesta dell'Agenzia del demanio ai Comuni interessati, per ottenere il rinnovo dei rispettivi certificati di destinazione urbanistica scaduti, alcuni Comuni hanno dichiarato le aree demaniali e i fabbricati su di esse eretti, beni culturali e quindi vincolati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con ciò escludendole dalle facoltà di acquisto previste dalla menzionata legge n. 212 del 2003, anche nei casi in cui richiedenti avessero provveduto a frazionare l'area, accatastare i fabbricati e versare l'indennità di occupazione e il prezzo di acquisto;

considerato che:

la questione è stata anche oggetto, tra l'altro, durante la XVII Legislatura, di due ordini del giorno presentati dal Movimento 5 Stelle: l'ordine del giorno 9/034444- A/180, presentato alla Camera dei deputati in data 19 dicembre 2015 dall'on. Marco Da Villa, accolto dal Governo durante l'iter di approvazione della legge di stabilità per il 2015 e l'ordine del giorno G/580-B/1/2 del senatore Cappelletti, presentato in riferimento alla discussione del disegno di legge n. 580-B recante "Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi" e accolto come raccomandazione durante la discussione tenutasi in data 12 aprile 2017 presso la 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato;

è evidente che la situazione degli occupanti di tali immobili non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo, avendo costoro acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca ritenuti universalmente legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo abbiano adottato, o intendano adottare, per fare chiarezza sulla difficile condizione in cui si sono venuti a trovare gli inquilini degli immobili, i quali, dopo aver acquisito legittimamente il diritto di proprietà sull'immobile attraverso atti successori o titoli di compravendita, ed aver pagato all'erario tutte le imposte e le tasse connesse, escludendo qualsiasi sanatoria relativa a speculazioni ed abusi di periodo più recente, richiedono che venga definito un percorso per raggiungere il pieno riconoscimento della validità del loro diritto di proprietà.

(3-00409)