• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00340 (3-00340)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00340presentato daLIUZZI Mirellatesto diMercoledì 21 novembre 2018, seduta n. 88

   LIUZZI, ROSPI e CILLIS. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il quinquennio della legislatura del consiglio regionale della Basilicata è spirato il 18 novembre 2018 e a norma dell'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 le elezioni del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale si sarebbero dovute svolgere non oltre il 20 gennaio 2019;

   in data 20 novembre 2018 la vice presidente della giunta regionale facente funzioni a causa dell'impedimento del presidente ha indetto con proprio decreto le elezioni per il 26 maggio 2019;

   l'atto della vicepresidente della giunta regionale si configura, secondo gli interroganti, come un'evidente infrazione della normativa elettorale regionale vigente, nonché della normativa nazionale in materia dettata dalla legge n. 165 del 2004. Ma soprattutto si configura come un'inaccettabile lesione dei più elementari principi democratici e del diritto dei cittadini lucani ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio regionale, ponendo in essere una situazione nella quale il presidente della regione e il consiglio verranno eletti ben sei mesi dopo la scadenza del loro mandato naturale;

   in tale periodo, tanto spropositato quanto inaccettabile, di prorogatio la giunta regionale sarà costretta a limitarsi alla gestione degli affari correnti, dunque con l'impossibilità di governare in maniera concreta e adeguata la regione in un periodo cruciale come i primi sei mesi dell'anno nella quale la città di Matera sarà capitale della cultura europea;

   tale decisione appare ancora più criticabile e, a giudizio degli interroganti, foriera di discredito nei confronti della regione e dei cittadini lucani alla luce della condizione giudiziaria in cui versa il presidente della regione, prima arrestato nell'ambito di una grave inchiesta giudiziaria in materia sanitaria e successivamente impedito a svolgere le sue funzioni istituzionali e politiche;

   la decisione assunta dalla vice presidente della regione richiama, secondo gli interroganti, in maniera assolutamente impropria il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 e il precedente delle elezioni regionali dell'Abruzzo svolte nel 2014;

   come risulta in maniera solare dalla risposta fornita dall'allora vice ministro dell'interno senatore Filippo Bubbico, nella seduta della Camera dei deputati del 10 dicembre 2013, ad alcuni atti di sindacato ispettivo, in quell'occasione, in base al parere espresso dall'Avvocatura dello stato, la regione Abruzzo adeguò la propria legislazione interna con un esplicito richiamo volto al recepimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 inserito nell'articolo 33, comma 12-bis, della legge regionale n. 68 del 2012, e ciò consenti di indire le elezioni oltre il termine previsto dalla legge n. 165 del 2004 senza entrare in conflitto con l'articolo 122 della Costituzione;

   tale recepimento dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 è assolutamente assente nella normativa elettorale della regione Basilicata, la quale è stata recentemente modificata con la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20. In tale legge il comma 1 dell'articolo 5 dispone che il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni è quello di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004;

   alla luce di ciò ed anche alla luce del fatto che, a quanto risulta agli interroganti, la regione aveva prospettato per vie informali l'ipotesi del voto a maggio 2019 agli uffici del Ministero dell'interno ricevendone risposta negativa, la decisione assunta dalla regione Basilicata appare agli interroganti del tutto irragionevole e in contrasto con la normativa vigente –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare al riguardo, anche promuovendo una revisione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, volta a chiarire, in modo univoco, la corretta applicazione della disciplina in esso contenuta, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 122 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 165 del 2004.
(3-00340)